Cassazione Civile, Ordinanza n. 01029/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda l'anno d'imposta 2007 e la deduzione, dalla base imponibile IRAP, del cosiddetto cuneo fiscale ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla legge finanziaria 2007. La società contribuente, operante nel trasporto pubblico locale tramite affidamento da parte della municipalizzata capitolina, aveva ottenuto in appello l'annullamento della ripresa fiscale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997, dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006, sostenendo che il rapporto dovesse qualificarsi come concessione traslativa, in quanto il servizio era rivolto alla collettività, con tariffa e regole pubblicistiche, sicché il beneficio IRAP sarebbe stato escluso; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 19 d.lgs. n. 422 del 1998, deducendo che, trattandosi di tariffa remuneratoria e onnicomprensiva, la deduzione non poteva spettare e che i contratti di affidamento del trasporto pubblico locale sarebbero nulli se non assicurano corrispondenza fra oneri e proventi tariffari. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, qualificando il rapporto come appalto e non come concessione traslativa: il corrispettivo era pagato da Atac, parametrato ai chilometri percorsi e non ai passeggeri trasportati, i biglietti erano emessi da Atac e non vi era una tariffa da riversare sull'utenza. In tale assetto non operava la preclusione al beneficio fiscale, né si configurava un aiuto di Stato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nel caso concreto, il rapporto tra la municipalizzata e l'impresa di trasporto non integrava una concessione traslativa a tariffa remuneratoria, ma un appalto di servizi, poiché il corrispettivo era versato dalla municipalizzata in misura forfettaria chilometrica, indipendentemente dal numero di utenti trasportati. Di conseguenza, la deduzione del cuneo fiscale ai fini IRAP spettava e non si configurava alcun aiuto di Stato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997
La riduzione del cuneo fiscale ai fini IRAP non si applica alle sole imprese che svolgono attività regolamentate in concessione traslativa e con tariffa remuneratoria; nel caso concreto, trattandosi di appalto, il beneficio resta applicabile.
art. 1, comma 266, l. n. 296 del 2006
La norma ha introdotto la deduzione del cuneo fiscale nella base imponibile IRAP, la cui portata va letta secondo la ratio di alleggerimento del costo del lavoro, salvo i settori esclusi dalla disciplina speciale.
Richiamato quale parametro ermeneutico per la qualificazione del rapporto contrattuale, ma la Corte ha ritenuto decisivi gli indici economico-funzionali del rapporto piuttosto che la tesi della concessione traslativa.
art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato in relazione alla distinzione tra appalto e concessione di servizi; la Corte ha qualificato il rapporto come appalto, perché il corrispettivo era pagato dall'amministrazione e non dall'utenza.
art. 19 d.lgs. n. 422 del 1998
Invocato dall'Ufficio per sostenere la natura onnicomprensiva e remuneratoria della tariffa nel trasporto pubblico locale; la Corte ha escluso che il caso concreto rientrasse in tale schema, mancando una tariffa corrisposta dagli utenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità del cuneo fiscale IRAP, occorre distinguere tra attività svolta in concessione traslativa a tariffa remuneratoria e prestazione resa in regime di appalto: solo nel primo caso la tariffa può già incorporare il peso dell'imposta e giustificare l'esclusione del beneficio.
- La qualificazione del rapporto dipende dalla struttura economica dell'operazione: se il corrispettivo è pagato dall'amministrazione committente, in misura predeterminata e indipendente dall'utenza, il contratto tende a qualificarsi come appalto e non come concessione di servizi.
- La tariffa remuneratoria presuppone un corrispettivo proveniente dagli utenti o comunque una remunerazione idonea a trasferire sul gestore il rischio economico del servizio; in assenza di tale meccanismo non opera la preclusione fiscale fondata sulla tariffa.
- La sola soggezione del servizio a regole pubblicistiche o la sua destinazione alla collettività non bastano, da sole, a convertire un appalto in concessione traslativa: è decisivo il criterio del rischio e della fonte della remunerazione.
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