Sentenza del 01/08/2024 n. 21729 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relative al 2010. Con otto motivi ha contestato, in sintesi, l’omesso esame dell’asserita esterovestizione della consociata slovacca VHE e della procedura MAP sulla sua residenza; l’invalidità dell’accertamento per presunte dichiarazioni false dei verificatori e la violazione di direttive europee; la valutazione degli indizi e dell’onere della prova sui costi fatturati da VHE, la disciplina del transfer pricing e la ripresa di ricavi non contabilizzati per le prestazioni dell’autista D.D., dipendente di VHE. Ha inoltre invocato l’effetto della domanda di definizione agevolata presentata da B.B. e C.C.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. La domanda di definizione agevolata di B.B. e C.C. è stata ritenuta irrilevante, perché non erano parti del giudizio né ricorrenti in cassazione. I primi cinque motivi, relativi principalmente all’esterovestizione, sono stati dichiarati inammissibili: il primo era carente di autosufficienza, le censure non si confrontavano con la reale ragione della decisione (la sovraffatturazione e il disconoscimento dei costi, indipendenti dalla residenza di VHE) e i motivi sul mancato esame di fatti erano comunque preclusi dalla doppia conforme. È stato quindi ritenuto irrilevante anche il richiamo al giudicato esterno riguardante VHE. Gli ultimi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto e prove riservate ai giudici di merito; non risultava invertito l’onere della prova, che era stato correttamente posto a carico dell’Amministrazione e ritenuto assolto. Confermate, dunque, le riprese su costi e ricavi e la decisione impugnata. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.600 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 366, n. 4, codice di procedura civile
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall' art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure non pertinenti sono inammissibili.
Art. 348-ter, codice di procedura civile
La Corte ha applicato la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito ai motivi che denunciavano il mancato esame di fatti, escludendone l’esame in cassazione nei termini prospettati.
Art. 2697, codice civile
La violazione del precetto di cui all' art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all' art. 360 , n. 5, c.p.c.
La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice lo pone a carico della parte sbagliata. Contestare invece che la prova sia stata valutata o ritenuta sufficiente non denuncia, di per sé, violazione dell’art. 2697 c.c.
Art. 2729, codice civile
La disposizione è stata invocata dalla società sulle presunzioni relative a costi e ricavi, ma la Corte ha ritenuto che le censure contestassero in realtà l’apprezzamento delle risultanze di fatto, riservato ai giudici di merito, e non una violazione di legge esaminabile in cassazione.
Art. 110, comma 7, D.P.R. 917/1986
La contestazione relativa al transfer pricing non è stata esaminata nel merito: la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a rivedere la valutazione fattuale dei giudici di merito sulle fatturazioni e sui costi.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non basta riproporre le proprie tesi di merito: ogni motivo deve indicare in modo autosufficiente quale passaggio della decisione impugna e perché, confrontandosi con la sua effettiva ratio decidendi.
- La contestazione della valutazione delle prove o della sufficienza degli indizi non equivale normalmente a violazione delle regole sull’onere della prova; la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste quando l’onere è attribuito alla parte sbagliata.
- Se la decisione di primo e secondo grado è conforme, le censure per omesso esame di fatti possono incontrare la preclusione della doppia conforme prevista dall’art. 348-ter c.p.c.
- Una questione relativa alla residenza o all’esterovestizione di una società collegata non è decisiva se l’accertamento impugnato si fonda su una ragione autonoma, come la sovraffatturazione e l’inerenza o attendibilità dei costi: occorre dimostrare che la questione incida concretamente sulla decisione.
- La domanda di definizione agevolata presentata da soggetti estranei al giudizio non produce effetti nel processo relativo a un diverso contribuente.
- Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione complessiva di costi, ricavi, indizi e documenti già esaminati dai giudici di merito; tali valutazioni restano sindacabili solo nei limiti dei motivi ammessi dalla legge.
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