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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01031/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Due proprietari immobiliari avevano convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti perché, in una procedura esecutiva promossa dalla banca contro un terzo, erano stati inclusi anche immobili di loro proprietà; la banca aveva poi rinunciato all'esecuzione. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la pretesa fosse riconducibile all'art. 96, secondo comma, c.p.c. e quindi dovesse essere fatta valere nel giudizio presupposto, tramite opposizione ex art. 619 c.p.c., non con autonoma causa. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione improcedibile per asserito difetto di prova della tempestiva costituzione degli appellanti: secondo la corte, non erano stati depositati i file informatici originali del messaggio PEC di notifica dell'appello, ma solo ricevute in formato pdf; la controparte non aveva a sua volta depositato il messaggio ricevuto in originale/duplicato informatico. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: nullità della sentenza e del procedimento per mancata concessione del termine di sanatoria ex art. 182 c.p.c.; violazione degli artt. 350 e 182 c.p.c. per non avere la corte consentito la regolarizzazione della costituzione; violazione dell'art. 348 c.p.c. perché la notifica dell'appello e la tempestiva costituzione sarebbero comunque risultate dagli atti e dalla non contestazione della controparte; in via subordinata, violazione dell'art. 96, secondo comma, c.p.c. per avere la corte affermato, solo ad abundantiam, che la domanda sarebbe comunque stata impropriamente proposta.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo tempestiva la costituzione in appello sulla base della prova della notifica telematica risultante dagli atti, seppure prodotta in formato pdf e non nei file .eml o .msg. Ha affermato che il deposito cartaceo o comunque non nelle forme telematiche degli originali informatici integra un vizio di forma sanabile per raggiungimento dello scopo e non determina improcedibilità ex art. 348 c.p.c., essendo la sanzione collegata solo alla mancata costituzione nel termine. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché esamini nel merito l'appello e regoli anche le spese. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati assorbiti; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché investiva una motivazione resa solo ad abundantiam dopo la declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 96, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dal giudice di merito per inquadrare la domanda risarcitoria come domanda da proporre nel giudizio presupposto; la Cassazione non decide su questo profilo perché assorbito dalla cassazione per improcedibilità erroneamente dichiarata

  • art. 619 c.p.c.

    evocato come rimedio da esperire nel giudizio esecutivo presupposto, secondo il tribunale

  • art. 350 c.p.c.

    la mancata prova della notificazione e/o della costituzione entro l'udienza di trattazione rileva ai fini del controllo sulla procedibilità dell'appello, ma nel caso concreto la prova era comunque desumibile dagli atti

  • art. 347, comma 1, c.p.c.

    la tempestività della costituzione dell'appellante va verificata rispetto al termine previsto da questa norma; la sanzione di improcedibilità riguarda la tardività, non il vizio formale del deposito

  • art. 348, comma 1, c.p.c.

    l'improcedibilità dell'appello non consegue al solo deposito degli atti in forma cartacea o non telematica, se la notifica e la tempestiva costituzione risultano comunque provate e il difetto è sanabile

  • art. 182 c.p.c.

    evocato come possibile norma di sanatoria del vizio di costituzione; la questione resta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo

  • art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53

    norma sulla notificazione telematica eseguita dall'avvocato, cui si applica il regime probatorio della PEC

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53

    richiamati dalla corte d'appello per sostenere che la prova cartacea della notifica è ammessa solo quando non sia possibile fornire la prova con modalità telematiche

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    rubricazione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità del procedimento

  • art. 289 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché investe una motivazione meramente aggiuntiva

  • art. 190 c.p.c.

    citato per la tardività del deposito successivo alla scadenza dei termini conclusionali, considerazione ritenuta irrilevante dalla Cassazione ai fini della decisione

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla Corte per ribadire l'esigenza di effettività del diritto di difesa e di accesso al giudice

  • art. 111 Cost.

    richiamato in funzione del principio del giusto processo e della decisione di merito

  • art. 47 Carta di Nizza

    citato come parametro sovranazionale di tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 19 TUE

    richiamato quale base del principio di tutela giurisdizionale effettiva nell'ordinamento dell'Unione

  • art. 6 CEDU

    richiamato per affermare il divieto di eccessivo formalismo e la necessità di restrizioni ragionevoli e proporzionate all'accesso al giudice

Massime di principio

  • La costituzione tempestiva dell'appellante va distinta dal modo in cui la prova della notificazione e della costituzione viene documentata: il deposito di copie cartacee o di file non conformi agli originali informatici non comporta di per sé improcedibilità, se la tempestività dell'impugnazione risulta comunque dagli atti.
  • La sanzione di improcedibilità dell'appello è collegata alla mancata osservanza del termine di costituzione, non anche alle irregolarità formali della documentazione del deposito, che possono essere sanate quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
  • In materia di notificazione via PEC, il controllo officioso del giudice deve essere orientato all'effettività della tutela giurisdizionale e non può tradursi in un formalismo eccessivo, incompatibile con il diritto di difesa e con il principio di proporzionalità.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, le ulteriori considerazioni di merito rese solo ad abundantiam non assumono rilevanza decisoria e non devono essere autonomamente impugnate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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