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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Normativa italiana19G00040Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto interviene sul codice dei contratti pubblici introducendo, in via sperimentale e per termini definiti, deroghe e semplificazioni per appalti, progettazione, qualificazione e controlli. Contiene anche misure su economia circolare e rimanda a un regolamento unico di attuazione, con varie disposizioni operative applicabili fino al 30 giugno 2023 o ad altre date specifiche indicate nel testo.

Modifiche urgenti al codice dei contratti pubblici e norme collegate

Modifiche al codice dei contratti pubblici e semplificazioni straordinarie

Il provvedimento introduce una ampia revisione temporanea e parziale della disciplina degli appalti pubblici, con l’obiettivo di accelerare gli affidamenti, aprire i cantieri e ridurre gli oneri procedurali. Le misure operano entro limiti temporali espressamente indicati e, in più punti, rinviano a un regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del codice.

Ambito temporale di applicazione

Molte deroghe si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi siano pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, oppure, nei casi senza bando, quando alla stessa data non siano ancora stati inviati gli inviti. Diverse disposizioni hanno efficacia fino al 30 giugno 2023; altre si applicano per periodi diversi, come gli anni 2019-2023 o 2019-2026, secondo le singole previsioni.

Semplificazioni nelle procedure di affidamento

Per favorire gli investimenti pubblici vengono sospese, in via sperimentale e fino al 30 giugno 2023, alcune norme del codice dei contratti pubblici, tra cui:

  • per i comuni non capoluogo, l’obbligo di ricorrere alle modalità ordinarie di aggregazione, con disciplina specifica per gli interventi PNRR e PNC;
  • il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione;
  • l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli iscritti all’albo ANAC, fermo restando il rispetto di regole di competenza e trasparenza.

Per i settori ordinari si applica fino al 30 giugno 2023 anche la disciplina dell’articolo 133, comma 8, prevista per i settori speciali.

Progettazione e avvio anticipato delle procedure

Dal 2019 i soggetti attuatori possono avviare le procedure di affidamento della progettazione anche se dispongono solo dei finanziamenti necessari alla progettazione stessa. Le opere così progettate devono essere considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione.

È inoltre consentito avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori anche nelle more dell’erogazione delle risorse già assegnate all’opera.

Lavori di manutenzione

Per gli anni dal 2019 al 2023 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con esclusione di quelli che comportano rinnovo o sostituzione di parti strutturali o di impianti, possono essere affidati sulla base del progetto definitivo. L’esecuzione può avvenire anche senza la previa approvazione del progetto esecutivo.

Ruolo del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Fino al 30 giugno 2023 il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici è limitato ai lavori statali, o finanziati almeno al 50% dallo Stato, di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Per gli interventi tra 50 e 100 milioni competono i comitati tecnici amministrativi dei Provveditorati interregionali; per quelli sotto i 50 milioni il parere non è richiesto. Il termine per il parere è ridotto a 45 giorni.

Il Consiglio fornisce anche la valutazione di congruità del costo, che può essere richiesta dalle amministrazioni; in tal caso deve essere resa entro 30 giorni.

Riserva, varianti e accordo bonario

Fino al 30 giugno 2023 possono essere oggetto di riserva anche aspetti progettuali già verificati ai sensi dell’articolo 25 del codice, con estensione dell’ambito dell’accordo bonario.

Per gli interventi indicati dalla norma, dal 2019 al 2026 le varianti al progetto definitivo approvato dal CIPESS sono approvate dal soggetto aggiudicatore se non superano il 50% del valore del progetto; oltre tale soglia decide il CIPESS.

Mercati elettronici, verifiche e documentazione

Viene rafforzato il sistema dei mercati elettronici con controlli a campione sui requisiti degli operatori economici e con l’uso della Banca dati nazionale degli operatori economici. Nelle procedure svolte nei mercati elettronici la stazione appaltante verifica solo i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dell’aggiudicatario, salvo verifica dei requisiti generali nei casi previsti.

I certificati e i documenti per la prova dell’assenza dei motivi di esclusione hanno validità di sei mesi; quelli già acquisiti e scaduti da non oltre 60 giorni possono essere confermati dagli enti certificatori entro 30 giorni.

Requisiti, qualificazione e cause di esclusione

Il testo interviene in modo esteso su requisiti generali e speciali, sistemi di qualificazione, consorzi stabili, avvalimento, attestazioni SOA e qualificazione dei contraenti generali, rinviando più volte al regolamento unico previsto dall’articolo 216, comma 27-octies.

Vengono anche rimodulate le cause di esclusione, la durata dell’esclusione in caso di condanna penale o di gravi inadempimenti, e la disciplina del fallimento, concordato e liquidazione coatta.

Criteri di aggiudicazione e soglia di anomalia

La norma rivede le regole sugli affidamenti sotto soglia e sul criterio del minor prezzo, con nuove fasce di importo per i lavori:

  • da 40.000 a 150.000 euro: affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;
  • da 150.000 a 350.000 euro: procedura negoziata con almeno dieci operatori;
  • da 350.000 a 1.000.000 di euro: procedura negoziata con almeno quindici operatori;
  • da 1.000.000 di euro fino alle soglie comunitarie: procedura aperta.

È inoltre riscritta la disciplina del calcolo della soglia di anomalia per il prezzo più basso, con regole diverse a seconda che le offerte ammesse siano pari o superiori a 15 oppure inferiori a 15; l’esclusione automatica non opera quando le offerte ammesse sono meno di 10.

Economia circolare e recupero rifiuti

In materia ambientale, nelle more dell’adozione dei decreti attuativi sull’end-of-waste continuano ad applicarsi le disposizioni semplificate del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e dei regolamenti del 2002 e 2005. Le autorizzazioni per il recupero dei rifiuti devono rispettare i criteri indicati negli allegati richiamati e possono essere aggiornate entro dodici mesi dall’eventuale decreto di linee guida.

Altre disposizioni di sistema

Il decreto introduce o rinvia anche a regole su:

  • nomina, ruolo e compiti del RUP;
  • progettazione di lavori, servizi e forniture;
  • verifica del progetto;
  • direzione lavori ed esecuzione;
  • collaudo e verifica di conformità;
  • servizi di architettura e ingegneria;
  • lavori su beni culturali;
  • concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro 36 mesi, per bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2019.

La gran parte delle disposizioni risulta legata a un quadro transitorio o sostituita da successive riforme del codice dei contratti pubblici.

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