Cassazione Civile, Ordinanza n. 20799/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Nei confronti di un centro veterinario era stato notificato un avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2007, poi definito con adesione. Successivamente il contribuente aveva chiesto il rimborso di euro 26.000 oltre interessi; l'Ufficio aveva negato il rimborso con silenzio-rifiuto e poi con provvedimento espresso, rilevando l'omessa annotazione delle fatture contestate nel registro previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. Il contribuente aveva impugnato il diniego; la CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività rispetto al termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. In appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la CTR aveva deciso su un profilo diverso da quello devoluto, ossia sulla tempestività dell'istanza di rimborso entro il termine biennale; con il secondo ha censurato la violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, contestando l'applicazione del termine biennale alla fattispecie di impugnazione del silenzio-rifiuto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di extrapetizione/ultrapetizione della sentenza d'appello: la CTR non si è limitata a scrutinare la questione della tardiva impugnazione già posta a base della decisione di primo grado, ma ha esaminato d'ufficio un diverso profilo, cioè la presentazione dell'istanza di rimborso entro il termine biennale, estraneo alle censure devolute. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve qualificare correttamente i fatti e gli atti, ma non può alterare petitum e causa petendi né introdurre d'ufficio un tema diverso da quello devoluto; la decisione oltre i limiti delle domande o eccezioni integra ultrapetizione/extrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione è dedotto come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il secondo motivo è stato formulato come violazione e falsa applicazione di norma di diritto.
art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nel ricorso come norma sul termine di proposizione del ricorso nel processo tributario; la Corte non decide nel merito su tale censura perché la assorbe dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 25 D.P.R. n. 633/1972
È menzionato nel provvedimento di diniego dell'Ufficio quale base dell'eccezione relativa all'omessa annotazione delle fatture nel registro IVA.
Massime di principio
- Il potere del giudice di ricondurre i fatti alla corretta disciplina giuridica incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi: non può essere pronunciata una decisione fondata su un tema nuovo e non devoluto dalle parti.
- Ricorre il vizio di ultrapetizione o extrapetizione quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell'azione o attribuisce/nega un bene della vita diverso da quello richiesto, emettendo un provvedimento oltre i limiti delle pretese ed eccezioni delle parti.
- Se la sentenza è affetta da ultrapetizione su una questione preliminare o decisiva, il motivo relativo al merito della diversa questione resta assorbito.
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