Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/08/2024 n. 21728 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relative al 2010. Gli accertamenti contestavano costi ritenuti sovrafatturati dalla consociata slovacca VHE International Transport Srl, anche con riferimento al transfer pricing, e ricavi non dichiarati per prestazioni rese da un autista dipendente di VHE. Con otto motivi la ricorrente ha denunciato, tra l’altro, l’omesso esame dell’esterovestizione e della residenza slovacca di VHE e della procedura MAP, violazioni dello Statuto del contribuente e delle direttive UE, nonché errori sull’onere della prova, sulle presunzioni e sulle regole di transfer pricing. Ha inoltre richiamato l’archiviazione penale e un giudicato esterno relativo a VHE. La domanda di definizione agevolata presentata per B.B. e C.C. è stata ritenuta irrilevante, poiché tali soggetti non erano parti del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi cinque motivi sono stati dichiarati inammissibili: erano carenti di autosufficienza o non pertinenti alla ratio della sentenza, fondata sulle risultanze relative alla sovrafatturazione e non sull’esterovestizione di VHE; inoltre, i motivi di omesso esame erano preclusi dalla doppia conforme. Sono stati ritenuti irrilevanti anche il giudicato esterno invocato e la questione dell’archiviazione penale. Gli ultimi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione; la violazione dell’art. 2697 c.c. è stata esclusa, avendo i giudici di merito posto l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione e ritenuto che fosse stato assolto. Restano quindi confermate le riprese per costi e ricavi e la statuizione sulle sanzioni. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.600 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 100 c.p.c.

    La censura relativa all’interesse a ottenere una pronuncia sull’esterovestizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza: occorreva trascrivere gli elementi necessari dell’atto impositivo e del ricorso introduttivo, non bastava riportare il motivo d’appello.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; art. 36 del D.Lgs. 546/1992; art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omesso esame e di nullità della sentenza non hanno superato il vaglio di ammissibilità; in particolare, quelle relative all’omesso esame sono state considerate precluse dalla doppia conforme.

  • Art. 348-ter c.p.c.

    In ogni caso il secondo ed il terzo motivo sono, di per sé, inammissibili in quanto preclusi dall'art. 348-ter, cod. proc. civ., in virtù della "doppia conforme" di merito.

    In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, le censure di omesso esame del fatto dedotte nei limiti indicati dalla norma sono precluse in cassazione.

  • Art. 10 e art. 21 della legge 212/2000

    La doglianza sulla presunta invalidità dell’atto impositivo per dichiarazioni dei verificatori non è stata esaminata nel merito, essendo stata dichiarata inammissibile insieme alle censure connesse.

  • Direttive 1798/2003 e 904/2010

    La censura relativa alle direttive UE è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ragione effettiva della decisione, fondata sulla ripresa per sovrafatturazione e non sulla residenza fiscale di VHE.

  • Art. 110, comma 7, del D.P.R. 917/1986

    La contestazione sul transfer pricing è stata considerata inammissibile nella misura in cui chiedeva di rivalutare l’accertamento di merito sulla fatturazione e sui costi, anziché denunciare un errore interpretativo della norma.

  • Artt. 2697 e 2729 c.c.

    La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta soltanto la valutazione delle prove o la conclusione che la parte onerata abbia assolto il proprio onere. Queste ultime contestazioni non possono essere trasformate in violazioni di legge.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione.

    La violazione di legge riguarda l’interpretazione della fattispecie astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove attiene invece al giudizio di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dalla legge.

  • Art. 6 del decreto-legge 119/2018

    La domanda di definizione agevolata presentata da soggetti estranei al giudizio è irrilevante: la procedura non incide sulla controversia della società ricorrente se i richiedenti non sono stati parti nel merito né ricorrenti in cassazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente contestare la ricostruzione dei fatti o chiedere una nuova lettura delle prove: occorre indicare un preciso errore di diritto e dimostrare che la censura riguarda la ratio effettiva della decisione.
  • Un motivo deve essere autosufficiente e specifico: se si denuncia un vizio dell’atto impositivo o l’omesso esame di una questione, vanno riportati gli atti e i passaggi indispensabili per consentire alla Corte di verificarlo.
  • Quando la decisione di primo e secondo grado è conforme, l’impugnazione per omesso esame del fatto può essere soggetta alla preclusione della doppia conforme prevista dall’art. 348-ter c.p.c.
  • La violazione dell’onere della prova non coincide con una valutazione delle prove ritenuta errata: si configura solo se il giudice pone l’onere a carico della parte sbagliata.
  • Una questione sulla residenza o sull’esterovestizione di una società collegata non è decisiva se l’accertamento impugnato e la sentenza poggiano su una diversa e autonoma ragione, come la prova della sovrafatturazione dei costi.
  • Una definizione agevolata richiesta da soggetti che non sono parti del giudizio non produce effetti sulla posizione processuale della società ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.