Cassazione Civile, Ordinanza n. 24768/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
A seguito di perdite della condotta idrica comunale, alcune proprietà esclusive ubicate in un fabbricato subirono danni. Il giudice di primo grado condannò in solido il Comune proprietario della rete e la società affidataria del servizio di gestione al risarcimento, ritenendo sussistente la responsabilità da custodia. La decisione fu confermata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che ritenne ancora efficace il rapporto concessorio per effetto di una proroga commissariale e, comunque, ravvisò in capo alla società una relazione di custodia desunta dall’originario affidamento, dalla proroga e dall’intervento di riparazione della perdita. La società propose cinque motivi: con i primi tre dedusse la nullità o inefficacia della proroga per difetto di forma scritta, la violazione dell’art. 2729 c.c. per l’asserita insufficienza delle presunzioni utilizzate per desumere la custodia e la violazione dell’art. 2697 c.c. per inversione dell’onere della prova; con il quarto sostenne che i poteri di ingerenza e controllo conservati dal Comune avrebbero dovuto escludere la responsabilità della società; con il quinto contestò la condanna alle spese di appello in favore di parti rimaste contumaci in quel grado. Nelle more, alcuni danneggiati definirono la lite transattivamente con la società e il Comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra la società ricorrente, il Comune e le parti che avevano transatto, compensando integralmente tra tali parti le spese di legittimità. Ha rigettato i primi quattro motivi. Ha ritenuto irrilevante stabilire se la nullità della proroga fosse deducibile o rilevabile d’ufficio in appello, poiché la responsabilità della società poteva fondarsi sulla relazione fattuale di custodia, indipendentemente dalla perdurante efficacia del contratto. Ha confermato che tale relazione era stata correttamente desunta da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti e che non vi era stata inversione dell’onere della prova. Ha inoltre confermato la corresponsabilità del Comune, proprietario e custode della condotta, insieme alla società gestore, poiché i poteri di ingerenza e controllo dell’amministrazione non escludevano l’autonomia operativa né la custodia del gestore. Ha accolto il quinto motivo, rilevando che le parti rimaste contumaci in appello non potevano ottenere il rimborso delle spese di quel grado. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale statuizione e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, è stata eliminata la condanna della società al pagamento delle spese di appello in favore delle parti indicate nel dispositivo. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
La responsabilità da cose in custodia si fonda sulla relazione fattuale con la cosa e sulla possibilità di controllarne i fattori di rischio, senza richiedere uno specifico obbligo contrattuale di custodia né la titolarità di un diritto reale, del possesso o della detenzione qualificata.
Il rapporto di custodia può essere desunto da una pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. La valutazione è un giudizio di fatto sindacabile in cassazione nei limiti della violazione dei requisiti delle presunzioni o dell’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento.
La norma è violata quando il giudice applica formalmente l’onere della prova ponendolo a carico della parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è violata quando il giudice ritenga provato un fatto sulla base del prudente apprezzamento delle prove o di presunzioni.
È richiamato quale fondamento generale della responsabilità extracontrattuale, in rapporto alla responsabilità da custodia e alla concorrente responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione e nella proprietà della condotta.
La condanna alle spese processuali presuppone la partecipazione della parte al grado di giudizio; la parte rimasta contumace in appello non può ottenere il rimborso delle spese di quel grado.
art. 23-bis del d.l. n. 112/2008
È richiamato in relazione alla determina commissariale di proroga dell’affidamento della gestione del servizio idrico, ma la Corte ha ritenuto non decisivo stabilire la validità della proroga ai fini della responsabilità da custodia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato quale parametro processuale delle censure di violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali dedotte con il ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone una relazione fattuale con la cosa che consenta al soggetto di controllarne i fattori di rischio e di prevenire il danno; non richiede uno specifico obbligo contrattuale di custodia, né la titolarità di un diritto reale, il possesso o la detenzione qualificata.
- La cessazione o l’inefficacia del contratto di gestione non esclude automaticamente la responsabilità da custodia dell’originario gestore, quando altri elementi concreti dimostrino che esso conservava il controllo della cosa e la possibilità di intervenire sui fattori di rischio.
- La relazione di custodia può essere provata mediante presunzioni semplici fondate su una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, quali l’originario affidamento della gestione, atti di proroga e interventi di manutenzione o riparazione eseguiti dal gestore.
- La censura in cassazione relativa all’art. 2729 c.c. non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli indizi o una diversa conclusione fattuale; deve evidenziare l’assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza oppure l’assoluta illogicità o contraddittorietà dell’inferenza.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice applichi erroneamente la regola formale di riparto dell’onere della prova, non quando ritenga dimostrato un fatto mediante il prudente apprezzamento delle prove o il ricorso a presunzioni.
- La proprietà della cosa e la sua gestione operativa possono fondare responsabilità concorrenti ex art. 2051 c.c.; i poteri di ingerenza e controllo conservati dal proprietario non escludono la custodia del gestore quando quest’ultimo mantiene autonomia operativa e possibilità di intervenire sulla cosa.
- La parte rimasta contumace in appello non può essere destinataria di una condanna al pagamento delle spese processuali di quel grado.
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