Cassazione Civile, Ordinanza n. 01035/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)
La controversia
Il soggetto ricorrente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato la nullità di un pignoramento presso terzi, ritenendo inesistente la procura rilasciata al difensore. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione, ma aveva compensato integralmente le spese di lite sul presupposto di un mutamento della giurisprudenza della sezione al momento della decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo totalmente vittorioso, non potevano essere compensate le spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, e che un generico mutamento di orientamento della sezione non integra tale presupposto. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo censurabile la motivazione con cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese. Ha affermato che, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione è ammessa solo nei casi tipizzati o in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nel mero mutamento di indirizzo giurisprudenziale di una sezione del tribunale, peraltro non meglio specificato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione sulle spese del giudizio di opposizione e di legittimità.
Norme richiamate
norma invocata per l'opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione
richiamato quale regola della soccombenza, che impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa
nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione solo per soccombenza reciproca o nei casi di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero analoghe gravi ed eccezionali ragioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
fonte del motivo di ricorso per violazione di legge sulla compensazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
fonte del motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione
richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso
richiamato per la richiesta di decisione collegiale
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132
ha modificato l'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile al caso
legge di conversione del d.l. 132/2014
Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77
ha integrato l'art. 92, comma 2, c.p.c. con l'ulteriore ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate
Massime di principio
- Il potere del giudice di compensare le spese di lite è discrezionale, ma la discrezionalità incontra il limite del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere normalmente gravata delle spese del processo.
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2014 e l'intervento della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti o in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono presentare un grado di gravità e di eccezionalità non inferiore alle ipotesi tipizzate.
- In sede di legittimità è censurabile non la scelta in sé di compensare le spese, ma la coerenza logica e razionale della motivazione che la sorregge; una motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea può determinare la cassazione della statuizione sulle spese.
- Il mero richiamo a un generico mutamento di orientamento giurisprudenziale interno a una sezione del giudice di merito, se non collegato a un'effettiva e qualificata incertezza sulla questione decisa, non integra di per sé le gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione.
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