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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01035/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato la nullità di un pignoramento presso terzi, ritenendo inesistente la procura rilasciata al difensore. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione, ma aveva compensato integralmente le spese di lite sul presupposto di un mutamento della giurisprudenza della sezione al momento della decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo totalmente vittorioso, non potevano essere compensate le spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, e che un generico mutamento di orientamento della sezione non integra tale presupposto. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo censurabile la motivazione con cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese. Ha affermato che, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione è ammessa solo nei casi tipizzati o in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nel mero mutamento di indirizzo giurisprudenziale di una sezione del tribunale, peraltro non meglio specificato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sulle spese del giudizio di opposizione e di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il potere del giudice di compensare le spese di lite è discrezionale, ma la discrezionalità incontra il limite del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere normalmente gravata delle spese del processo.
  • Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2014 e l'intervento della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti o in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono presentare un grado di gravità e di eccezionalità non inferiore alle ipotesi tipizzate.
  • In sede di legittimità è censurabile non la scelta in sé di compensare le spese, ma la coerenza logica e razionale della motivazione che la sorregge; una motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea può determinare la cassazione della statuizione sulle spese.
  • Il mero richiamo a un generico mutamento di orientamento giurisprudenziale interno a una sezione del giudice di merito, se non collegato a un'effettiva e qualificata incertezza sulla questione decisa, non integra di per sé le gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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