Cassazione Civile, Ordinanza n. 20800/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di sanzioni emesso a seguito di un provvedimento del Tribunale ordinario. L'Ufficio, nel corso del primo giudizio, aveva annullato l'atto impositivo e chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere compensando le spese, mentre in appello era stata riconosciuta la soccombenza virtuale dell'Amministrazione con condanna alle spese di tutti i gradi. Dopo un primo ricorso per cassazione limitato al capo spese, la Corte di cassazione aveva cassato la decisione d'appello e rinviato alla giustizia tributaria di secondo grado per la sola liquidazione delle spese. Nel giudizio di rinvio, però, il giudice territoriale ha: 1) compensato le spese del primo grado, nonostante tale statuizione fosse coperta da giudicato interno; 2) liquidato in modo omnicomprensivo i compensi, senza distinguere spese vive e compensi per singolo grado; 3) omesso di pronunciarsi sulle richieste di rimborso delle spese generali e sulle maggiorazioni previste dal d.m. n. 55/2014; 4) ridotto la liquidazione senza adeguata motivazione e senza rispettare i limiti dei parametri tabellari. La ricorrente ha quindi denunciato violazione degli artt. 384 c.p.c. e 63 d.lgs. n. 546/1992 per mancato rispetto del giudicato di rinvio, violazione dell'art. 91 c.p.c., degli artt. 2, 4 e delle tabelle del d.m. n. 55/2014, dell'art. 2233 c.c., omessa pronuncia sulle voci richieste e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice del rinvio abbia illegittimamente rimosso la statuizione sulle spese del primo grado, coperta da giudicato interno, e abbia liquidato le spese in modo non conforme ai parametri normativi, omettendo di considerare e motivare sulle voci espressamente richieste. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà procedere a una nuova liquidazione distinta delle spese vive e dei compensi per ciascun grado di giudizio, oltre a quelle del giudizio di legittimità e del nuovo rinvio.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
quadro dei motivi di ricorso per cassazione invocati dalla parte, poi esaminati dalla Corte in relazione ai vizi dedotti.
il giudice di rinvio deve attenersi ai principi e ai limiti fissati dalla cassazione; non può alterare statuizioni coperte da giudicato interno o travalicare il decisum rescindente.
nel giudizio tributario di rinvio valgono i limiti derivanti dalla cassazione e non possono essere introdotte nuove questioni estranee al perimetro del rinvio.
la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza, anche virtuale, e le spese devono essere liquidate secondo criteri controllabili e conformi ai parametri.
richiamati dalla parte a sostegno della corretta determinazione dei compensi e della tutela del diritto al rimborso delle spese legali.
i compensi vanno liquidati secondo i parametri tabellari; i valori minimi non possono essere superati in diminuzione oltre il limite legale e ogni scostamento richiede motivazione adeguata.
tabelle n. 23 e 24 d.m. n. 55/2014
richiamate come criteri di quantificazione dei compensi professionali nel contenzioso considerato.
la determinazione del compenso professionale deve rispettare i parametri legali e il decoro professionale.
norma sulle spese nel processo tributario richiamata per contestare la liquidazione omnicomprensiva e il mancato rimborso delle spese documentate.
richiamato nel quadro dei motivi relativi alle spese e alla disciplina del giudizio tributario.
il rimborso forfettario delle spese generali spetta automaticamente e si considera compreso nella liquidazione del compenso.
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
la maggiorazione fino al 30% per l'uso di tecniche informatiche/telematiche richiede un effettivo vantaggio nella consultazione e navigazione degli atti, non il solo utilizzo del processo telematico.
art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014
l'aumento è collegato alla manifesta fondatezza delle difese, quando essa emerga in via argomentativa senza necessità di prove costituende.
il valore della controversia è parametro rilevante per individuare lo scaglione di liquidazione dei compensi.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
i compensi forensi devono essere conformi ai parametri ministeriali vigenti, che esprimono il criterio dell'equo compenso.
richiamata come conferma del principio di equo compenso e della nullità delle pattuizioni inferiori ai parametri legali.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamo a precedenti conformi senza riprodurne integralmente le motivazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, le parti non possono introdurre nuove domande, eccezioni o conclusioni estranee al perimetro fissato dalla sentenza rescindente; il giudice di rinvio non può modificare statuizioni coperte da giudicato interno.
- Se la cassazione ha rinviato per la sola liquidazione delle spese, il giudice di rinvio deve attenersi al capo devoluto e non può rimettere in discussione la debenza delle spese già coperta da giudicato interno.
- La liquidazione delle spese di lite deve essere distinta per ciascun grado e, ove occorra, per ciascuna fase, con separata indicazione di compensi e spese vive, così da consentire il controllo sulla correttezza del calcolo e sul rispetto dei parametri.
- Il giudice non può procedere a una liquidazione meramente omnicomprensiva e priva di motivazione sulle singole voci richieste e documentate dalla parte vittoriosa.
- In presenza di liquidazione ai sensi del d.m. n. 55/2014, i parametri minimi non possono essere superati in diminuzione oltre il limite stabilito dal decreto; ogni riduzione o omissione di voci richiede motivazione adeguata e coerente con i parametri applicabili.
- Il rimborso forfettario delle spese generali spetta in via automatica e si considera incluso nella liquidazione del compenso, senza necessità di specifica menzione nel dispositivo.
- La maggiorazione per l'uso di modalità informatiche è riconoscibile solo se le tecniche impiegate apportano un reale vantaggio nella consultazione e navigazione di atti e documenti; il semplice deposito telematico non basta.
- L'aumento del compenso per manifesta fondatezza delle difese presuppone che la fondatezza emerga dall'apporto argomentativo del difensore senza necessità di prova costituenda.
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