Cassazione Civile, Ordinanza n. 11368/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite origina da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2007-2010 nei confronti di una società sportiva dilettantistica, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRES, IVA e IRAP e irrogazione di sanzioni. La contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale, mentre in appello la CTR aveva rigettato sia l’appello dell’Ufficio sia quello incidentale della società, ritenendo che l’attività fosse in parte commerciale e che alcune entrate restassero fuori dalla tassazione ordinaria. In cassazione la società ha proposto dieci motivi, tra cui: omessa pronuncia sul mancato contraddittorio preventivo e sulla mancata allegazione dei PVC e delle autorizzazioni alle indagini bancarie; violazione delle norme sulla motivazione e sulla disciplina fiscale delle attività sportive dilettantistiche; motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; censure sulle sanzioni e sul cumulo giuridico. L’Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale deducendo, in sostanza, che l’intera attività della società dovesse essere considerata commerciale e quindi assoggettata a tassazione ordinaria. La Corte ha preliminarmente escluso l’efficacia nel giudizio tributario del giudicato penale invocato dalla contribuente, perché relativo a diversa formula assolutoria e comunque non riconducibile all’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Ha poi rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che il contraddittorio preventivo risultasse comunque rispettato e che la conoscenza delle contestazioni escludesse il vizio sulla motivazione per relationem; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica censura concernente la mancata allegazione o riproduzione delle autorizzazioni alle indagini bancarie. Tale profilo era ritenuto autonomo e potenzialmente caducatorio dell’attività istruttoria, sicché il suo esame non poteva essere superato da un rigetto implicito. Accolto tale motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell’Agenzia.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale della contribuente, ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è necessaria per nuovo esame della censura relativa all’allegazione o riproduzione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, profilo ritenuto non esaminato dalla CTR e potenzialmente decisivo.
Norme richiamate
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
L’efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario è limitata alle sentenze penali irrevocabili di assoluzione pronunciate dopo dibattimento con le formule tassative previste dalla norma; restano escluse le assoluzioni con formula diversa e le altre tipologie di provvedimenti penali.
L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma processuale applicabile al processo tributario, in combinazione con l’art. 112 c.p.c., ai fini della denuncia dell’omessa pronuncia.
art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000
Invocato dalla parte a sostegno del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e contribuente.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il rispetto del termine dilatorio dopo il PVC è sufficiente a garantire il contraddittorio endoprocedimentale; per gli accertamenti misti può rilevare la prova di resistenza solo nei casi in cui sia necessario verificare l’effettività del contraddittorio.
L’invito a comparire per l’eventuale accertamento con adesione è stato evocato dalla ricorrente come adempimento che avrebbe dovuto precedere l’emissione degli avvisi.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
La contribuente ha censurato la motivazione per relationem e l’omessa allegazione dei PVC richiamati; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza nei profili esaminati, perché la parte era comunque a conoscenza delle ragioni della pretesa.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le indagini bancarie costituiscono fase istruttoria distinta dall’accesso e dalla verifica; la questione dell’autorizzazione alle indagini è autonoma e rilevante ai fini della validità dell’atto e della motivazione.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel ricorso per censurare la mancata indicazione della specifica disposizione applicata nell’avviso di accertamento.
Norma invocata nel contenzioso sulla natura non commerciale delle attività sportive e sulla rilevanza dei corrispettivi specifici e delle attività direttamente attuative degli scopi sociali.
art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata per stabilire quando determinate attività degli enti associativi restino fuori dal campo commerciale ai fini IVA.
art. 90, comma 1, L. n. 289 del 2002
Norma richiamata in relazione al regime fiscale delle associazioni/società sportive dilettantistiche e alla qualificazione delle attività svolte.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per denunciare la motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per censurare l’omessa pronuncia e la motivazione apparente come vizi processuali della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale in tema di fiscalità delle attività sportive.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 12, comma 7, d.lgs. n. 472 del 1997
La CTR aveva ritenuto che le sanzioni fossero state irrogate applicando il trattamento più favorevole previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra vizio di cassazione; tuttavia, se la questione sottesa è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio se ciò consente di confermare il dispositivo, mentre se il motivo è potenzialmente decisivo occorre la cassazione con rinvio.
- Il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale può risultare soddisfatto quando il contribuente abbia comunque avuto concreta conoscenza dei rilievi e abbia potuto presentare memorie difensive prima dell’emissione dell’atto impositivo; in tal caso non basta un rilievo meramente formale per invalidare l’accertamento.
- Nelle controversie fiscali, la censura sulla motivazione per relationem non è fondata se il contribuente dimostra di conoscere le ragioni della pretesa e del PVC richiamato; il vizio deve tradursi in una effettiva lesione del diritto di difesa, non in una mera irregolarità formale.
- L’autorizzazione alle indagini bancarie costituisce un profilo autonomo rispetto agli altri vizi dell’accertamento e, quando specificamente censurato, deve essere esaminato dal giudice di merito; la sua mancata considerazione può integrare omessa pronuncia.
- Quando un motivo di ricorso investe un profilo preliminare o autonomo capace di incidere in radice sulla legittimità dell’attività istruttoria o dell’avviso, le ulteriori censure che presuppongono la validità di tale profilo restano assorbite fino alla sua definizione.
- Il giudicato penale può spiegare effetti nel giudizio tributario solo nei limiti tassativi previsti dall’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000; non ogni assoluzione penale è idonea a vincolare il giudice tributario.
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