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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01033/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la propria avvocata chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per inadempimento colpevole di diversi mandati professionali, sia stragiudiziali sia giudiziali, conferiti in relazione a controversie con una terza persona, nonché l'accertamento della congruità di compensi già corrisposti per altra attività stragiudiziale. I giudici di merito avevano ritenuto l'avvocata responsabile per negligenza in varie fasi dell'assistenza legale, in particolare per avere promosso e coltivato un'azione esecutiva fondata su una cauzione/fideiussione ritenuta inidonea, e avevano conseguentemente escluso il diritto ai compensi per tali attività. In cassazione la professionista ha dedotto, con quattro motivi, principalmente: omessa valutazione unitaria dei fatti e violazione dell'art. 116 c.p.c.; errata qualificazione come confessione di alcune dichiarazioni di apprezzamento rese dalla cliente, con violazione degli artt. 2730 e 2732 c.c.; omesso esame di circostanze decisive ed errata applicazione dell'art. 2226 c.c. e delle regole sulla diligenza dell'avvocato ex artt. 1176 e 2236 c.c.; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per il ragionamento presuntivo circa l'inopportunità dell'azione esecutiva. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la corte territoriale avesse male apprezzato le prove, avesse attribuito valore confessorio a mere valutazioni della cliente e avesse indebitamente escluso la correttezza della strategia processuale adottata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente evocando violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, in realtà mirassero a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che la censura sull'art. 116 c.p.c. era impropria, poiché tale norma è sindacabile solo quando il giudice utilizzi un criterio legale di valutazione della prova in modo errato, non quando si chieda semplicemente una diversa lettura del materiale probatorio. Quanto alla presunta confessione, ha condiviso l'impostazione della sentenza impugnata secondo cui mere espressioni di apprezzamento o valutazioni non equivalgono a confessione, perché la confessione richiede il riconoscimento di fatti sfavorevoli. Anche le ulteriori doglianze sono state ritenute non autosufficienti e non specificamente correlate alla ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ravvisato il carattere pretestuoso e inconferente delle censure, anche alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alla sanzione a favore della Cassa Ammende come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato come rito sommario di primo grado confermato in appello, senza rilievi interpretativi autonomi decisivi nel giudizio di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è ammesso solo se il giudice di merito attribuisca a una prova valore legale quando non lo ha, o viceversa, non già per ottenere una diversa valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge va dedotta indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme applicabili; non è sufficiente contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è scrutinabile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e critico rispetto alla ratio decidendi; la mancanza di tale specificità integra inammissibilità del motivo.

  • art. 2730 c.c.

    La confessione richiede il riconoscimento di fatti sfavorevoli e non può ricavarsi da meri apprezzamenti o valutazioni della controparte.

  • art. 2732 c.c.

    Richiamato nel contesto dei limiti e degli effetti della confessione, esclusi nel caso di semplici giudizi valutativi.

  • art. 2226 c.c.

    Norma invocata dalla ricorrente, ma ritenuta non pertinente o comunque non idonea a sovvertire la decisione di merito nel caso concreto.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    L'avvocato deve osservare la diligenza qualificata del professionista e adempiere anche ai doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione del cliente.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato per delimitare la responsabilità del professionista nei casi di particolare difficoltà, ma non idoneo a escludere la colpa professionale accertata dai giudici di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riferimento al ragionamento presuntivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non indicava un errore giuridico nel governo delle presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento alle presunzioni semplici; la doglianza è stata ritenuta diretta a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente per lite temeraria/pretestuosa, in ragione del carattere inconferente delle censure.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente giuridiche in richieste di riesame del merito o della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o applichi un criterio legale a una prova liberamente valutabile; non sussiste quando si contesti soltanto l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • La confessione stragiudiziale presuppone il riconoscimento di fatti sfavorevoli e non può essere desunta da mere espressioni di gradimento, riconoscenza o approvazione dell'operato altrui.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a riproporre difese già esaminate o a prospettare una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
  • In presenza di "doppia conforme" il vizio motivazionale è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La responsabilità professionale dell'avvocato implica un dovere qualificato di diligenza comprensivo di informazione, sollecitazione e dissuasione del cliente rispetto ad iniziative processuali imprudenti o dall'esito prevedibilmente sfavorevole.
  • Le doglianze in tema di presunzioni semplici devono denunciare un effettivo errore nel governo dei criteri legali di inferenza, non una mera contrapposizione di inferenze alternative.
  • La proposizione di ricorsi pretestuosi, inconferenti o manifestamente non specifici può giustificare la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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