Cassazione Civile, Ordinanza n. 20542/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento ex art. 702-bis c.p.c. promosso da un avvocato per ottenere la liquidazione dei propri compensi professionali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale di condanna per colpa professionale proposta dal cliente e aveva accolto parzialmente la domanda dell’avvocato, condannando il cliente al pagamento di euro 8.300,00 oltre accessori e spese. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) nullità della sentenza e/o del procedimento per asserita violazione degli artt. 50-bis, 50-ter e 50-quater c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto decidere in composizione monocratica e non collegiale; (2) violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, sempre sotto il profilo della competenza/composizione del giudice; (3) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.; (4) ulteriore censura di carenza motivazionale, con richiamo all’art. 1, comma 5, del D.M. sui parametri forensi, formulata in modo promiscuo; (5) ancora carenza di motivazione e violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese legali; (6) omessa motivazione sul valore della causa ai fini della liquidazione delle spese e asserita non corretta applicazione del coefficiente parametrico per i compensi. Il resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che mirasse a un riesame del merito.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente, ritenendo che le censure investissero in sostanza la disciplina della competenza/composizione dell’organo giudicante nel procedimento per la liquidazione degli onorari, e non un riesame del merito. Nel merito, ha rigettato tutti i motivi: i primi due perché infondati, poiché l’eventuale inosservanza delle regole sulla composizione collegiale o monocratica integra una nullità della decisione, ma non comporta nella specie l’accoglimento delle censure prospettate; i motivi terzo, quarto e quinto perché inammissibili, essendo il vizio motivazionale denunciabile solo nei limiti del nuovo art. 360, n. 5 c.p.c. e risultando inoltre promiscua la deduzione di vizio di motivazione e violazione di legge; il sesto perché generico e non autosufficiente, non essendo stati indicati concreti elementi idonei a dimostrare che la liquidazione dei compensi fosse fuori dai parametri. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indica il rito sommario utilizzato per la domanda di liquidazione degli onorari professionali
art. 50-bis c.p.c.
richiamato per contestare la composizione del tribunale
art. 50-ter c.p.c.
richiamato per contestare la composizione del tribunale
art. 50-quater c.p.c.
richiamato quale norma che, tramite rinvio all'art. 161 c.p.c., rende la violazione delle regole sulla composizione del giudice motivo di nullità della decisione
art. 161, comma 1, c.p.c.
richiamato per affermare la convertibilità della nullità della decisione in motivo di impugnazione
art. 14 D.Lgs. n. 150/2011
richiamato dal ricorrente in relazione alla competenza nel procedimento per la liquidazione dei compensi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza/procedimento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale, limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di condanna alle spese legali
art. 1, comma 5, D.M. n. 55/2014
richiamato per contestare la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Cass. civ., Sez. U., n. 28040/2018
richiamata per il principio secondo cui l'inosservanza delle regole sulla composizione collegiale o monocratica integra una autonoma causa di nullità della decisione, convertibile in motivo di impugnazione
Cass. civ., Sez. U., n. 8053/2014
richiamata per delimitare l'ambito del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale integra una autonoma causa di nullità della decisione e va dedotta come motivo di impugnazione; non determina, di regola, la rimessione degli atti al primo giudice quando il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito censurare la motivazione nei termini della mera insufficienza o illogicità: il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali che si risolvono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- È inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo doglianze di vizio di motivazione e violazione di legge senza distinguere chiaramente i due piani censori.
- La censura sulla liquidazione dei compensi professionali deve indicare specificamente gli elementi concreti che renderebbero il quantum fuori dai parametri applicati; una contestazione generica è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di errori nella quantificazione delle spese o dei compensi richiede un confronto puntuale con i criteri applicati dal giudice di merito e non può risolversi in una critica meramente assertiva.
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