Cassazione Civile, Ordinanza n. 01051/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento. È stata inoltre disposta la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite; non è stata applicata l'ulteriore attestazione sul contributo unificato per il regime speciale delle amministrazioni pubbliche.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per IRES relativo all'anno 2010, contestando alla società la deduzione di costi ritenuti non inerenti per 300.000 euro, corrispondenti alla parte eccedente di un compenso di 600.000 euro corrisposto all'amministratore unico, che era anche socio di maggioranza. La società ha impugnato l'atto e la CTR ha annullato l'accertamento, ritenendo non adeguatamente provata dall'Ufficio la non congruità del compenso e comunque insussistente un abuso/elusione nei termini prospettati. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione omessa o contraddittoria; (2) violazione di norme sostanziali e processuali e del divieto di abuso del diritto, sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto l'onere della prova a carico dell'Ufficio e avesse male qualificato la fattispecie; (3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'asserita eccessività del compenso e l'inesistenza della doppia imposizione. La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo la motivazione della CTR esistente, intelligibile e superiore al minimo costituzionale; ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo perché la CTR aveva correttamente ricondotto la vicenda a un'ipotesi di elusione fiscale, per la quale gravava sull'Amministrazione la prova del disegno elusivo e delle modalità di manipolazione, e perché aveva comunque accertato in fatto la congruità del compenso in rapporto all'andamento economico della società; infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché le questioni dedotte erano già state trattate e la censura mirava solo a ottenere una rivalutazione del merito o a contestare una quaestio iuris, non un fatto storico decisivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione omessa o irriducibilmente contraddittoria è stato ricondotto, dopo la riforma, alle sole anomalie motivazionali che integrano nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione del merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di mancanza assoluta, contrasto irriducibile, motivazione apparente o perplessa/incomprensibile.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4 D. Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario corrisponde al requisito di motivazione della sentenza.
art. 61 D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura di nullità.
art. 111, comma 6 Cost.
È il parametro del c.d. minimo costituzionale della motivazione.
art. 53 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa violazione della capacità contributiva.
Richiamato tra le norme sulla valutazione della prova e dei fatti non contestati.
Richiamato per la dedotta falsa valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere probatorio: nell'ipotesi di elusione incombe all'Amministrazione la prova del disegno elusivo e delle modalità manipolative.
Richiamato nel motivo, ma non autonomamente decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato nel motivo, ma non autonomamente decisivo nella motivazione della Corte.
art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato tra le norme sull'accertamento e la rettifica fiscale.
art. 40-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso; la sentenza non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.
art. 67 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso; la sentenza non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.
art. 95 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e dei compensi degli amministratori.
art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Richiamato in tema di inerenza e deducibilità dei costi.
art. 163 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Richiamato nel motivo, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.
art. 10-bis L. n. 212 del 2000
La Corte precisa che non era applicabile ratione temporis; richiama inoltre che, per i tributi armonizzati e non, il divieto di abuso del diritto deriva da fonti unionale e costituzionale.
D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012
È richiamato per spiegare la nuova delimitazione del controllo di legittimità sulla motivazione.
Richiamata con riguardo all'art. 10-bis sul divieto di abuso del diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo con riferimento a un fatto storico decisivo, non a una questione giuridica o a una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato in ragione del regime speciale previsto per l'Agenzia delle Entrate.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012
È richiamato per il rinvio alla disciplina speciale dell'Agenzia delle Entrate sul contributo unificato.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede la prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale": la sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione, se contiene contrasti irriducibili, oppure se la motivazione è apparente, perplessa o incomprensibile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la sufficienza o l'opportunità della motivazione né ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la questione.
- In materia di elusione fiscale, l'Amministrazione finanziaria deve provare il disegno elusivo e le modalità di manipolazione o alterazione degli schemi negoziali utilizzati solo per conseguire un indebito vantaggio d'imposta; grava invece sul contribuente l'allegazione di ragioni economiche alternative o concorrenti, ove rilevanti.
- La qualificazione giuridica della fattispecie in termini di abuso del diritto/elusione può essere operata dal giudice anche d'ufficio, sulla base dei fatti accertati in causa, quando il relativo divieto discenda da principi generali applicabili al periodo d'imposta considerato.
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non riguarda l'erronea soluzione di una questione giuridica né la richiesta di rivalutare circostanze già apprezzate dal giudice di merito.
- La valutazione di congruità di un compenso all'amministratore, ai fini fiscali, deve essere apprezzata in relazione al concreto andamento economico dell'impresa e alle risultanze fattuali del caso, non potendo la censura di legittimità sostituirsi al giudizio di merito quando questo sia logicamente motivato.
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