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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20545/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Udine per il pagamento di compensi professionali in favore di un avvocato. La società ingiunta proponeva opposizione con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., contestando non solo l'ammontare del credito ma anche l'esistenza stessa del rapporto e, quindi, dell'an debeatur. Il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile perché introdotta con ricorso anziché con citazione, ritenendo che, quando si contesti anche l'an della pretesa monitoria, l'opposizione dovesse essere proposta con atto di citazione. La società ricorrente censurava tale decisione per violazione degli artt. 14 e 4 d.lgs. 150/2011, 12 preleggi e 40 e 104 c.p.c., sostenendo che il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. fosse idoneo a introdurre validamente la fase di opposizione. In Cassazione, però, la ricorrente ha poi rinunciato agli atti del giudizio, dichiarando che le parti avevano definito transattivamente la vertenza.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione depositata dalla ricorrente. Poiché il controricorrente non ha aderito alla rinuncia, non si è verificata l'estinzione per effetto dell'art. 391 c.p.c., comma 4, ma la Corte ha comunque dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese, richiamando la manifesta fondatezza del ricorso alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie soggette all'art. 14 d.lgs. 150/2011 relative ai compensi professionali, l'opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. anche se si contesta l'an debeatur, con esclusione del rito ordinario di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come forma idonea per introdurre l'opposizione nelle controversie soggette al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità dell'appello

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato come base del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, purché siano rispettati i requisiti formali

  • art. 391 c.p.c.

    non opera l'estinzione automatica per rinuncia quando il controricorrente non vi aderisce

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    disciplina il rito applicabile alle controversie sui compensi professionali e comporta che l'eventuale opposizione sia proposta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c.

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma violata

  • artt. 633 segg. c.p.c.

    consentono l'introduzione della controversia con procedimento monitorio

  • art. 28 L. n. 794 del 1942

    norma sostituita dal d.lgs. n. 150/2011 e richiamata come disciplina della controversia sui compensi professionali

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel motivo di ricorso quale criterio interpretativo invocato

  • art. 40 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette all'art. 14 d.lgs. 150/2011 sui compensi professionali, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con il rito previsto dall'art. 702-bis c.p.c., anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto o, più in generale, l'an debeatur.
  • L'adozione del rito speciale per l'opposizione non è esclusa dal fatto che la domanda monitoria sia stata proposta ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c.; ciò che muta è la forma dell'opposizione, non l'ammissibilità del procedimento monitorio iniziale.
  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, pur se valida ex art. 390 c.p.c., non produce l'effetto automatico di estinzione previsto dall'art. 391 c.p.c., comma 4, se il controricorrente non aderisce alla rinuncia.
  • In presenza di rinuncia agli atti e mancata adesione della controparte, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e regolare le spese anche tenendo conto della manifesta fondatezza del ricorso secondo l'orientamento consolidato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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