Cassazione Civile, Ordinanza n. 20545/2021 del 19/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Udine per il pagamento di compensi professionali in favore di un avvocato. La società ingiunta proponeva opposizione con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., contestando non solo l'ammontare del credito ma anche l'esistenza stessa del rapporto e, quindi, dell'an debeatur. Il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile perché introdotta con ricorso anziché con citazione, ritenendo che, quando si contesti anche l'an della pretesa monitoria, l'opposizione dovesse essere proposta con atto di citazione. La società ricorrente censurava tale decisione per violazione degli artt. 14 e 4 d.lgs. 150/2011, 12 preleggi e 40 e 104 c.p.c., sostenendo che il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. fosse idoneo a introdurre validamente la fase di opposizione. In Cassazione, però, la ricorrente ha poi rinunciato agli atti del giudizio, dichiarando che le parti avevano definito transattivamente la vertenza.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione depositata dalla ricorrente. Poiché il controricorrente non ha aderito alla rinuncia, non si è verificata l'estinzione per effetto dell'art. 391 c.p.c., comma 4, ma la Corte ha comunque dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese, richiamando la manifesta fondatezza del ricorso alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie soggette all'art. 14 d.lgs. 150/2011 relative ai compensi professionali, l'opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. anche se si contesta l'an debeatur, con esclusione del rito ordinario di cognizione.
Norme richiamate
indicato come forma idonea per introdurre l'opposizione nelle controversie soggette al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011
richiamato per l'inammissibilità dell'appello
richiamato come base del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado
consente la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, purché siano rispettati i requisiti formali
non opera l'estinzione automatica per rinuncia quando il controricorrente non vi aderisce
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
disciplina il rito applicabile alle controversie sui compensi professionali e comporta che l'eventuale opposizione sia proposta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso quale norma violata
consentono l'introduzione della controversia con procedimento monitorio
norma sostituita dal d.lgs. n. 150/2011 e richiamata come disciplina della controversia sui compensi professionali
art. 12 preleggi
richiamato nel motivo di ricorso quale criterio interpretativo invocato
richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 14 d.lgs. 150/2011 sui compensi professionali, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con il rito previsto dall'art. 702-bis c.p.c., anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto o, più in generale, l'an debeatur.
- L'adozione del rito speciale per l'opposizione non è esclusa dal fatto che la domanda monitoria sia stata proposta ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c.; ciò che muta è la forma dell'opposizione, non l'ammissibilità del procedimento monitorio iniziale.
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, pur se valida ex art. 390 c.p.c., non produce l'effetto automatico di estinzione previsto dall'art. 391 c.p.c., comma 4, se il controricorrente non aderisce alla rinuncia.
- In presenza di rinuncia agli atti e mancata adesione della controparte, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e regolare le spese anche tenendo conto della manifesta fondatezza del ricorso secondo l'orientamento consolidato di legittimità.
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