Cassazione Civile, Ordinanza n. 20789/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Il comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori per i danni, iure proprio e iure hereditario, conseguenti al decesso di una congiunta in un incidente stradale avvenuto l'11 maggio 2005, riconoscendo altresì un concorso di colpa della vittima nella misura del 50%. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma prima della trattazione in camera di consiglio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese; la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti con dichiarazione del loro procuratore speciale.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dal comune e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., rilevando che, in ragione dell'estinzione e non di un rigetto o di una declaratoria di inammissibilità/improponibilità, non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non sono state liquidate spese del giudizio.
Norme richiamate
È richiamato per indicare che il collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini della camera di consiglio.
La rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, integra la fattispecie estintiva del giudizio di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione non vi è luogo a provvedere sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la pronuncia non è di rigetto né di inammissibilità né di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente proposta dal ricorrente e accettata dalle altre parti, determina l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non si pronuncia sulle spese salvo diversa disciplina applicabile dal testo normativo richiamato.
- La previsione dell'ulteriore contributo unificato non opera se la definizione del giudizio avviene per estinzione e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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