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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24720/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo fondiario stipulato nel 1987. La società mutuataria aveva smesso di pagare alcune rate già dal 1997; nel 2012 la banca aveva notificato un atto di precetto, assumendo la decadenza dal beneficio del termine e chiedendo il pagamento dell’intero residuo. La debitrice ha prima proposto opposizione a precetto e poi opposizione all’esecuzione, deducendo principalmente: prescrizione del credito, perché il termine avrebbe dovuto decorrere dal 1 luglio 1997; nullità o indeterminatezza del precetto; contestazione degli interessi di mora e convenzionali; anatocismo. Nel ricorso per cassazione la debitrice ha censurato l’interpretazione dell’art. 10 del capitolato del mutuo, la motivazione sul vizio di ultrapetizione e la ripartizione dell’onere della prova. La controparte, quale cessionaria del credito, ha resistito e ha a sua volta impugnato la sentenza di appello che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione, lamentando litispendenza, erronea valutazione di un motivo sulla correzione della sentenza di primo grado e, soprattutto, l’erronea decorrenza della prescrizione dal 1997 anziché dalla notifica del precetto, oltre all’omesso rilievo di atti interruttivi del 2002.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato integralmente il ricorso della società debitrice/opponente (n. 5170/2020). Ha accolto solo il terzo motivo del ricorso della società creditrice/cessionaria (n. 9904/2022), cassando la sentenza di appello n. 88/2022 limitatamente a tale motivo e rinviando alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame sulla decorrenza della prescrizione e per le spese. Il primo ricorso è stato respinto perché la prescrizione decorreva dalla notifica del precetto, che vale come manifestazione di volontà di avvalersi della clausola di decadenza/risoluzione e rende esigibile il credito; il secondo è stato accolto sul punto speculare, perché la Corte d’appello aveva errato nel far decorrere la prescrizione dal 1997. Sono stati inoltre ritenuti inammissibili o infondati gli altri motivi relativi a litispendenza, nullità della motivazione e presunti vizi processuali, con assorbimento del quarto motivo del secondo ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1186 c.c.

    la facoltà del creditore di esigere immediatamente la prestazione non opera automaticamente; richiede una manifestazione di volontà del creditore, nella specie ravvisata nella notifica del precetto.

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa non produce effetti automatici, ma richiede la dichiarazione della parte interessata; la risoluzione retroagisce alla domanda o alla dichiarazione, non a un momento anteriore.

  • art. 1458 c.c.

    la retroattività della risoluzione per inadempimento non si applica ai contratti a esecuzione continuata o periodica, come il finanziamento.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a parte diversa da quella gravata secondo legge, non quando valuta in modo errato la prova raccolta.

  • art. 115 c.p.c.

    è violato solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dei limiti di legge, non per una mera valutazione delle prove.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi fondanti della decisione; non occorre confutare espressamente ogni argomento di parte.

  • art. 39 c.p.c.

    la litispendenza presuppone due giudizi identici pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse; non ricorre nel caso di opposizioni collegate riunibili.

  • art. 273 c.p.c.

    quando due cause con identico oggetto e medesimo titolo sono pendenti nello stesso ufficio giudiziario, va disposta la riunione d’ufficio, ferme le decadenze già maturate.

  • art. 335 c.p.c.

    la riunione delle impugnazioni è obbligatoria se investono lo stesso provvedimento; può essere disposta anche per provvedimenti diversi ma connessi per evitare contrasti e per economia processuale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    le doglianze sono state scrutinabili come violazione di legge o nullità solo nei limiti propri dei singoli vizi dedotti; il vizio motivazionale non è configurabile come semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    l’opposizione a precetto è stata considerata connessa, ai fini della riunione, alla successiva opposizione all’esecuzione fondata sul medesimo titolo.

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    l’opposizione all’esecuzione, fondata sugli stessi fatti costitutivi dell’opposizione a precetto, è stata trattata congiuntamente per evitare decisioni contrastanti.

  • art. 111 c.p.c.

    l’intervento del cessionario/procuratore speciale nel giudizio di merito rileva ai fini della legittimazione e della correzione del dispositivo, ma non impone una diversa soluzione sul piano della prescrizione.

  • art. 287 c.p.c.

    in presenza di errore materiale o di intestazione della sentenza di primo grado, era sufficiente la correzione, non una diversa statuizione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 15 del d.P.R. n. 7/1976

    la notifica del precetto è stata considerata equivalente alla volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista per il mutuo fondiario.

  • art. 10 del Capitolato dei Patti Generali di Mutuo d.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7

    la clausola richiamata nel contratto è stata letta come collegata all’anticipata esigibilità del credito in caso di inadempimento, ma la sua operatività concreta, ai fini della prescrizione, è stata ancorata alla manifestazione di volontà del creditore tramite precetto.

Massime di principio

  • Nel mutuo rateale, quando il creditore intende far valere la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione per inadempimento, la mera insolvenza del debitore non basta a far decorrere automaticamente la prescrizione del credito: occorre una manifestazione di volontà del creditore idonea a rendere immediatamente esigibile l’intero debito.
  • La notifica dell’atto di precetto può costituire, in presenza della relativa clausola contrattuale o normativa, la dichiarazione del creditore di avvalersi della decadenza dal termine o della risoluzione, con conseguente decorrenza della prescrizione da quel momento e non dalla mera scadenza della rata non pagata.
  • La risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa non opera automaticamente, ma necessita della dichiarazione della parte interessata; nei contratti a esecuzione continuata o periodica, inoltre, la retroattività della risoluzione non si applica in modo pieno.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se il giudice, pur senza affrontare espressamente ogni singola argomentazione, decide in senso incompatibile con la tesi di parte, rendendone implicito il rigetto.
  • La violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non si identifica con il semplice dissenso sulla valutazione delle prove: il primo vizio attiene alla ripartizione dell’onere probatorio, il secondo all’utilizzo di prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge.
  • Tra opposizione a precetto e successiva opposizione all’esecuzione fondate sul medesimo titolo e sui medesimi fatti costitutivi, la connessione è tale da giustificare la riunione dei procedimenti per prevenire decisioni contrastanti e per ragioni di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMoraMutuoImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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