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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24715/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dai titolari del credito per il pagamento del valore di un buono fruttifero postale ordinario serie Q/P sottoscritto nel 1987 da un loro dante causa. La società emittente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma il Tribunale l’aveva dichiarata improcedibile e la Corte d’appello di Brescia aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione, la società ha denunciato la violazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 13 giugno 1986 e dei principi di Cassazione a Sezioni Unite, sostenendo che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto applicabili ai rendimenti dell’ultimo decennio i tassi della vecchia serie P, nonostante la presenza sul titolo di una stampigliatura di nuova serie Q/P. I controricorrenti hanno eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli eredi e la nullità della procura della società ricorrente; entrambe le eccezioni sono state respinte.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari dei controricorrenti sulla notifica del ricorso e sulla validità della procura. Nel merito, però, ha accolto il ricorso della società emittente, affermando che la questione non poteva essere risolta attribuendo automaticamente al titolo i rendimenti della vecchia serie P per l’ultimo decennio, ma richiedeva una corretta interpretazione del buono fruttifero Q/P e, in caso di lacuna o ambiguità, una integrazione suppletiva del regolamento negoziale con i tassi fissati dal decreto ministeriale. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    La disciplina sui buoni postali consente che i tassi fissati con decreto ministeriale integrino il regolamento negoziale quando il titolo presenti una lacuna o un’ambiguità sui rendimenti; la sostituzione automatica opera solo per le variazioni successive all’emissione nelle ipotesi previste dalla norma.

  • d.m. 13 giugno 1986

    Il decreto che disciplina l’emissione dei buoni della serie Q rileva come fonte integrativa del rapporto per i buoni Q/P, nei limiti della disciplina richiamata dall’art. 173.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato per il meccanismo di sostituzione automatica delle clausole, ritenuto non decisivo nella fattispecie per la parte dei rendimenti già espressi sul titolo, ma rilevante come criterio di integrazione nei limiti consentiti dalla normativa sui buoni.

  • art. 1342, comma 1, c.c.

    Le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte quando incompatibili, principio usato per spiegare la prevalenza della stampigliatura sostitutiva sul contenuto precedente del titolo.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve considerare il testo nel suo complesso e non isolare singole espressioni o singoli dati del documento, specie quando il titolo presenti una tabella sostitutiva.

  • art. 1366 c.c.

    L’interpretazione secondo buona fede impone di ricostruire il significato obiettivo che le parti potevano ragionevolmente attribuire al documento nel contesto concreto, evitando letture letterali parziali o eccentriche.

  • art. 1374 c.c.

    In presenza di espressione incompleta o ambigua della volontà negoziale, il contratto può essere integrato suppletivamente dalla disciplina normativa applicabile.

  • art. 2002 c.c.

    I buoni fruttiferi postali sono qualificati come titoli di legittimazione e non come titoli di credito, con esclusione dei principi di autonomia, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito.

  • art. 1993 c.c.

    Richiamato solo per chiarire che le eccezioni opponibili ai titoli di credito non si applicano ai buoni postali, essendo questi ultimi titoli di legittimazione.

  • art. 2209 c.c.

    Il procuratore dell’imprenditore si presume munito dei poteri risultanti dall’atto di conferimento della procura, con conseguente validità della procura alle liti prodotta.

  • art. 372 c.p.c.

    È stata ritenuta ammissibile la produzione documentale in Cassazione per dimostrare il potere rappresentativo del sottoscrittore della procura.

  • art. 47 Cost.

    La tutela del risparmio è richiamata come criterio sistematico per evitare interpretazioni irragionevoli che lascino priva di disciplina una parte del rendimento del buono.

Massime di principio

  • Nei buoni fruttiferi postali il significato del titolo va ricostruito interpretando l’intero documento e non isolando singole indicazioni testuali, soprattutto quando il buono contenga una stampigliatura sostitutiva della tabella originaria.
  • La presenza sul titolo di rendimenti riferiti a una serie precedente non consente, di per sé, di applicare tali rendimenti se il documento manifesta chiaramente l’appartenenza a una serie diversa e la tabella riportata è stata sostituita.
  • Quando il titolo presenti una lacuna o un’ambiguità su una parte dei rendimenti, il regolamento negoziale può essere integrato suppletivamente dalla disciplina normativa richiamata dalla legge di emissione.
  • La sostituzione automatica delle clausole ex art. 1339 c.c. opera nei limiti in cui la normativa di riferimento attribuisca ai decreti ministeriali efficacia integrativa o sostitutiva del rapporto; non può invece trasformare una diversa disciplina espressamente risultante dal titolo in una disciplina ancora più favorevole e incompatibile.
  • L’interpretazione del documento deve essere coerente con la buona fede e con l’affidamento ragionevole delle parti, evitando letture parcellizzate o eccentriche che alterino il senso complessivo della dichiarazione negoziale.
  • I buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non titoli di credito: pertanto, la disciplina applicabile deriva dal sistema speciale e dal meccanismo di integrazione previsto dalla normativa di settore, non dai principi di autonomia e letteralità propri dei titoli di credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneMutuo
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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