Cassazione Civile, Ordinanza n. 36315/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di pagamento e da un diniego di rimborso relativi all'accisa per gli anni dal 2008 al 2013, inizialmente annullati dalla CTP di Verona e poi reintrodotti dalla CTR del Veneto su appello dell'Agenzia delle dogane. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: 1) violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000 e dei principi comunitari sulla tutela del legittimo affidamento, assumendo che la CTR avesse erroneamente limitato tale principio alle sole sanzioni e non anche ai tributi; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione, lamentando il difetto di argomentazione sulle circostanze che avrebbero impedito un nuovo esercizio dell'attività accertativa; 3) omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR non avrebbe valutato tutti gli elementi che avevano indotto la società ad affidarsi alla propria qualifica di autoproduttore; 4) violazione dell'art. 11 l. n. 212/2000, per non avere ravvisato la nullità della pretesa fiscale nonostante precedenti determinazioni amministrative favorevoli sull'esenzione; 5) violazione degli artt. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 e 2602 c.c., per avere escluso la qualifica di autoproduttore della contribuente che distribuiva energia elettrica ai soci consorziati. Successivamente, prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato istanza di cessata materia del contendere dichiarando di rinunciare al ricorso perché il debito fiscale era stato saldato nell'ambito di una transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., omologato dal Tribunale di Forlì, con previsione della chiusura di ogni contenzioso fiscale pendente e compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controricorrente. In conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di lite, rilevando altresì che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente come fondamento della tutela del legittimo affidamento anche in materia tributaria, ma la Corte non si pronuncia sul merito per effetto della rinuncia
invocato per sostenere la nullità della pretesa fiscale in presenza di precedenti determinazioni amministrative favorevoli, senza decisione di merito
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione
richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come norma processuale di riferimento per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come norma processuale di riferimento per il vizio di nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come norma processuale di riferimento per l'omesso esame di fatti decisivi
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
richiamato per la contestazione della qualifica di autoproduttore ai fini dell'accisa
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999
richiamato per la nozione di autoproduttore nel settore elettrico
richiamato per la disciplina del consorzio e della distribuzione di energia ai soci consorziati
art. 182-bis l.f.
richiamato come base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel quale era inserita la transazione fiscale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, tempestiva, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia preclude ogni decisione sul merito dei motivi dedotti, anche quando riguardino questioni tributarie sostanziali o vizi della sentenza impugnata.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice può compensare le spese di lite in considerazione della natura della controversia e dell'esito processuale complessivo.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnante non vittorioso.
- In presenza di rinuncia al ricorso intervenuta per definizione transattiva del debito fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione omologato, la Corte limita la decisione alla presa d'atto dell'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →