Cassazione Civile, Ordinanza n. 24748/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di rateizzazione delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2003, presentata dalla società nell'ambito delle agevolazioni previste per i fenomeni eruttivi e sismici verificatisi nella provincia di Catania nel 2002, ai sensi dei decreti ministeriali 14 novembre 2002 e 17 maggio 2005. La società aveva dapprima sospeso e poi rateizzato i debiti fiscali; l'Amministrazione aveva tuttavia ritenuto tardivi i versamenti, rilevando che il piano avrebbe dovuto iniziare il 16 dicembre 2005 mentre i pagamenti erano iniziati il 16 aprile 2006. La contribuente sosteneva di avere regolarizzato i versamenti mediante ravvedimento operoso e, nel corso del giudizio, deduceva altresì di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, valorizzando l'intervenuta definizione agevolata. La commissione tributaria regionale accoglieva invece l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la società fosse decaduta dal beneficio per avere omesso i versamenti dal 9 giugno 2009 e che la successiva adesione alla definizione del 27 giugno 2007 non potesse incidere sulla legittimità del diniego originario. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: il primo per violazione del giudicato interno, sostenendo che l'Agenzia non avesse impugnato la statuizione sulla regolarizzazione; il secondo per omessa pronuncia sul giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa alla cartella di pagamento concernente le medesime imposte; il terzo per motivazione apparente e omessa pronuncia; il quarto per violazione dell'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 e del D.M. 17 maggio 2005, deducendo l'erronea irrilevanza attribuita alla definizione agevolata; il quinto per violazione delle medesime disposizioni e dell'art. 2697 c.c., quanto alla prova dei versamenti successivi al 9 giugno 2009.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, escludendo la formazione di un giudicato interno perché l'Agenzia aveva contestato in appello la stessa spettanza dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006. Ha rigettato anche il secondo motivo: la sentenza invocata come giudicato esterno non risultava prodotta agli atti né era stato chiarito quando fosse stata depositata e, comunque, il giudicato eventualmente formatosi sul diritto all'agevolazione non avrebbe potuto impedire la verifica della compatibilità del beneficio con il diritto dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo, osservando che la disciplina del comma 1011 ha la funzione di regolare ex novo il versamento delle somme e di rimettere in termini i contribuenti, sicché la decadenza deve essere valutata in relazione alla violazione dei nuovi termini e alle modalità della definizione agevolata, non potendo il giudice limitarsi a considerare irrilevante l'istanza presentata il 27 giugno 2007. Il giudice di rinvio dovrà accertare se la società abbia diritto al beneficio e se l'aiuto individuale sia compatibile con il diritto unionale, verificando in particolare il rispetto del regime de minimis, il cui superamento comporta il diniego integrale del beneficio, oppure la sussistenza delle condizioni per la compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, compreso il nesso diretto tra danno e aiuto e l'assenza di sovracompensazione. La prova dei presupposti dell'agevolazione grava sulla contribuente, con possibilità in sede di rinvio di produrre documenti prima non ottenibili o di dimostrare fatti divenuti rilevanti in conseguenza della nuova regola giuridica. Il quinto motivo è stato assorbito, così come il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 1011, L. 296/2006
Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento si applica il ravvedimento operoso.
La disposizione è norma eccezionale di rimessione in termini che disciplina ex novo tempi e modalità di versamento delle somme, consentendo la definizione delle omissioni e dei ritardi relativi al piano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005. La decadenza va valutata rispetto alla violazione dei nuovi termini e delle nuove modalità.
D.M. 17 maggio 2005
Prevede il piano di rateizzazione delle somme dovute dopo il periodo di sospensione dei termini, con decorrenza indicata nel testo dal 16 dicembre 2005.
L'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 richiama l'istituto del ravvedimento operoso per il ritardato versamento dei tributi e contributi oggetto della definizione.
La prova dei presupposti dell'agevolazione, compreso l'ammontare complessivo degli aiuti rilevanti ai fini del regime de minimis, grava sul soggetto che richiede il beneficio.
Richiamato con riguardo alle dedotte violazioni per omessa pronuncia e alla verifica dell'oggetto dell'impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di formazione del giudicato interno.
Richiamato in tema di efficacia del giudicato.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla delimitazione dell'oggetto dell'appello e alla formazione del giudicato interno.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale.
Richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.
art. 4 TFUE
Richiamato quanto al principio di competenza dell'Unione europea e degli Stati membri nel sistema degli aiuti di Stato.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
La violazione degli obblighi derivanti dalla disciplina unionale sugli aiuti di Stato non può essere neutralizzata da una decisione nazionale passata in giudicato relativa a una controversia diversa, quando ciò impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione.
art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale
Può fondare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno quando sussista un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa e l'aiuto concesso e sia evitata la sovracompensazione.
Regolamento CE n. 994/1998
Richiamato quale possibile fonte del regime di compatibilità degli aiuti di Stato, insieme ai regolamenti de minimis e agli eventuali regimi di aiuto approvati.
Richiamato per un confronto con altra normativa agevolativa relativa a eventi calamitosi; la Corte ricorda che, quanto all'IVA, analoghe definizioni non operano se incompatibili con il principio di neutralità fiscale e con l'obbligo di riscossione integrale dell'IVA.
Richiamato quale fondamento della cartella di pagamento relativa alle imposte oggetto della controversia.
Richiamato quale fondamento della cartella di pagamento relativa ai tributi oggetto della controversia.
Massime di principio
- La disciplina agevolativa che consente la definizione dei debiti fiscali riferiti a eventi calamitosi e rimette in termini il contribuente regola ex novo tempi e modalità di versamento; pertanto, la decadenza dal beneficio deve essere valutata con riferimento alla violazione dei nuovi termini e delle nuove modalità, inclusi i versamenti parziali o tardivi delle rate previste dal nuovo piano.
- In materia di aiuti di Stato, il giudicato nazionale che riconosca un'agevolazione è cedevole rispetto alla successiva o precedente decisione della Commissione europea che accerti l'incompatibilità dell'aiuto con il diritto dell'Unione, anche quando il giudicato riguardi una controversia diversa e non abbia esaminato il carattere di aiuto di Stato della misura.
- Per le agevolazioni fiscali qualificabili come aiuti di Stato, il giudice nazionale deve verificare, per ciascun beneficiario, la compatibilità dell'aiuto con il regime de minimis applicabile o con altra disciplina unionale di esenzione o autorizzazione; il superamento della soglia de minimis comporta il diniego integrale del beneficio.
- La prova del rispetto della soglia de minimis deve riguardare l'ammontare massimo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti nel periodo rilevante, e non soltanto l'importo richiesto nel singolo procedimento.
- Quando l'aiuto è giustificato come compensazione di danni da calamità naturale, occorre accertare un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dalla singola impresa e l'aiuto, nonché escludere la sovracompensazione mediante il computo delle somme ricevute da altre fonti.
- L'onere di provare i presupposti dell'agevolazione e la compatibilità dell'aiuto grava sul soggetto richiedente; tuttavia, in sede di rinvio conseguente a una nuova regola giuridica, possono essere ammessi documenti prima non ottenibili o la prova di fatti anteriormente non indispensabili.
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