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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24743/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riclassato, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, due immobili situati nella microzona 3 di Roma. Per un immobile era stata modificata la categoria da A/4 ad A/2 e la classe da 1 a 5, poi rettificata in autotutela alla classe 4; per l'altro era stata modificata la categoria da A/4 ad A/2 e la classe da 2 a 4, con successivo ripristino in autotutela della categoria A/4. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi dei contribuenti. La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 5315/2019, aveva accolto parzialmente gli appelli, annullando i provvedimenti nella parte relativa al mutamento di categoria per assenza del sopralluogo ritenuto necessario, ma confermandoli quanto al mutamento di classe. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto revocazione, dichiarata inammissibile dalla CTR con sentenza n. 1336/2021, che aveva inoltre rimesso l'Ufficio in termini per proporre ricorso per cassazione e compensato le spese. Contro la sentenza sulla revocazione il contribuente aveva proposto ricorso limitatamente alla compensazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. L'Agenzia aveva resistito e proposto ricorso incidentale tardivo, denunciando l'omessa pronuncia sulla censura di contrasto tra giudicati, prospettata nel giudizio di revocazione in relazione a precedenti decisioni concernenti i medesimi immobili o atti di classamento. L'Agenzia aveva inoltre proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 5315/2019, deducendo l'erroneità dell'attribuzione della classe catastale e il contrasto con precedenti giudicati. Il contribuente aveva eccepito la tardività di tale ricorso, sostenendo che il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza era già scaduto e che la rimessione in termini non poteva creare un termine aperto.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per la connessione tra la sentenza d'appello e quella resa sul giudizio di revocazione. Ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale tardivo dell'Agenzia anche se rivolto contro un capo autonomo della sentenza e indipendentemente dalla preesistenza dell'interesse a impugnare, poiché gli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. non prevedono limitazioni in tal senso. Nel merito, ha accolto il ricorso incidentale, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica censura relativa al prospettato contrasto tra giudicati. Ha quindi cassato la sentenza n. 1336/2021 con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e per la pronuncia sulle spese del giudizio d'appello. Il ricorso principale del contribuente sulla compensazione delle spese è rimasto assorbito. Quanto al ricorso dell'Agenzia contro la sentenza n. 5315/2019, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per tardività: la rimessione in termini disposta dalla CTR non poteva individuare un termine aperto e, in assenza di una valida notificazione della sentenza, operava il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., scaduto prima della notificazione del ricorso. L'Agenzia è stata condannata alle spese di questo secondo giudizio, liquidate in euro 1.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Consente la riunione dei ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d'appello e contro la sentenza resa sul giudizio di revocazione della prima, quando la connessione tra le pronunce rende opportuno un esame unitario.

  • art. 334 c.p.c.

    È stato interpretato nel senso che il ricorso incidentale tardivo può essere proposto anche contro un capo autonomo della sentenza e anche quando l'interesse a impugnare fosse preesistente, purché sorga dall'impugnazione principale l'esigenza di contrastare la rimessione in discussione dell'assetto deciso.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 334 e 371 c.p.c. per escludere limitazioni non previste dalla legge all'oggetto del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina del ricorso incidentale nel giudizio di cassazione, senza che dalla norma possa ricavarsi una restrizione del ricorso incidentale tardivo ai soli capi dipendenti dall'impugnazione principale.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata decisione su una specifica censura ritualmente proposta, quale quella relativa al contrasto tra giudicati, integra omessa pronuncia.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Individua il contrasto tra giudicati quale motivo di revocazione; la Corte ha rilevato che la CTR non si era pronunciata sulla relativa censura.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini non può essere intesa come attribuzione di un termine indefinitamente aperto, in contrasto con i termini legali per proporre impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Prevede il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di una valida notificazione della sentenza, opera il termine lungo semestrale dalla pubblicazione, che non può essere sostituito da un termine aperto derivante da una rimessione in termini formulata in modo indeterminato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese processuali, la cui statuizione è rimasta assorbita per effetto della cassazione con rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione delle spese, oggetto del ricorso principale del contribuente, rimasto assorbito.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    Costituisce la base normativa degli avvisi di riclassamento catastale degli immobili situati in una microzona.

  • d.m. 29 settembre 1991

    Richiamato dall'Agenzia per censurare l'attribuzione di una classe catastale asseritamente inesistente per la categoria dell'immobile; il motivo non è stato esaminato nel merito per la tardività del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso incidentale tardivo è ammissibile anche quando impugna un capo autonomo della sentenza e l'interesse della parte a impugnare fosse già sorto prima dell'impugnazione principale, poiché gli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. non prevedono una limitazione dell'oggetto ai soli capi dipendenti da quello impugnato in via principale.
  • La sentenza che ometta di pronunciarsi su una censura specificamente proposta, anche se relativa a un prospettato contrasto tra giudicati, incorre in omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e deve essere cassata con rinvio quando tale omissione richieda un nuovo esame.
  • La rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione non può determinare un termine indefinitamente aperto o decorrente da un evento indeterminato; in assenza di una valida notificazione della sentenza, il ricorso resta soggetto al termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione, previsto dall'art. 327 c.p.c.
  • La riunione dei ricorsi per cassazione contro la sentenza d'appello e contro la sentenza resa sul relativo giudizio di revocazione è giustificata dalla connessione tra le decisioni e dalla possibile influenza dell'una sull'altra.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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