Cassazione Civile, Ordinanza n. 01039/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento di una somma dovuta in forza di sentenza passata in giudicato, comprensiva, secondo i creditori procedenti, anche di una quota di € 244,80 relativa ad acconti per consulenza tecnica d’ufficio. La debitrice ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il credito fosse già integralmente estinto per pagamenti effettuati da altro coobbligato solidale e, soprattutto, che l’importo di € 244,80 non fosse dovuto perché il titolo esecutivo era troppo generico nel riferirsi alle "spese di CTU". In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 287, 288, 474 e 480 c.p.c., lamentando che il titolo avrebbe dovuto essere previamente corretto ex art. 288 c.p.c. prima di poter essere azionato; 2) violazione degli artt. 61, 91, 191 e 196 c.p.c. e dell’art. 168 d.P.R. 115/2002, sostenendo che quella somma non rientrava comunque nelle spese di CTU perché il primo consulente era stato revocato senza svolgere attività e senza chiedere compensi; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna, ritenuta ingiusta, a tre quarti delle spese del primo grado nonostante l’accoglimento solo parziale dell’opposizione e dell’appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un titolo giudiziale, non è consentita un’integrazione extratestuale del titolo quando il comando sia univoco e gli ulteriori elementi avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di cognizione in cui il titolo si è formato. Nel caso concreto, la dicitura "spese di CTU" è stata considerata sufficientemente chiara per ricomprendere anche gli acconti corrisposti al consulente poi revocato. Inoltre, la doglianza sulla mancata richiesta di correzione del titolo e sulla mancata percezione degli acconti è stata ritenuta, in sostanza, una contestazione di fatto e comunque non decisiva nel giudizio esecutivo. È stato dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e perché non risultava che in appello fosse stata realmente impugnata la statuizione sulle spese del primo grado; il potere del giudice d’appello di rivedere anche le spese di primo grado, infatti, presuppone una specifica impugnazione sul punto. È stata inoltre confermata l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L’opposizione all’esecuzione non può essere utilizzata per integrare extratestualmente un titolo giudiziale univoco, dovendo i profili sostanziali e fattuali controversi essere fatti valere nel giudizio di cognizione che ha formato il titolo.
Richiamato solo come fase interdittale nella quale era stata rigettata l’istanza di sospensione.
Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 288 c.p.c. per sostenere la necessità di correzione del titolo.
La Corte esclude che la mancata correzione materiale del titolo possa tradursi, nel caso concreto, in un vizio dell’esecuzione o della sentenza impugnata.
Richiamato per contestare la validità del titolo esecutivo; la Corte ribadisce che il comando contenuto nella sentenza era sufficientemente univoco.
Richiamato in relazione al precetto notificato sulla base del titolo giudiziale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di consulenza tecnica d’ufficio.
Richiamato sia in tema di spese della consulenza sia in tema di spese processuali; per le spese del primo grado, la Corte rileva che la revisione in appello richiede specifica impugnazione sul punto.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla CTU e alle relative spese.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina della consulenza tecnica.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il consulente revocato non avrebbe chiesto compenso o rimborso; la Corte non accoglie la censura.
art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002
Richiamato dalla ricorrente per prospettare la decadenza dal diritto al compenso.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la compensazione parziale delle spese; la Corte ritiene inammissibile la censura sul punto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Applicato in relazione al difetto di autosufficienza del motivo sulle spese, poiché non risultava adeguatamente indicato se e come la questione fosse stata devoluta in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo, a carico della ricorrente soccombente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’opposizione all’esecuzione fondata su titolo giudiziale, non è consentito colmare o precisare il contenuto del comando mediante elementi extratestuali quando la statuizione sia già univoca e certa; le eventuali questioni interpretative o fattuali devono essere fatte valere nel giudizio di cognizione in cui il titolo si è formato.
- La dicitura relativa alle "spese di CTU" può essere interpretata in senso comprensivo anche degli acconti corrisposti al consulente poi revocato, se il testo del titolo non esclude tale voce e l’obbligazione è stata posta in modo generale a carico della parte soccombente.
- La mancata attivazione della procedura di correzione materiale del titolo non si traduce automaticamente in un vizio dell’esecuzione o della decisione impugnata, se il comando del titolo resta comunque intelligibile e idoneo a fondare l’azione esecutiva.
- Le contestazioni sulla spettanza o sulla concreta percezione di somme relative alla consulenza tecnica, quando attinenti a circostanze già verificabili nel giudizio di merito, non possono essere riversate nel giudizio di opposizione all’esecuzione come se si trattasse di un sindacato sul merito del titolo.
- La revisione in appello della statuizione sulle spese del primo grado richiede una specifica impugnazione sul punto; in difetto, il giudice di secondo grado non è tenuto a riconsiderare d’ufficio anche le spese del grado precedente.
- Per il motivo di ricorso in cassazione che contesta la regolazione delle spese processuali, è necessario rispettare l’onere di autosufficienza, indicando chiaramente se e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01029/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01031/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01033/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01035/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01038/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01040/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →