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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24721/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria e le cartelle presupposte, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo. La CTP aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sull'intera controversia; in appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame del contribuente, dichiarando prescritti, con riguardo a due cartelle, i crediti dell'Agenzia per sanzioni e interessi. La CTR aveva ritenuto applicabile la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ai soli tributi, mentre per sanzioni e interessi aveva applicato la prescrizione quinquennale, rispettivamente ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di tali norme, sostenendo che la prescrizione del credito tributario dovesse essere unitaria e corrispondere a quella dell'obbligazione principale, estesa alle componenti accessorie; secondo la ricorrente, il termine quinquennale dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997 varrebbe solo per le sanzioni chieste autonomamente e non contestualmente al tributo, richiamando anche l'art. 24, comma 1, del medesimo decreto e un precedente di legittimità favorevole alla tesi dell'unitarietà del termine.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie, pur accessori nel momento genetico, acquistano una propria autonomia con la loro progressiva maturazione e, quanto alla prescrizione, sono soggetti al termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura dell'obbligazione principale. Ha richiamato inoltre il consolidato orientamento secondo cui, quando la cartella non si fonda su una sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi è soggetto al termine quinquennale; il termine decennale dell'art. 2953 c.c. opera solo in presenza di un accertamento definitivo contenuto in sentenza passata in giudicato. La decisione impugnata è stata quindi ritenuta corretta perché aveva applicato il termine quinquennale alle sanzioni e agli interessi. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità; nulla è stato disposto sulle spese per le altre parti intimate. È stato inoltre precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    termine ordinario di prescrizione richiamato dalla CTR per i tributi; la Corte non lo applica alle componenti accessorie oggetto della lite

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    per le sanzioni amministrative tributarie, se non operate in forza di un titolo giudiziale definitivo, si applica la prescrizione quinquennale

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    gli interessi dovuti in relazione ai tributi si prescrivono in cinque anni

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'unitarietà della riscossione delle sanzioni rispetto al tributo cui si riferiscono

  • art. 2953 c.c.

    il termine decennale per l'actio iudicati opera solo se la sanzione o il credito siano consacrati in un accertamento divenuto definitivo contenuto in sentenza passata in giudicato

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie, se non sono pretese sulla base di un titolo giudiziale definitivo, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 472/1997; il termine decennale dell'art. 2953 c.c. si applica solo quando il credito sia divenuto definitivo per effetto di una sentenza passata in giudicato.
  • Gli interessi connessi a obbligazioni tributarie, pur nascendo come accessori del tributo, acquistano autonomia funzionale con la loro maturazione e soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., senza che rilevi la natura dell'obbligazione principale.
  • In materia di riscossione tributaria, non ogni componente del credito segue automaticamente il medesimo termine prescrizionale del tributo principale: occorre distinguere tra tributo, sanzioni e interessi, applicando a ciascuna voce il regime prescrizionale proprio quando la legge o la natura dell'obbligazione lo impongano.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

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