Cassazione Civile, Ordinanza n. 31888/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Latina, deducendo di aver presentato una nuova domanda di protezione internazionale il 5/9/2022 e di essere quindi temporaneamente autorizzato a մն remaining in Italia fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 25/2008. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge per mancato rispetto dell'art. 18 d.P.R. 445/2000, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 7 d.lgs. 25/2008; (2) nullità della decisione per motivazione apparente e violazione degli artt. 132, 134, 135 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presentazione della seconda domanda di protezione internazionale. Ha inoltre lamentato che il giudice di merito avesse confuso la prima domanda, già respinta, con la nuova domanda reiterata e avesse trascurato anche la sua situazione lavorativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo per omesso esame della circostanza decisiva della presentazione di una seconda domanda di protezione internazionale. Ha affermato che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare, alla luce dell'art. 7 d.lgs. 25/2008 e dei limiti previsti per le domande reiterate, se la nuova domanda fosse stata presentata prima della notifica del decreto di espulsione e se ciò comportasse la temporanea inespellibilità o sospensione dell'efficacia del provvedimento. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri profili del primo motivo e il secondo motivo, nonché le doglianze formali e quelle relative all'art. 8 CEDU. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Invocato per denunciare violazione di legge, nullità della decisione e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha accolto la censura ex n. 5 e ha ritenuto assorbite le altre connesse alla medesima questione.
La doglianza sulla mancanza di attestazione di conformità è stata ritenuta superata, poiché dagli atti risultava la presenza dell'attestazione; la questione è stata comunque assorbita dall'accoglimento del motivo principale.
art. 8 CEDU
La censura relativa al mancato rispetto della vita privata e alla situazione lavorativa è stata assorbita dall'accoglimento del motivo fondato sull'inespellibilità connessa alla domanda di protezione internazionale.
"Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell’art. 32"
La Corte ha ribadito che il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale anche in caso di domanda reiterata, salvo le eccezioni previste dalla norma, in particolare quando la domanda reiterata sia presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento già emesso o dopo specifiche decisioni definitive di inammissibilità o rigetto.
Norma posta a base del decreto di espulsione impugnato davanti al giudice di pace.
Norma richiamata quale rito dell'opposizione al decreto di espulsione.
art. 19 T.U. immigrazione
Richiamato nel provvedimento amministrativo e nella sentenza di merito per escludere la sussistenza di cause ostative all'espulsione.
Richiamato in relazione al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale e alla decisione della Commissione territoriale.
Invocati per denunciare motivazione apparente e nullità della sentenza del giudice di pace; la doglianza è stata assorbita.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla motivazione della decisione di merito.
Massime di principio
- In tema di espulsione dello straniero, il giudice deve verificare d'ufficio la dedotta presentazione di una domanda di protezione internazionale reiterata quando essa sia allegata come fatto idoneo a incidere sulla temporanea inespellibilità o sulla sospensione dell'efficacia del provvedimento.
- L'omesso esame della presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale, se decisiva ai fini dell'espellibilità, integra vizio censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- L'art. 7 d.lgs. 25/2008 riconosce in linea generale al richiedente asilo il diritto a permanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale; la regola opera anche per domande reiterate, salvo le specifiche eccezioni normative.
- Le questioni formali del decreto di espulsione e le censure sulla tutela della vita privata restano assorbite quando la decisione venga cassata per erronea mancata considerazione della situazione di temporanea inespellibilità derivante dalla domanda di protezione internazionale.
- Nel giudizio di opposizione all'espulsione, l'accertamento della sequenza temporale tra domanda di protezione internazionale e notifica del decreto è decisivo, poiché da esso dipende la valutazione della legittimità o sospendibilità del provvedimento amministrativo.
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