Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36315/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di pagamento e da un diniego di rimborso relativi all'accisa per gli anni dal 2008 al 2013, inizialmente annullati dalla CTP di Verona e poi reintrodotti dalla CTR del Veneto su appello dell'Agenzia delle dogane. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: 1) violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000 e dei principi comunitari sulla tutela del legittimo affidamento, assumendo che la CTR avesse erroneamente limitato tale principio alle sole sanzioni e non anche ai tributi; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione, lamentando il difetto di argomentazione sulle circostanze che avrebbero impedito un nuovo esercizio dell'attività accertativa; 3) omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR non avrebbe valutato tutti gli elementi che avevano indotto la società ad affidarsi alla propria qualifica di autoproduttore; 4) violazione dell'art. 11 l. n. 212/2000, per non avere ravvisato la nullità della pretesa fiscale nonostante precedenti determinazioni amministrative favorevoli sull'esenzione; 5) violazione degli artt. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 e 2602 c.c., per avere escluso la qualifica di autoproduttore della contribuente che distribuiva energia elettrica ai soci consorziati. Successivamente, prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato istanza di cessata materia del contendere dichiarando di rinunciare al ricorso perché il debito fiscale era stato saldato nell'ambito di una transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., omologato dal Tribunale di Forlì, con previsione della chiusura di ogni contenzioso fiscale pendente e compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controricorrente. In conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di lite, rilevando altresì che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, tempestiva, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia preclude ogni decisione sul merito dei motivi dedotti, anche quando riguardino questioni tributarie sostanziali o vizi della sentenza impugnata.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice può compensare le spese di lite in considerazione della natura della controversia e dell'esito processuale complessivo.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnante non vittorioso.
  • In presenza di rinuncia al ricorso intervenuta per definizione transattiva del debito fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione omologato, la Corte limita la decisione alla presa d'atto dell'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.