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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31890/2025 del 07/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino albanese, ritenuto dal Prefetto privo di titolo valido per il soggiorno e socialmente pericoloso in ragione di un precedente episodio penale richiamato nell'atto (originariamente descritto come tentato omicidio, poi riqualificato in lesioni, con concessione della sospensione condizionale della pena), ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto di espulsione e accompagnamento alla frontiera. Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso ritenendo prevalente la pericolosità sociale e irrilevante il beneficio penale. Con il ricorso per cassazione il destinatario dell'espulsione ha dedotto, sostanzialmente, che il giudice di merito non avesse valutato correttamente la sua non pericolosità sociale, avesse trascurato alcuni motivi di opposizione (tra cui la regolarità del soggiorno per visto turistico, la mancanza di schede multilingue e la situazione familiare), e avesse errato nel ritenere utilizzabile, ai fini dell'espulsione ex art. 13 T.U. immigrazione, il precedente penale nonostante la sospensione condizionale della pena, che implica una prognosi favorevole circa l'astensione da ulteriori reati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, qualificando la censura non come vero omesso esame di fatto ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma come contestazione dell'erronea sussunzione e valutazione giuridica della pericolosità sociale. Ha affermato che la concessione della sospensione condizionale della pena comporta una prognosi implicita di non pericolosità sociale, che il giudice chiamato a decidere sull'espulsione amministrativa deve considerare anche ai fini della valutazione ex art. 13 d.lgs. 286/1998. Per tale ragione il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Giudice di Pace di Frosinone, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La rubrica formale del motivo non vincola la qualificazione giuridica della censura; ciò che rileva è il contenuto sostanziale della doglianza, che nel caso è stata letta come contestazione di violazione di legge e non come vero omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro evocato nella censura; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della sospensione condizionale della pena; la Corte non ne fa un'autonoma applicazione decisoria.

  • art. 164 c.p.

    "La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati"

    La concessione della sospensione condizionale implica una valutazione prognostica favorevole del giudice penale circa l'astensione da ulteriori reati e, quindi, una prognosi negativa di pericolosità sociale.

  • art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. 286/1998

    L'espulsione per motivi di ordine pubblico o pericolosità sociale deve tener conto anche della valutazione implicita nella sentenza penale che abbia concesso la sospensione condizionale della pena.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Il giudice di pace aveva escluso la sua applicabilità nel caso di espulsione per motivi di ordine pubblico; la Cassazione non si sofferma a correggere tale specifica affermazione, concentrandosi invece sulla rilevanza della sospensione condizionale ai fini della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • Quando una censura è formalmente rubricata come omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma in sostanza contesta l'erronea valutazione giuridica di un fatto o la sua sussunzione, il giudice di legittimità può riqualificarla in termini di violazione di legge.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice penale implica una prognosi favorevole circa la futura astensione dal commettere reati e integra un elemento rilevante, se non decisivo, nella valutazione della pericolosità sociale del soggetto in altri procedimenti.
  • Nell'opposizione al decreto di espulsione per motivi di ordine pubblico o pericolosità sociale, il giudice deve considerare in modo coerente anche gli esiti del processo penale, evitando valutazioni incompatibili con la prognosi già espressa dal giudice penale.
  • La valutazione della pericolosità sociale non può prescindere dal significato giuridico del beneficio penale concesso, soprattutto quando il beneficio sia fondato proprio su un giudizio di contenimento del rischio di reiterazione criminosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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