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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24723/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente postale)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di un buono fruttifero postale della serie Q/P emesso nel 1986. La parte ricorrente aveva chiesto di ottenere il rendimento indicato sul titolo secondo la tabella originaria della serie P, almeno per l’ultimo periodo di fruttuosità, sostenendo che la tabella dei tassi riportata sul buono facesse parte integrante del contratto e che la variazione peggiorativa non fosse opponibile in mancanza di adeguata pubblicità o comunicazione individuale. Con il primo motivo ha denunciato violazione dei criteri ermeneutici e dei principi affermati dalle Sezioni Unite del 2007, affermando che la tabella dei tassi sarebbe parte del testo contrattuale e che, senza pubblicazione all’ufficio postale, non sarebbe legittima la variazione del rendimento. Con il secondo motivo ha censurato la decisione per violazione dell’art. 173 d.P.R. 156/1973, dell’art. 5 del D.M. 13.6.1986 e dell’art. 1339 c.c., sostenendo che non si potesse applicare automaticamente la disciplina ministeriale in contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite sulla necessità di un chiaro meccanismo di integrazione e, comunque, che mancasse la specifica pubblicità prevista per la serie interessata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale che aveva respinto la domanda di rimborso secondo i rendimenti della vecchia serie P. La Corte ha ritenuto infondate le censure perché, nel caso dei buoni Q/P, la presenza della nuova stampigliatura con tabella sostitutiva e l’indicazione della serie Q/P escludono che possa attribuirsi rilievo decisivo alla singola indicazione dei rendimenti della serie P relativa all’ultimo decennio. Ha inoltre ribadito che, in presenza di una disciplina del buono incompleta o ambigua sui rendimenti, opera un’integrazione suppletiva del regolamento negoziale con il decreto ministeriale richiamato dall’art. 173 d.P.R. 156/1973. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973

    La disposizione consente variazioni del tasso di interesse dei buoni postali disposte con decreto ministeriale e prevede che, per i buoni modificati dopo l’emissione, gli interessi siano corrisposti sulla base della tabella integrata con quella disponibile presso gli uffici postali. La norma è richiamata come base dell’integrazione del regolamento negoziale e, per i buoni di nuova emissione con disciplina lacunosa, come fonte che consente il completamento del contenuto del titolo.

  • art. 1339 c.c.

    Viene richiamato quale meccanismo di eterointegrazione/sostituzione automatica per l’ipotesi di modifica del saggio di interesse disposta con fonte normativa; la Corte precisa però che nel caso in esame non si tratta di sostituzione cogente delle pattuizioni già contenute nel titolo, bensì di integrazione del regolamento negoziale in presenza di lacune.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte afferma che l’interpretazione del contratto deve considerare il senso letterale delle parole nel contesto complessivo dell’accordo e non isolare singole espressioni, pena la deformazione della volontà negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    Il contratto va interpretato secondo buona fede, valorizzando il significato obiettivo delle espressioni usate nel contesto concreto e non attribuendo rilievo a elementi letterali non significativi o avulsi dall’intero testo.

  • art. 1374 c.c.

    La Corte ricorre all’integrazione suppletiva del contratto per completare la disciplina del titolo quando la volontà delle parti è incompleta o ambigua quanto ai rendimenti.

  • art. 1342 c.c.

    È richiamato per affermare che, nei moduli predisposti per disciplinare in modo uniforme i rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte se incompatibili.

  • art. 2002 c.c.

    I buoni fruttiferi postali sono qualificati come titoli di legittimazione, non soggetti alle regole proprie dei titoli di credito, con conseguente esclusione dei principi di autonomia causale, incorporazione e letteralità.

  • art. 1993 c.c.

    È menzionato solo per evidenziare che le eccezioni opponibili ai titoli di credito non si applicano ai buoni postali, essendo questi ultimi titoli di legittimazione.

  • art. 47 Cost.

    La Corte richiama il principio di tutela del risparmio per sostenere che sarebbe irragionevole ritenere nulla o inesistente, per una lacuna del titolo, la disciplina dei tassi prevista dal decreto ministeriale.

  • D.M. 13 giugno 1986

    Il decreto è considerato valido veicolo integrativo del precetto primario, idoneo a fissare i nuovi tassi per la serie Q e per la serie Q/P, da applicarsi secondo la disciplina richiamata dall’art. 173 d.P.R. 156/1973.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso dei buoni fruttiferi postali emessi su supporti cartacei di una precedente serie ma recanti una nuova stampigliatura di serie e una tabella sostitutiva dei rendimenti, l’interpretazione non può isolare una singola indicazione relativa a una parte della vecchia tabella se il titolo, letto nel suo complesso, manifesta l’adesione alla nuova serie.
  • L’interpretazione del contratto deve coordinare dato letterale e complessivo contenuto negoziale: il senso di una singola clausola o di una singola voce tabellare non può prevalere se è incompatibile con l’assetto unitario risultante dal documento.
  • I buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione: non operano nei loro confronti, in via piena, i principi propri dei titoli di credito, mentre rileva il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dalla disciplina speciale.
  • La disciplina ministeriale sui rendimenti dei buoni postali può operare come integrazione del regolamento contrattuale quando il titolo presenti lacune o ambiguità sulla misura degli interessi; non si tratta, però, di sostituire automaticamente pattuizioni chiaramente formulate e difformi.
  • L’art. 173 d.P.R. 156/1973 consente la variazione dei tassi per i buoni di nuova emissione e, in presenza di un testo incompleto, rende possibile completare la disciplina del rapporto con i tassi fissati dal decreto ministeriale richiamato dalla norma.
  • La buona fede interpretativa non impone di attribuire rilievo decisivo a elementi testuali eccentrici o non significativi rispetto al complessivo assetto del titolo, specialmente quando la documentazione manifesta chiaramente la nuova serie cui il buono appartiene.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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