Sentenza del 01/08/2024 n. 21738 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione riguardava l’accertamento relativo al 2000 con cui l’Ufficio aveva contestato alla società maggiori ricavi d’impresa ai fini Irap e Iva, oltre alle sanzioni. I ricorrenti hanno dedotto: l’omessa partecipazione dei soci ai giudizi di merito, per asserita violazione del litisconsorzio necessario; la motivazione apparente della sentenza regionale sulla regolarità dell’autorizzazione all’accesso; l’insufficiente motivazione sulla prosecuzione delle verifiche presso il Comando della Guardia di Finanza in assenza della contribuente; e l’illegittimità dell’accertamento analitico-induttivo, contestando la selezione dei fornitori e dei beni utilizzati per calcolare il ricarico, la rappresentatività del campione, la prova dei prezzi di vendita e il mancato scorporo dell’Iva. Hanno inoltre denunciato violazioni delle regole sulla prova e omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: dopo la cancellazione della società, avvenuta dopo il deposito della sentenza d’appello, i ricorrenti ne erano successori e riunivano le qualità processuali rilevanti, sicché non occorreva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società estinta. Il secondo e il terzo motivo sono stati rigettati: la motivazione della CTR era comprensibile e la prosecuzione delle verifiche presso gli uffici della Guardia di Finanza, anche senza la contribuente, non comportava di per sé illegittimità. Il quarto motivo è risultato in parte inammissibile, perché formulato in modo confuso, volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, oppure privo delle necessarie indicazioni sugli atti processuali; per il resto è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato che incongruenze nei ricarichi possono fondare un accertamento analitico-induttivo se il criterio e il campione sono coerenti e congrui, e ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito della CTR sulla percentuale del 42,18%, a fronte del circa 20% dichiarato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente
Quando una società si estingue, i successori possono subentrare nella sua posizione processuale per proseguire il giudizio relativo ai rapporti obbligatori trasferiti.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio
Nelle controversie sull’accertamento unitario dei redditi di una società di persone, il giudizio deve coinvolgere società e soci interessati; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità. Nel caso concreto, tuttavia, la cancellazione successiva della società e la successione dei ricorrenti rendevano inoperante l’esigenza di integrazione nei suoi confronti.
né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all' art. 132 , n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione
La sentenza deve rendere riconoscibile il fondamento della decisione, ma non è tenuta a confutare singolarmente ogni argomento delle parti; quelli non esaminati possono intendersi implicitamente disattesi.
Art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
ai sensi dell' art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria.
Per gli accessi della Guardia di finanza nei locali aziendali non è richiesta l’autorizzazione scritta prevista per gli accessi effettuati dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria.
Art. 12, comma 3, della legge n. 212/2000
il comma terzo dell'art. 12 della I. n. 212 del 2000 non interferisce né con il diritto al contraddittorio, né con il diritto di difesa; e che dall'analisi del comma 3 dell'art. 12, in sistematica relazione con il comma 1, si desume solamente l'esigenza che il controllo sia effettuato secondo "modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile"
La disposizione mira a limitare il disturbo arrecato all’attività del contribuente durante i controlli; non impedisce che la verifica prosegua presso gli uffici dei verificatori e non sancisce l’illegittimità per la sola assenza di una richiesta del contribuente in tal senso.
Art. 52, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
la CTR ha ritenuto "regolare la continuazione dei lavori di verifica presso il Comando della Guardia di Finanza anche in assenza del contribuente, giusto verbale ed autorizzazione allegati in atti".
Nel caso esaminato, la prosecuzione delle operazioni presso il Comando della Guardia di finanza in assenza della contribuente è stata ritenuta regolare sulla base del verbale e dell’autorizzazione acquisiti agli atti.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
la CTR, in ossequio ai principi sopra richiamati, ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi operato dall'Ufficio, con applicazione della metodologia procedurale di cui all' art. 41-bis del D.P.R. n. 600/73 , in quanto fondato - con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità - sull'esistenza di "gravi incongruenze" tra il dichiarato e il verificato
L’accertamento parziale analitico-induttivo può fondarsi su gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto verificato, se il giudice di merito accerta adeguatamente i presupposti e la legittimità del procedimento.
per dedurre la violazione dell' art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove: occorre contestare che il giudice abbia fondato la decisione su prove introdotte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti.
La doglianza circa la violazione dell' art. 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria
La censura è proponibile se il giudice ha violato una regola legale di valutazione della prova o ha attribuito alla prova un valore diverso da quello consentito; non basta sostenere che l’abbia apprezzata male.
la violazione del precetto di cui all' art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma
La violazione dell’onere della prova ricorre quando il giudice ne attribuisce l’obbligo alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove circa l’assolvimento dell’onere.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell' art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. (...) concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
Il vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione degli elementi istruttori o di contestare la conclusione giuridica del giudice.
Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell' art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione
Per denunciare omessa pronuncia in cassazione occorre individuare una domanda o eccezione autonoma, formulata ritualmente, e riportarla con precisione indicando dove sia stata proposta nel giudizio di merito.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell' art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c. e dell' art. 369 , comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"
Il ricorrente deve identificare puntualmente il fatto storico omesso, la sua fonte, la discussione processuale e la sua decisività, oltre a rispettare gli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Dà atto, ai sensi dell' art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Se una società di persone è cancellata dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori non si estinguono automaticamente: i soci possono subentrare nei rapporti e nella posizione processuale della società. La partecipazione dei soci va valutata tenendo conto della fase in cui la cancellazione è intervenuta e di chi sia ancora in grado di stare in giudizio.
- Nelle controversie sull’accertamento unitario dei redditi di una società di persone, il giudizio richiede normalmente la partecipazione della società e di tutti i soci interessati; la mancata integrazione del contraddittorio è una nullità rilevabile anche d’ufficio. La questione può però perdere rilevanza se la società si estingue e i soci subentrano nella sua posizione.
- La prosecuzione di una verifica fiscale presso gli uffici della Guardia di finanza, anziché nei locali dell’impresa, non è di per sé illegittima. Le regole sulla minore turbativa proteggono il contribuente dalle modalità eccessivamente invasive del controllo, ma non gli garantiscono che tutte le operazioni si svolgano presso la sede aziendale.
- Un accertamento analitico-induttivo basato sui ricarichi può essere legittimo quando vi siano incongruenze rilevanti e il campione di beni sia significativo e coerente con natura, qualità e quantità delle merci. Il criterio di media, aritmetica o ponderale, deve essere appropriato alla composizione del campione.
- In cassazione non è sufficiente contestare il peso attribuito alle prove o chiedere una nuova valutazione dei calcoli e dei fatti. Le censure devono individuare un errore giuridico, un fatto storico decisivo effettivamente omesso o la violazione di una specifica regola di valutazione probatoria.
- Chi denuncia omessa pronuncia o violazioni processuali deve indicare con precisione la domanda o l’eccezione proposta e gli atti in cui compare; doglianze generiche, confuse o prive di autosufficienza rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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