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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24764/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce dalla demolizione e successiva ricostruzione, ad opera della dante causa dei ricorrenti, di un fabbricato rurale danneggiato dal sisma del 1980, in un lotto confinante con il fondo del resistente. Il resistente aveva chiesto la condanna alla demolizione o all'arretramento del fabbricato ricostruito e alla chiusura di vedute aperte verso il proprio fondo, sostenendo che la nuova opera non fosse una mera ricostruzione fedele ma una nuova costruzione, perché realizzata con area di sedime traslata rispetto al preesistente edificio, originariamente posto sul confine, e quindi soggetta alle distanze legali vigenti al momento della ricostruzione, oltre che al rispetto dell'art. 905 c.c. I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo, con il primo motivo, che la disciplina dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, come modificata dal d.l. 69/2013, avrebbe dovuto ricondurre l'intervento alla ristrutturazione edilizia anche in assenza di identità di sagoma, con conseguente irrilevanza delle distanze legali riferite alla nuova edificazione; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 32 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'amministrazione comunale aveva autorizzato la ricostruzione con lieve spostamento dell'area di sedime e che la sentenza avrebbe trascurato tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, correggendo tuttavia la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.: ha osservato che, pur essendo intervenuta una evoluzione normativa della nozione di ristrutturazione edilizia, nel caso concreto il fabbricato ricostruito presentava una diversa area di sedime rispetto a quello originario, già costruito sul confine, e che la traslazione del manufatto impediva di qualificarlo come mera ristrutturazione. Ha quindi confermato che l'opera doveva considerarsi nuova costruzione e restare soggetta alle distanze legali vigenti al momento della ricostruzione, nonché al rispetto delle distanze per le vedute ex art. 905 c.c. Ha inoltre rilevato che i titoli e i pareri amministrativi riguardavano solo la legittimità urbanistico-edilizia e non incidevano sui diritti dei terzi confinanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva applicato l'art. 32 d.P.R. 380/2001 né affrontato questioni di violazioni urbanistiche essenziali, ma soltanto il distinto profilo civilistico delle distanze tra proprietà private. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Viene evocato dai ricorrenti, ma la Corte rileva che le censure non erano idonee a investire effettivamente la motivazione decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata, mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La Corte distingue l'evoluzione della nozione di ristrutturazione edilizia e afferma che, nel caso concreto, la traslazione dell'area di sedime escludeva la riconducibilità dell'opera alla ristrutturazione.

  • d.l. n. 69/2013

    È richiamato per la modifica della definizione di ristrutturazione edilizia, ma non è ritenuto idoneo a mutare l'esito del caso concreto, perché il fabbricato ricostruito aveva area di sedime diversa.

  • art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La Corte richiama la disciplina sopravvenuta sulle demolizioni e ricostruzioni, affermando che comunque la ricostruzione deve avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

  • d.l. n. 32/2019

    È richiamato come intervento che ha introdotto il principio del rispetto delle distanze legittimamente preesistenti nelle demolizioni e ricostruzioni.

  • d.l. n. 76/2020

    È richiamato per l'ulteriore ampliamento della nozione di ristrutturazione edilizia, ma la Corte evidenzia che resta necessario il rispetto delle distanze preesistenti e che, nel caso concreto, mancava la conservazione di tracce del fabbricato demolito.

  • art. 32, d.P.R. n. 380/2001

    La sua deduzione è ritenuta inconferente, perché la sentenza impugnata non aveva affrontato profili di violazioni urbanistiche essenziali, ma il rapporto civilistico con il confinante.

  • art. 905 c.c.

    La Corte conferma la necessità del rispetto delle distanze legali per le vedute, ritenendo legittima la condanna alla chiusura delle aperture in violazione della norma.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    È richiamata per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra proprietari confinanti, la legittimità amministrativa di una demolizione e ricostruzione non esaurisce la verifica civilistica: i titoli edilizi non precludono al vicino di far valere le distanze legali e le limitazioni alle vedute.
  • La demolizione e ricostruzione è qualificabile come mera ristrutturazione solo se permane un effettivo rapporto di continuità con l'edificio preesistente; quando vi sia traslazione dell'area di sedime rispetto al manufatto originario, l'opera può essere trattata come nuova costruzione ai fini delle distanze.
  • L'evoluzione normativa della nozione di ristrutturazione edilizia non elimina, di regola, l'esigenza che la ricostruzione rispetti le distanze legittimamente preesistenti o, in mancanza, quelle vigenti al momento dell'intervento.
  • La disciplina sopravvenuta più favorevole al costruttore può incidere sui rapporti di vicinato solo se l'opera risulti conforme ai nuovi parametri e sia già ultimata, ma non consente di prescindere dalla verifica concreta dell'assetto edilizio realizzato.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata ma si limita a prospettare una questione normativa o amministrativa diversa da quella effettivamente decisa.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiDiritti realiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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