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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20539/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia originava da una domanda proposta da una società poi fallita, che chiedeva l'accertamento dell'inadempimento di un comune per avere usufruito del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani senza corrispondere integralmente il relativo corrispettivo, con conseguente richiesta di condanna al pagamento di una somma indicata in citazione, oltre accessori. Il servizio era stato affidato in via emergenziale dall'autorità commissariale competente e poi prorogato dal comune. Dopo una prima decisione del Tribunale ordinario che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, il giudizio era stato riassunto davanti al TAR, il quale ha poi sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Il motivo sostanziale del conflitto era stabilire se la pretesa riguardasse l'esercizio di poteri autoritativi nella gestione dei rifiuti, attratto alla giurisdizione esclusiva amministrativa, oppure un mero credito patrimoniale da esecuzione di un rapporto obbligatorio, devoluto al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto esclusivamente il pagamento del corrispettivo maturato per prestazioni già eseguite nell'ambito del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, cioè una pretesa patrimoniale relativa alla fase di esecuzione del rapporto, senza coinvolgere l'esercizio di poteri autoritativi o la legittimità degli atti di gestione a monte. Perciò ha cassato la decisione declinatoria del giudice ordinario e ha affermato che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il regolamento di giurisdizione era stato sollevato d'ufficio e le parti non si erano costituite.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, cod. proc. amm.

    ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm.

    consente la proposizione del conflitto negativo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione quando il giudice adito dubiti della propria giurisdizione dopo una declinatoria precedente.

  • art. 133, comma 1, lett. p), cod. proc. amm.

    giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti

    la giurisdizione esclusiva opera solo se la controversia investe atti di gestione espressione di potere autoritativo; resta invece al giudice ordinario la lite su rapporti obbligatori e aspetti patrimoniali della fase esecutiva.

  • art. 191 d.lgs. n. 152 del 2006

    ordinanze contingibili e urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale) ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006

    le ordinanze emergenziali sono richiamate come strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto, ma la controversia sul corrispettivo dell'esecuzione resta devoluta al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla gestione dei rifiuti, la giurisdizione esclusiva amministrativa richiede che la lite investa atti o comportamenti riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione; se invece il petitum riguarda solo profili patrimoniali di esecuzione di un rapporto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La pretesa di pagamento del corrispettivo per servizi di raccolta, trasporto o smaltimento dei rifiuti, quando si fonda su un rapporto obbligatorio già instaurato o su una regolazione negoziale degli aspetti economici, integra un diritto di credito e non una controversia sulla legittimità dell'azione amministrativa a monte.
  • L'affidamento provvisorio o emergenziale di un servizio pubblico non esclude, una volta iniziata l'esecuzione, la natura paritetica del rapporto per i profili contrattuali e patrimoniali: le controversie sulla fase esecutiva, sui corrispettivi o sulle penali restano normalmente devolute al giudice ordinario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, la fase successiva all'affidamento o all'inizio dell'esecuzione del servizio è equiparata alla fase contrattuale; la giurisdizione ordinaria si radica quando la domanda riguarda l'adempimento di obbligazioni pecuniarie sorte in tale fase.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicato

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