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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24744/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'inclusione di serbatoi, realizzati nella forma di silos o cisterne, nella valutazione catastale di uno stabilimento industriale destinato alla preparazione, all'imbottigliamento e allo stoccaggio di bevande. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento con il quale aveva reinserito tali impianti nella rendita catastale, ritenendoli elementi strutturalmente connessi al fabbricato e idonei ad accrescerne qualità e utilità, con conseguente aumento della rendita di euro 1.906,00. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello, qualificando i serbatoi come elementi della linea produttiva, funzionali ai processi di miscelazione, invecchiamento e imbottigliamento dei liquori, e non come costruzioni autonome poste a monte o a valle del ciclo produttivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 e delle istruzioni contenute nella circolare n. 6/2012, richiamata dall'art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014. Secondo la ricorrente, i serbatoi, indicati nella denuncia all'Agenzia delle Dogane come silos di stoccaggio, aventi capacità di 65 o 33 metri cubi e caratterizzati da stabilità e immobilizzazione al suolo, avrebbero dovuto essere assimilati a costruzioni, al pari dei magazzini, e inclusi nella stima catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Commissione tributaria regionale aveva accertato in fatto, sulla base della documentazione relativa al procedimento di lavorazione, che i serbatoi non svolgevano una mera funzione di stoccaggio separata dal ciclo produttivo, ma costituivano elementi della linea produttiva, intimamente e indispensabilmente inseriti nel processo industriale di preparazione dei liquori, comprendente miscelazione, invecchiamento e successivo imbottigliamento. Tale qualificazione è stata ritenuta coerente con i chiarimenti operativi richiamati nella sentenza, che distinguono le costruzioni destinate al semplice stoccaggio dagli impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte ha inoltre osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione della funzione concreta dei serbatoi e quindi un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, non consentito nel giudizio di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia coerente. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché la società è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    La disposizione è stata invocata per stabilire quali elementi debbano essere considerati nella valutazione catastale degli immobili industriali; la Corte, sulla base dell'accertamento di merito, ha escluso che i serbatoi funzionali al ciclo produttivo fossero costruzioni da includere nella stima.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    È richiamato quale disposizione che rinvia alle istruzioni della circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha chiarito che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione della funzione concreta degli impianti.

  • Circolare n. 2/E dell'1 febbraio 2016

    È richiamata per distinguere le costruzioni da includere nella stima catastale dagli impianti costituenti elementi della linea produttiva.

  • Circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio

    È indicata dall'Agenzia ricorrente come fonte di istruzioni rilevanti per la determinazione catastale.

  • nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016 della Direzione Centrale Catasto, cartografia, pubblicità immobiliare

    La nota distingue, ai fini della stima diretta, i silos destinati al semplice stoccaggio, aventi determinate caratteristiche strutturali, dagli impianti che costituiscono elementi della linea produttiva.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione catastale di uno stabilimento industriale, la qualificazione di serbatoi o silos dipende dalla loro funzione concreta nel ciclo produttivo: gli impianti intimamente e indispensabilmente inseriti nei processi di lavorazione non sono assimilabili alle costruzioni destinate al semplice stoccaggio.
  • La mera stabilità o immobilizzazione al suolo di un serbatoio non è, di per sé, sufficiente a determinarne l'inclusione nella stima catastale quando il giudice di merito abbia accertato che esso costituisce un elemento funzionale della linea produttiva.
  • È incensurabile in cassazione, se congruamente motivato, l'accertamento del giudice di merito relativo alla funzione concreta di un impianto nel ciclo produttivo; la denuncia di violazione di legge non può trasformarsi nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti e delle prove.
  • Il giudizio di legittimità non consente di contrapporre all'apprezzamento coerente dei giudici di merito una diversa ricostruzione della funzione e della collocazione degli impianti nel processo produttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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