Sentenza del 01/08/2024 n. 21739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi al 2009, confermati dalla Commissione tributaria provinciale di Modena e dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna. I ricorrenti contestavano il disconoscimento dei costi fatturati dalla consociata slovacca VHE International Transport Srl, ritenuti sovraffatturati anche alla luce delle regole sul transfer pricing; la ripresa di ricavi non contabilizzati per le prestazioni di un autista dipendente da VHE; la mancata valutazione dell’asserita esterovestizione di VHE e della procedura MAP avviata per determinarne la residenza; l’origine dell’istruttoria e la validità dell’accertamento; nonché la ripartizione dell’onere probatorio, la valutazione delle presunzioni e la determinazione delle sanzioni. Sono stati inoltre sollevati profili relativi all’effetto dell’archiviazione penale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per Vittorio e William Vallicelli, avendo questi perfezionato la definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018; le spese relative restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha rigettato il ricorso della società. I primi cinque motivi sono stati dichiarati inammissibili: in particolare, la censura sull’interesse a discutere dell’esterovestizione non era autosufficiente e le doglianze non si confrontavano con la ragione effettiva della decisione, fondata sui fatti relativi alla sovraffatturazione e al disconoscimento dei costi; i motivi sul mancato esame dell’esterovestizione e della MAP erano inoltre preclusi dalla doppia conforme. I motivi sesto, settimo e ottavo, relativi a onere della prova, transfer pricing, costi e ricavi, sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata ai giudici di merito; la CTR aveva correttamente posto l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione e ritenuto che fosse stato assolto. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.600 euro, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stata attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione della CTR, che aveva confermato gli accertamenti, resta quindi ferma.
Norme richiamate
Art. 6 del decreto-legge 119/2018
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie; quando la definizione risulta perfezionata, il giudizio relativo ai contribuenti che vi hanno aderito viene dichiarato estinto.
Art. 348-ter del codice di procedura civile
In ogni caso il secondo ed il terzo motivo sono, di per sé, inammissibili in quanto preclusi dall' art. 348-ter , cod. proc. civ., in virtù della "doppia conforme" di merito.
Nel caso deciso, le censure di vizio motivazionale sul fatto non potevano essere esaminate in Cassazione perché i giudici di primo e secondo grado avevano deciso in modo conforme.
Art. 366, n. 4, del codice di procedura civile
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall' art. 366 n. 4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la ragione decisiva della sentenza impugnata; censure estranee al suo effettivo fondamento sono inammissibili, anche d’ufficio.
La violazione del precetto di cui all' art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all' art. 360 , n. 5, c.p.c.
La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; contestare invece che le prove siano state valutate correttamente non integra di per sé tale violazione e non permette di ottenere in Cassazione una nuova valutazione del merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove: occorre indicare un errore giuridico o un vizio motivazionale ammissibile, senza chiedere una nuova decisione sul merito.
- Ogni motivo deve attaccare la specifica ragione su cui si fonda la sentenza impugnata. Se la decisione si basa sulla sovraffatturazione e sulla prova dei costi, contestare soltanto l’esterovestizione della società fornitrice può risultare irrilevante o inammissibile.
- Per sostenere che l’accertamento o una sua componente dipenda dall’esterovestizione, il ricorrente deve indicare con precisione e autosufficienza gli atti e le parti rilevanti, compresi l’accertamento impugnato e le censure formulate nei gradi precedenti.
- La violazione delle regole sull’onere della prova sussiste se il giudice pone l’onere a carico della parte sbagliata; se invece lo pone correttamente ma si contesta che le prove siano state sufficienti, la doglianza riguarda la valutazione del merito.
- Quando primo e secondo grado adottano una decisione conforme, i motivi relativi all’omesso esame di fatti possono incontrare la preclusione prevista per la doppia conforme.
- La definizione agevolata, una volta perfezionata, estingue il giudizio per il contribuente che vi ha aderito, senza determinare automaticamente l’estinzione del ricorso degli altri co-ricorrenti.
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