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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20790/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ciclista, percorrendo una strada provinciale, cadeva a causa di un avvallamento del manto stradale e chiedeva il risarcimento dei danni alla Provincia, invocando la responsabilità da custodia o extracontrattuale. La Provincia, ritenendo di avere affidato la manutenzione della strada a una società terza, chiamava in manleva tale società; la causa veniva poi riunita a un separato giudizio di regresso. In primo grado la Provincia veniva condannata verso il danneggiato, accolta la manleva contro la società appaltatrice e rigettata la domanda di quest'ultima verso l'assicurazione. In appello la società appaltatrice censurava la riunione delle cause e la mancata concessione dei termini istruttori ex art. 183, sesto comma, c.p.c., lamentando compressione del diritto di difesa; deduceva inoltre che la Provincia non avesse provato il contenuto del contratto di appalto né l'inadempimento, contestando l'utilizzo di una lettera inviata dalla società alla propria assicurazione come prova dell'affidamento della manutenzione. In Cassazione la società articolava tre motivi: (1) nullità della decisione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per effetto della riunione e del mancato termine istruttorio; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione della prova documentale; (3) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. per asserito difetto di prova dell'oggetto del contratto e dell'inadempimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso un concreto pregiudizio difensivo valorizzando sia il termine concesso dal giudice di primo grado per indicare nuove prove, sia la mancata allegazione da parte della ricorrente delle specifiche istanze istruttorie che avrebbe voluto formulare. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a censurare la valutazione di attendibilità e concludenza di una prova documentale riservata al giudice di merito, senza prospettare un vizio di motivazione rilevante né una vera violazione degli artt. 116 o 2697 c.c. secondo i loro ambiti applicativi. La Corte ha confermato la condanna alle spese in favore della Provincia e del danneggiato, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, quarto comma, c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma la Corte non ne ravvisa violazione specifica.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 111 Cost.

    invocato a sostegno della lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, ma senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    la mancata concessione dei termini non determina di per sé nullità; occorre indicare concretamente il pregiudizio difensivo e le prove che si sarebbero volute articolare.

  • art. 107 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla chiamata in causa del terzo ai fini di manleva.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte applica il principio di specificità del ricorso per cassazione, dichiarando inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito una regola di valutazione della prova diversa da quella prevista dalla legge, non per contestare il mero apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se l'onere della prova sia stato erroneamente distribuito tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente per negare la prova dell'inadempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava alla rivalutazione delle prove.

  • art. 2043 c.c.

    menzionato nel giudizio di merito come base alternativa della domanda risarcitoria del danneggiato.

  • art. 2051 c.c.

    menzionato nel giudizio di merito come base alternativa della domanda risarcitoria del danneggiato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sulla valutazione delle prove è sottratto al giudizio di legittimità salvo vizi motivazionali nei ristretti limiti di questa norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    disposta l'omissione delle generalità e dei dati identificativi dell'originario attore in caso di diffusione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolva in affermazioni generiche di lesione del diritto di difesa.
  • La mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. non comporta automaticamente nullità: il ricorrente deve indicare in modo specifico quali difese e quali prove non ha potuto articolare e quale concreto pregiudizio ne sia derivato.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice di merito abbia applicato una regola legale di valutazione della prova diversa da quella prevista dall'ordinamento, non quando si contestino attendibilità e concludenza delle prove apprezzate dal giudice.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo per erronea distribuzione dell'onere della prova tra le parti, non per contestazione del risultato della valutazione probatoria compiuta nel merito.
  • La valutazione del materiale probatorio e l'accertamento del contenuto di un rapporto contrattuale, quando fondati su documenti ritenuti attendibili dal giudice di merito, non sono normalmente riesaminabili in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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