Cassazione Civile, Ordinanza n. 01038/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per il risarcimento del danno asseritamente causato dalla prestazione professionale del notaio in occasione della cessione di quote/azioni a favore di un soggetto che risultava fallito, quindi incapace di negoziare. Deducevano che il notaio avrebbe dovuto verificare la capacità del cessionario e informarli dei rischi dell’operazione, anche in relazione alla simulazione dell’atto e ai profili di buona fede e diligenza professionale. La domanda era stata respinta in primo grado con una duplice ratio: mancata prova del danno causalmente riferibile al preteso errore del notaio, anche alla luce del comportamento dei venditori nella procedura fallimentare (art. 1227 c.c.); e, inoltre, mancata riconducibilità del pregiudizio da incommerciabilità dei beni al sequestro fallimentare, essendo i beni già gravati da precedenti vincoli. In appello, il quinto motivo era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. rispetto alla prima ratio, con assorbimento delle ulteriori censure. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione dell’art. 342 c.p.c., motivazione apparente e nullità della sentenza per avere il giudice d’appello ritenuto inammissibile il motivo e dichiarato cessato l’interesse sulle ulteriori censure; hanno inoltre contestato l’eccezione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., affermando che la mancata menzione del deposito o della richiesta di trasmissione del fascicolo non comporta di per sé improcedibilità, se gli atti indispensabili sono effettivamente presenti. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, osservando che la censura non era autosufficiente perché i ricorrenti non avevano riportato il contenuto del motivo di appello nella parte rilevante, impedendo alla Corte di verificare la specificità della critica. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e una critica argomentata alla sentenza impugnata, senza formalismi inutili ma con effettiva confutazione delle rationes decidendi. Poiché la doglianza relativa alla prima ratio era inammissibile, sono rimasti assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla seconda ratio decidendi, reputati comunque non sindacabili perché formulati contro argomentazioni rese ad abundantiam. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza impugnata; non bastano enunciazioni generiche o prive di effettiva critica alle rationes decidendi.
La mancata indicazione nel ricorso del deposito degli atti o della richiesta di trasmissione del fascicolo non comporta improcedibilità automatica; rileva solo l'effettiva mancanza degli atti indispensabili.
Richiamato come parametro per valutare il concorso colposo del danneggiato e la rilevanza del comportamento delle parti nella procedura fallimentare ai fini del rigetto della domanda risarcitoria.
Evocato con riferimento alle azioni recuperatorie esperibili nella procedura fallimentare e alla necessità che l'appellante confronti criticamente l'interpretazione data dal primo giudice.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere gli obblighi di buona fede e diligenza professionale del notaio.
art. 6 CEDU
Richiamato a sostegno di un'interpretazione non eccessivamente formalistica delle regole processuali, in modo da favorire l'esame nel merito e l'accesso al giudice.
Richiamato come espressione del principio di strumentalità delle forme: la nullità non va pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Evocato in relazione alla denunciata motivazione apparente della sentenza d'appello.
Richiamato nella censura dei ricorrenti per contestare la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della seconda ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile solo quando il motivo non consenta di individuare con chiarezza le questioni controverse e non offra una critica argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata; non è richiesto un progetto alternativo di decisione né la trascrizione della sentenza di primo grado.
- La specificità del motivo di appello va valutata in relazione alla specificità e ampiezza della motivazione di primo grado: la critica deve essere commisurata ai passaggi decisori effettivamente posti a fondamento della decisione.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, il ricorrente per cassazione deve rispettare l'onere di autosufficienza, riportando il contenuto essenziale delle censure svolte in appello nella parte rilevante per consentire la verifica della specificità.
- La mancata indicazione formale nel ricorso per cassazione del deposito degli atti o della richiesta di trasmissione del fascicolo non determina di per sé improcedibilità, se gli atti indispensabili risultano comunque disponibili nel processo.
- Quando una sentenza contiene argomentazioni di merito rese ad abundantiam dopo un rilievo di inammissibilità, la parte soccombente non ha interesse a impugnarle autonomamente, perché non incidono sulla decisione.
- Le regole processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, una decisione sul merito e da evitare un formalismo eccessivo, in coerenza con il diritto di accesso al giudice e con il principio di effettività.
- rami
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