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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31885/2025 del 07/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero ha impugnato in sede di legittimità la decisione del Giudice di Pace che aveva respinto la sua opposizione al decreto prefettizio di espulsione e al conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. La vicenda nasce dal rigetto della sua istanza di protezione speciale e dal conseguente rilievo della sua presenza irregolare sul territorio italiano. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) nullità/annullabilità del decreto di espulsione per violazione di legge ed eccesso di potere, assumendo l’insussistenza dei presupposti per l’espulsione, la mancata valutazione dello stabile inserimento lavorativo e alloggiativo in Italia, il mancato esame del rischio di non refoulement e l’erroneità della tesi del Giudice di pace secondo cui non sarebbe consentito valutare la legittimità del diniego questorile del permesso; 2) inespellibilità per violazione del diritto alla salute in ragione dell’emergenza Covid-19 e mancata istruttoria sulla situazione sanitaria del Paese di origine; 3) violazione delle norme sul procedimento amministrativo (artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990) per mancata comunicazione di avvio del procedimento e mancata possibilità di presentare memorie; 4) violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 per omessa traduzione del decreto nella lingua madre; 5) violazione delle norme sulla notificazione delle copie degli atti amministrativi per essere stata consegnata una copia priva di attestazione di conformità all’originale.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito o che difettavano di specificità, precisando che la censura relativa allo stabile inserimento lavorativo e alla situazione di non espellibilità era formulata in modo generico; ha inoltre ribadito che, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il giudice deve verificare anche la manifesta illegittimità dell’espulsione e le condizioni ostative ex art. 19 TUI, ma nel caso concreto la doglianza non era stata articolata in modo specifico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché la pandemia Covid-19 non integra più una situazione emergenziale e la tutela prevista dall’art. 19 TUI riguarda condizioni attuali e concrete. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le garanzie partecipative della legge sul procedimento amministrativo non si estendono alla procedura di espulsione dello straniero. Il quarto motivo è stato respinto poiché la legge richiede la traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza, in una lingua veicolare; nel caso concreto il ricorrente aveva egli stesso indicato di conoscere la lingua italiana. Il quinto motivo è stato respinto poiché il giudice di merito aveva accertato che gli atti erano stati sottoscritti in originale e consegnati in originale, sicché non ricorreva il vizio della mera copia informale priva di attestazione di conformità. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, per mancata costituzione effettiva delle controparti; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    costituisce norma protettiva generale che impone di valutare la non espellibilità dello straniero in presenza di condizioni ostative attuali; la sua possibile violazione deve essere dedotta in modo specifico.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    richiamato come base della precedente disciplina della protezione speciale/umanitaria nel percorso amministrativo della domanda.

  • art. 18 d.lgs. 150/2011

    individua il rimedio di opposizione avverso il decreto di espulsione.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio di motivazione.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    il decreto di espulsione va comunicato con traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero o, se ciò non è possibile, in francese, inglese o spagnolo; non è richiesta la traduzione nella lingua madre.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    le garanzie di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non si estendono alla procedura di espulsione dello straniero.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    non è applicabile, secondo la Corte, al procedimento di espulsione nei termini dedotti dal ricorrente.

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    richiamato per sostenere che la copia notificata dovrebbe recare attestazione di conformità; la Corte chiarisce però che il vizio è escluso se l’atto è consegnato in originale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione il giudice deve verificare non solo il dato formale del soggiorno irregolare, ma anche l’eventuale manifesta illegittimità del provvedimento e la sussistenza di condizioni di non espellibilità previste dall’art. 19 TUI; tuttavia la relativa censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente.
  • Le doglianze che mirano a una nuova valutazione delle prove o del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione, perché l’apprezzamento dell’attendibilità, della concludenza e della sufficienza delle prove appartiene al giudice di merito.
  • Le censure cumulative che sovrappongono vizi di violazione di legge, omessa motivazione e motivazione illogica senza distinguere chiaramente i profili dedotti sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La tutela ex art. 19 TUI in relazione alla salute richiede la deduzione di un rischio attuale e concreto; situazioni emergenziali ormai superate, come la pandemia Covid-19, non possono da sole fondare l’inespellibilità.
  • Le garanzie partecipative della l. 241/1990 sull’avvio del procedimento e sulle memorie procedimentali non si applicano, secondo la giurisprudenza richiamata, alla procedura di espulsione dello straniero.
  • La traduzione del decreto di espulsione è valida se effettuata in una lingua conosciuta dal destinatario o, in mancanza, in una lingua veicolare; non è richiesta la traduzione nella lingua madre quando risulti la conoscenza della lingua utilizzata.
  • La nullità per difetto di comunicazione non ricorre quando il giudice accerti che l’atto è stato consegnato in originale, poiché in tale ipotesi la questione dell’attestazione di conformità della copia resta superata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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