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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31892/2025 del 07/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società in liquidazione aveva proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti in un contesto di crisi con passivo rilevante, quasi interamente fiscale, con previsione di apporto di finanza esterna e di trattamento dei crediti tributari ai sensi dell'art. 182-bis, quarto comma, l. fall. L'accordo era stato raggiunto solo con alcuni professionisti che avevano assistito la procedura di concordato con riserva e la successiva ristrutturazione; tali crediti erano sorti dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva e, secondo i giudici di merito, erano prededucibili. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'omologa ritenendo nullo l'accordo per abuso del diritto, poiché concluso solo con creditori sorti per effetto della procedura, e aveva negato l'accesso alla ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto del reclamo, affermando che l'accordo ex art. 182-bis richiede un'intesa con creditori preesistenti, perché sono questi ad avere subito il pregiudizio della crisi, mentre i creditori successivi alla domanda di concordato sono estranei al concorso. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 182-bis l. fall., sostenendo che la legge non prevede la nullità dell'accordo concluso con creditori prededucibili, che tali creditori sarebbero comunque creditori come gli altri e che avrebbero interesse all'accordo anche per i tempi di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché, in tema di accordi di ristrutturazione, non possono essere computati tra i creditori aderenti quelli il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione; tali creditori sono estranei al perimetro funzionale dell'accordo, che deve avere ad oggetto la regolazione della crisi o dell'insolvenza già esistente. Ne consegue che, mancando creditori anteriori alla procedura di ristrutturazione che abbiano aderito all'accordo, non può operare l'omologazione forzosa dei debiti fiscali prevista dall'art. 182-bis, quarto comma, l. fall. La Corte ha quindi confermato il rigetto del reclamo e posto le spese a carico della ricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel motivo di ricorso.

  • art. 182-bis l. fall.

    L'accordo di ristrutturazione deve riguardare creditori aderenti preesistenti alla procedura; i crediti nati dalla procedura stessa non possono essere computati tra gli aderenti né giustificare l'omologazione forzosa dei debiti fiscali in assenza di adesioni anteriori.

  • art. 182-bis, quarto comma, l. fall.

    La ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali presuppone un accordo base con creditori che raggiunga la soglia minima prevista o comunque una precondizione negoziale riferita a creditori concorsuali; non opera se l'unico accordo è con creditori sorti dalla procedura.

  • art. 182-bis, primo comma, l. fall.

    La percentuale di adesione si calcola sui creditori rilevanti ai fini dell'accordo, ossia quelli anteriori e concorsuali, non sui creditori sorti dalla procedura di ristrutturazione.

  • art. 161, sesto comma, l. fall.

    La domanda di concordato con riserva costituisce il momento da cui, nel caso concreto, sono sorti i crediti dei professionisti poi coinvolti nell'accordo.

  • art. 182-quater, quinto comma, l. fall.

    È richiamato come esempio di previsione espressa di esclusione dal computo delle maggioranze, utilizzata dalla Corte per evidenziare che, anche in mancanza di norma analoga, i crediti sorti dalla procedura restano comunque estranei.

  • art. 184, primo comma, l. fall.

    È richiamato per sottolineare la distinzione tra creditori anteriori assoggettati alla procedura e creditori sorti successivamente, che restano estranei al concorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, applicata per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ai fini del computo delle adesioni rilevano solo i creditori anteriori e concorsuali; i creditori il cui credito nasce dalla procedura di ristrutturazione sono estranei al perimetro dell'accordo.
  • L'omologazione forzosa dei debiti fiscali ex art. 182-bis, quarto comma, l. fall. presuppone una precondizione negoziale valida, cioè la presenza di un accordo con creditori aderenti rilevanti; non può operare se l'unico accordo è concluso con soggetti non computabili.
  • La prededucibilità di un credito nella successiva procedura liquidatoria non trasforma quel credito in credito aderente all'accordo di ristrutturazione, se esso è sorto a causa e dopo l'avvio della procedura stessa.
  • La procedura di ristrutturazione deve avere ad oggetto la regolazione della crisi o dell'insolvenza preesistente; un accordo costruito solo sui costi generati dalla procedura medesima è fuori dal paradigma causale dell'istituto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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