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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20599/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007 con cui l'ufficio, applicando il metodo sintetico (redditometro), ha rideterminato un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali sulla base della disponibilità di due autoveicoli. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto perché la commissione provinciale aveva ritenuto compatibile con il reddito dichiarato il limitato utilizzo dei veicoli e i relativi costi. In appello l'Agenzia ha ottenuto riforma della decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità del procedimento/sentenza per asserita inammissibilità dell'appello dell'ufficio, in quanto sottoscritto da funzionario delegato da soggetto privo di qualifica dirigenziale; 2) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'accertamento sintetico non potesse essere emesso senza previo confronto con il contribuente; 3) questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 1, d.l. 78/2010 per l'ultra-efficacia della nuova disciplina; 4) violazione delle norme sul redditometro e sugli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere la CTR considerato legale la presunzione fondata sulla disponibilità dei veicoli; 5) erronea applicazione degli indici di capacità contributiva di cui ai decreti ministeriali del 1992, ritenuti contrari al principio di effettività della capacità contributiva; 6) nuova questione di legittimità costituzionale della medesima norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione sulla mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore non risultava ritualmente dedotta e, comunque, gli avvisi di accertamento possono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva senza necessità della qualifica dirigenziale, mentre la delega al capo dell'ufficio legale era valida. Ha rigettato il secondo motivo affermando che, per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, non era necessario il contraddittorio preventivo, essendo l'obbligo generale previsto solo per i tributi armonizzati o, per il redditometro, dalla disciplina introdotta dal d.l. 78/2010 applicabile dal periodo d'imposta 2009. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulla presunzione redditometrica e sugli indici di capacità contributiva, ribadendo che il redditometro introduce una presunzione legale relativa: una volta provata la disponibilità dei beni-indice, l'amministrazione è esonerata da ulteriori prove e il contribuente deve dimostrare con prova documentale che il maggior reddito non esiste o è inferiore, ovvero deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta. I motivi di costituzionalità sono stati dichiarati inammissibili perché mal posti e privi di rilevanza e non manifesta infondatezza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il contribuente condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta la qualifica dirigenziale.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    formulazione previgente e commi 4, 5, 6, 7

    Disciplina il redditometro come presunzione legale relativa fondata su elementi indicatori di capacità contributiva; il contribuente può fornire prova contraria documentale sulla provenienza non reddituale delle somme o sull'inesistenza/inferiorità del maggior reddito.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico opera solo per i periodi d'imposta cui si applica la novella del 2010, quindi dal 2009 in poi.

  • art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010

    La norma è richiamata per la nuova disciplina dell'accertamento sintetico e per la sua applicabilità temporale; la questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata.

  • L. n. 122 del 2010

    Conversione del d.l. n. 78 del 2010, richiamata in relazione alla nuova disciplina del redditometro.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge dedotta con il ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma sul vizio di nullità del procedimento o della sentenza dedotto con il primo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: una volta provati gli indici di capacità contributiva, spetta al contribuente fornire prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici, ma la Corte qualifica il redditometro come presunzione legale relativa.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia delle presunzioni legali; la Corte ribadisce che, accertati gli indici, opera la presunzione a favore dell'Amministrazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per le presunzioni; la Corte esclude che il giudice possa degradare il valore presuntivo stabilito dalla legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla contestazione della qualificazione della presunzione.

  • artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamati dal ricorrente per sostenere il diritto al contraddittorio, ma ritenuti non ostativi alla disciplina applicata ai periodi d'imposta anteriori al 2009.

  • art. 7 l. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente in tema di partecipazione procedimentale, ma non ritenuto decisivo per gli accertamenti in questione.

  • artt. 7, 10 e 12 l. n. 212 del 2000

    Richiamati dal ricorrente a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale, ma la Corte ne esclude la portata generale per il caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • d.m. 10 settembre 1992

    Corrisponde agli indici di capacità contributiva usati nel redditometro; la Corte ne conferma l'utilizzabilità nel caso esaminato.

  • d.m. 19 novembre 1992

    Richiamato insieme al d.m. 10 settembre 1992 come fonte degli indici di capacità contributiva.

  • art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012

    La declaratoria di incostituzionalità è richiamata solo per escluderne effetti invalidanti sugli atti del caso.

  • L. n. 44 del 2012

    Legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012, richiamata in relazione alla questione sulla qualifica del sottoscrittore.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico, la disponibilità di beni-indice individuati dalla legge integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: l'Ufficio non deve fornire ulteriori prove oltre alla dimostrazione del possesso dei beni, mentre il contribuente deve offrire prova contraria documentale circa la provenienza non reddituale delle somme o circa l'inesistenza o minore entità del reddito presunto.
  • Nel giudizio tributario la questione relativa alla validità della sottoscrizione dell'atto impositivo o dell'atto di appello deve essere ritualmente dedotta nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, non può essere utilmente prospettata in cassazione.
  • Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009 non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa applicabile ratione temporis.
  • La prova contraria del contribuente nel redditometro non può limitarsi a contestare in astratto gli indici o a dedurre ridotti costi di esercizio, ma deve dimostrare documentalmente che la spesa o il possesso dei beni è stato sostenuto con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili, indicando anche entità e durata della disponibilità di tali redditi.
  • La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando sia formulata in modo astratto, non sia decisiva per il giudizio o non consenta una verifica di rilevanza e non manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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