Cassazione Civile, Ordinanza n. 24719/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dai proprietari di un fondo confinante per ottenere l’accertamento dell’illegittimità di un fabbricato realizzato sul fondo vicino in asserita violazione delle distanze legali e del regolamento comunale, con richiesta di demolizione e rimessione in pristino. Il tribunale ha escluso la servitù di veduta ma ha ordinato la demolizione del vano aggiunto al fabbricato, ritenendo violata la disciplina sulle distanze ex art. 873 c.c. e D.M. 1444/1968. La corte d’appello ha confermato il ripristino dello stato dei luoghi, respingendo il gravame principale e accogliendo solo l’appello incidentale sulle spese. In cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per asserita adesione acritica alle conclusioni del CTU, mancato esame delle osservazioni dei consulenti di parte, omessa considerazione della pretesa minima incidenza dell’opera e decisione ultra petitum perché sarebbe stato chiesto solo l’arretramento e non la demolizione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserito erroneo riparto dell’onere della prova; 3) violazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c. e del D.M. 1444/1968, sostenendo che la norma urbanistica tutelerebbe interessi pubblici e, nei rapporti tra privati, consentirebbe solo il risarcimento del danno e non la riduzione in pristino, oltre a invocare il criterio di proporzionalità per escludere la demolizione di un manufatto di modesta entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso. Ha affermato che, nelle controversie tra privati per violazione delle distanze legali, il proprietario leso ha diritto alla tutela in forma specifica con ripristino dello stato dei luoghi, fondato sul secondo comma dell’art. 872 c.c.; ha escluso l’applicabilità dell’art. 2058 c.c. e, quindi, la possibilità di sostituire la reintegrazione con il risarcimento per equivalente per mera eccessiva onerosità della demolizione; ha precisato che la scelta tra demolizione e arretramento attiene alla fase esecutiva e non incide sull’an debeatur della reintegrazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. perché miravano in realtà a una diversa valutazione delle prove, e ha respinto la doglianza sull’art. 2697 c.c. perché non denunciava un errato criterio di riparto dell’onere probatorio ma una contestazione del merito dell’apprezzamento istruttorio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base della disciplina delle distanze legali tra costruzioni, integrata dalla normativa edilizia locale e statale.
Fondamento della tutela del vicino che subisce la violazione delle distanze: consente la riduzione in pristino e il risarcimento del danno nei rapporti tra privati.
Ritenuto non applicabile all’azione reale volta alla riduzione in pristino per violazione delle distanze, data la natura assoluta del diritto leso.
Richiamato dalla Corte solo per escluderne l’operatività nel caso di violazione delle distanze tra privati.
art. 42 Cost.
Citatо nel ragionamento sulla solidarietà sociale richiamata in tema di limite alla distruzione del bene, ma non decisivo per la soluzione.
art. 47 Cost.
Richiamato incidentalmente nel medesimo passaggio sul fondamento solidaristico della disciplina, senza incidere sulla ratio decidendi.
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9
La violazione della distanza minima è ritenuta fonte della tutela del vicino, anche in forma specifica, nei rapporti tra privati.
Le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché indirizzate contro la valutazione delle prove e non contro reali errori processuali o violazioni delle regole legali di giudizio.
La violazione si configura solo se l’onere probatorio è stato posto a carico della parte sbagliata; non quando si contesta l’apprezzamento delle prove raccolte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma richiamata per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato in subordine per il vizio motivazionale, ma la censura è reputata non sussistente nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie tra privati per violazione delle distanze legali, il vicino leso può ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno, perché la tutela opera in forma specifica a presidio di un diritto reale assoluto.
- L’art. 2058 c.c. non può essere invocato per evitare la reintegrazione in forma specifica quando si agisce a tutela di un diritto reale leso dalla violazione delle distanze tra fabbricati.
- La scelta concreta tra demolizione e arretramento dell’opera costituisce profilo esecutivo della reintegrazione e non incide sul riconoscimento del diritto al ripristino.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha addossato l’onere della prova alla parte non gravata; non basta contestare che le prove siano state valutate in modo non condiviso.
- Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si denuncia l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o la violazione delle regole legali di valutazione della prova; non sono consentite per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In tema di distanze legali, la consulenza tecnica d’ufficio assume un ruolo centrale nell’accertamento tecnico delle misure e dello sconfinamento, ma il suo apprezzamento resta sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di specifiche violazioni di legge.
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