Cassazione Civile, Ordinanza n. 20544/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di giudizi riuniti promossi da un geometra per ottenere il pagamento di compensi professionali relativi a pratiche di condono edilizio, con redazione di planimetrie e accatastamenti. Il Tribunale aveva condannato i convenuti al pagamento delle somme ritenute dovute; la Corte d'appello aveva confermato. In un primo ricorso per cassazione, la Suprema Corte aveva cassato solo in parte e rinviato, indicando come tema del giudizio di rinvio l'accertamento dell'effettiva esecuzione e dell'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle prestazioni professionali. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto provata l'effettiva esecuzione e utilità finale dell'attività professionale e ha rigettato l'appello. Nel presente ricorso per cassazione gli eredi e le società hanno dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. per avere il giudice del rinvio, a loro dire, ampliato o alterato il thema decidendum fissato dalla precedente cassazione, trattando come questione di prova dei fatti costitutivi del credito ciò che avrebbe dovuto restare nei limiti indicati dalla pronuncia rescindente; 2) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. per non avere il giudice di rinvio esaminato correttamente tutte le risultanze istruttorie, avendo attribuito un significato non corretto ad alcune testimonianze, omesso la considerazione di un teste e trascurato una perizia giurata; 3) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. per avere ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione riproposta in riassunzione, assumendo che tale questione fosse già stata definita dal precedente giudizio di legittimità. La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi, rilevando che il giudice di rinvio si era attenuto al dictum rescindente, aveva valutato il quadro probatorio complessivo con apprezzamento di merito non sindacabile e correttamente aveva considerato preclusa la questione della prescrizione, già definita nel precedente giudizio di legittimità o comunque non rimessa in discussione dalla cassazione con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: il giudice di rinvio non ha violato i limiti del decisum rescindente, poiché ha correttamente individuato l'oggetto dell'accertamento nell'effettiva esecuzione e adeguatezza delle prestazioni professionali; non è censurabile in cassazione la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, che ha valorizzato gli elementi ritenuti più attendibili e non era tenuto a confutare singolarmente tutte le prove; la questione della prescrizione presuntiva era già stata respinta nel precedente giudizio di legittimità e non poteva essere riaperta in rinvio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La pronuncia di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai limiti fissati dalla sentenza di cassazione; non può riaprire questioni già definite dal giudice di legittimità.
Nel giudizio di rinvio le parti e il giudice devono rispettare l'oggetto del rinvio; non è consentito devolvere nuovamente questioni precluse dal decisum rescindente.
I ricorrenti hanno prospettato violazioni di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure perché rivolte in realtà a contestare valutazioni di merito e l'osservanza del giudicato rescindente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto e ai limiti oggettivi fissati dalla sentenza rescindente; è preclusa la riapertura di questioni già decise o non devolute dal rinvio.
- La censura di violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio: la selezione delle prove ritenute attendibili è riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti consentiti dalla legge.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le prove acquisite, essendo sufficiente una motivazione che indichi, in modo logicamente adeguato, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione e le risultanze ritenute decisive.
- Una questione di prescrizione già respinta nel precedente giudizio di legittimità non può essere nuovamente proposta in rinvio, salvo che la sentenza rescindente ne abbia espressamente rimesso l'esame al giudice di rinvio.
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