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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24753/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento notificata nel 2022, riferita a una cartella relativa a imposta di registro dell’anno 1982. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno rigettato le sue doglianze. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame della querela di falso proposta in relazione alla sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento concernente il deposito della cartella presso la Camera di commercio, sostenendo che la mancata notifica della cartella presupposta avrebbe dovuto comportare la nullità dell’intimazione; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. per omesso esame della documentazione relativa a un precedente giudicato e al conseguente sgravio, assumendo che una precedente sentenza avesse annullato la pretesa tributaria e che l’Amministrazione avesse successivamente formato un nuovo ruolo per i medesimi tributi; 3) omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dalla riscossione, formulata con riferimento alla vetustà dell’imposta e alle norme tributarie indicate nel ricorso. Il contribuente ha inoltre chiesto la riunione di due ricorsi d’appello identici, richiesta ritenuta inammissibile e comunque superflua, poiché la sentenza impugnata risultava riferita a entrambi i ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. La richiesta di riunione è stata dichiarata inammissibile e ultronea, poiché la riunione risultava già effettuata dal giudice d’appello. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il contribuente non aveva trascritto né indicato specificamente il contenuto della querela di falso, impedendo alla Corte di verificare gli elementi concreti dell’asserito error in procedendo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché non era stata dimostrata l’identità tra la partita di ruolo oggetto dello sgravio e quella cui si riferivano la cartella e l’intimazione impugnate; risultavano, invece, differenti gli identificativi delle partite. La Corte ha inoltre rilevato che la questione relativa alla mancata produzione di una precedente sentenza di cassazione non era stata specificamente trattata dal giudice d’appello né adeguatamente riproposta nel ricorso; in ogni caso, il giudice può conoscere d’ufficio un giudicato esterno formatosi mediante sentenza della Corte di cassazione, anche senza la produzione materiale della pronuncia da parte della parte interessata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il passaggio in giudicato della sentenza che rende definitiva la cartella e irretrattabile la pretesa tributaria esclude la possibilità di dedurre la decadenza dalla riscossione; resta astrattamente prospettabile soltanto la prescrizione decennale, che nel caso concreto non risultava maturata. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata e al versamento di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta omissione di pronuncia sulla querela di falso e sull’eccezione di decadenza; le censure sono state comunque respinte o dichiarate inammissibili per le ragioni indicate dalla Corte.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È richiamato quale parametro per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia o omesso esame di questioni processuali.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e documenti sui quali il motivo si fonda; la violazione del principio di autosufficienza ha determinato l’inammissibilità del primo motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Disciplina la definizione accelerata del giudizio e la richiesta del ricorrente di ottenere la decisione collegiale.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato in relazione al giudicato esterno; la definitività della pronuncia rende irretrattabile la pretesa tributaria accertata.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte richiama il termine ordinario decennale di prescrizione, ritenendolo non decorso nel caso concreto.

  • art. 76 del d.P.R. 131/1986

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta decadenza dalla riscossione dell’imposta di registro; la Corte ritiene la decadenza incompatibile con la definitività della pretesa risultante dal giudicato.

  • art. 25 del d.lgs. 602/1973

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla decadenza dalla riscossione; la censura è respinta per la prevalenza dell’effetto preclusivo del giudicato sulla pretesa tributaria.

  • art. 2966 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in materia di decadenza; la Corte non accoglie la relativa censura, ritenendo esclusa in radice la decadenza dopo la definitività della pretesa.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma in favore delle parti resistenti, ravvisando i presupposti della responsabilità processuale aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte dispone il versamento di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, in ragione della correttezza della proposta di definizione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione denuncia un error in procedendo e pretende l’esame diretto degli atti del giudizio di merito, il motivo deve comunque essere specifico e autosufficiente; il ricorrente deve riportare o indicare puntualmente il contenuto dell’atto rilevante e gli elementi fattuali necessari alla verifica dell’errore.
  • Non è sufficiente invocare genericamente uno sgravio o un precedente giudicato per dimostrare l’estinzione della pretesa tributaria: il contribuente deve provare che la sentenza e lo sgravio riguardino la medesima partita di ruolo e la stessa pretesa oggetto dell’atto successivamente azionato.
  • Se una questione implicante accertamenti di fatto non è stata trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la deduce per la prima volta in cassazione deve allegare di averla proposta nel giudizio di merito e indicare specificamente dove tale deduzione risulti dagli atti, altrimenti la censura è inammissibile per novità o difetto di autosufficienza.
  • Il giudice può conoscere d’ufficio un giudicato esterno formatosi mediante una sentenza della Corte di cassazione anche senza la produzione materiale della pronuncia, purché la formazione del giudicato sia conosciuta dalle parti e il relativo contenuto sia verificabile.
  • Il passaggio in giudicato della pronuncia che rende definitiva la cartella e irretrattabile la pretesa tributaria esclude la possibilità di far valere la decadenza dalla riscossione; resta possibile discutere soltanto della prescrizione successiva, soggetta al termine applicabile alla pretesa definitivamente accertata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaGiudicato

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