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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24707/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dalla società proprietaria di un immobile compreso in un'azienda affittata alla società poi fallita. Dopo la scadenza del contratto di affitto d'azienda e la mancata restituzione dell'immobile, la società proprietaria ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per il danno derivante dall'occupazione sine titulo del bene. Il tribunale ha accolto l'opposizione e ha ammesso il credito, quantificandolo in base al valore locativo dell'immobile, ritenendo applicabile in via analogica il criterio dell'art. 1591 c.c. Il fallimento ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1591 c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, perché la domanda riguardava solo il danno minimale ex art. 1591 c.c. e non il maggior danno; 2) violazione degli artt. 1591 e 2697 c.c., deducendo che il danno non poteva presumersi in re ipsa, che occorresse prova di un effettivo pregiudizio e della mora dell'occupante, e che il canone pattuito per l'intera azienda non potesse essere usato per la sola componente immobiliare; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il corrispettivo annuo pattuito riguardava l'intera azienda e non costituiva il parametro corretto per quantificare il danno da occupazione dell'immobile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura di ultrapetizione in realtà investisse l'interpretazione della domanda proposta nell'opposizione allo stato passivo, interpretazione rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri ermeneutici, oneri che il ricorrente non aveva adempiuto. Inoltre, le doglianze sulla quantificazione del danno si risolvevano in una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica, attività riservate al giudice di merito. Non risultava specificamente indicato un fatto storico decisivo trascurato, né il contenuto integrale dell'atto introduttivo asseritamente male interpretato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del fallimento ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    È la norma processuale che regola l'opposizione allo stato passivo; la controversia nasce da un'opposizione accolta dal tribunale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere invocato direttamente se prima non si censura correttamente l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1591 c.c.

    È il parametro richiamato per il danno da ritardata restituzione del bene; la Corte rileva che la doglianza del ricorrente attaccava in realtà il modo in cui la domanda era stata letta dal giudice di merito e la successiva quantificazione del pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla mancanza di prova del danno è stata ritenuta, nella sostanza, una critica alla valutazione del materiale probatorio e non una corretta deduzione di violazione dell'onere della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze fondate su questi articoli sono state considerate, in concreto, un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove e della consulenza tecnica, non consentita in cassazione nei termini dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo nei limiti rigorosi previsti dalla norma, limiti che nel caso non risultavano rispettati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 2932 c.c.

    È menzionato solo come circostanza allegata dal ricorrente a sostegno dell'asserito impedimento alla locazione o vendita del bene; non costituisce ratio decidendi.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione ultrapetizione per asserita erronea qualificazione della domanda deve prima censurare specificamente l'interpretazione dell'atto introduttivo compiuta dal giudice di merito, riportandone il contenuto rilevante e indicando in modo preciso gli errori ermeneutici o i fatti storici contrari; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è direttamente aggredibile come error in procedendo se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale o dalla violazione dei criteri di interpretazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando il vero contenuto della doglianza riguarda l'apprezzamento delle prove e della consulenza tecnica.
  • La deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, della sua discussione nel processo e della sua decisività; non basta contestare il parametro di quantificazione del danno scelto dal giudice di merito.
  • Quando il danno da occupazione sine titulo è stato liquidato dal giudice di merito sulla base del valore locativo del bene, la relativa contestazione, se mira solo a sostituire un diverso criterio di stima, attiene al merito della valutazione e non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompetenza
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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