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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20540/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato la società al pagamento in favore della controparte di euro 1.113,56 a titolo di spettanze professionali, compensando le spese di lite dei due gradi. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo ha denunciato, formalmente ex art. 360, n. 5 c.p.c. e con richiamo all'art. 115 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe considerato profili fattuali relativi al superamento del limite tariffario, all'eventuale accordo sul superamento di tale limite e alla mancata esecuzione di tutte le prestazioni pattuite. Con il secondo motivo ha dedotto omessa e carente motivazione su un fatto decisivo, sempre ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. La parte controricorrente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. integra, se del caso, un vizio di violazione di legge e non un vizio di omesso esame di fatto; inoltre le censure tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito su circostanze fattuali. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo logicamente contraddittorio, cumulando una denuncia di motivazione inesistente con una denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria, e comunque perché non individuava uno specifico fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, secondo i limiti del nuovo art. 360, n. 5 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; resta esclusa la censura di mera insufficienza della motivazione e ogni richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., se effettiva, attiene al vizio di violazione di legge e non al vizio di omesso esame di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere evocato, nel caso esaminato, come fondamento di un motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.; la sua eventuale violazione va semmai prospettata come violazione di legge.

  • art. 375, ult. co. c.p.c.

    La decisione è stata resa con ordinanza in camera di consiglio, ritenendo la Corte non presente una questione di particolare rilevanza.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È stato affermato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere veicolata come vizio di omesso esame di fatto ex art. 360, n. 5 c.p.c., ma semmai come violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o delle circostanze fattuali.
  • È inammissibile la censura che, nello stesso tempo, prospetti una motivazione mancante e una motivazione insufficiente o contraddittoria, perché i relativi vizi sono logicamente incompatibili.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: non è più consentito dedurre il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo realmente discusso.
  • Le doglianze che mirano a contestare il superamento di limiti tariffari, l'esistenza di accordi derogatori o l'esatta esecuzione delle prestazioni pattuite attengono al merito e non sono, di regola, scrutinabili in cassazione come vizi motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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