Cassazione Civile, Ordinanza n. 31883/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La vicenda riguarda una cittadina della Repubblica Popolare Cinese che vive in Italia dal 2001 con il coniuge, vi ha lavorato per anni, possiede un immobile ad uso abitativo in cui risiede con il marito e ha sempre avuto regolare titolo di soggiorno. Nell'ottobre 2024 le è stato notificato un decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, motivato da un'assenza dal territorio nazionale per oltre 12 mesi nel quinquennio considerato, e contestualmente un decreto di espulsione prefettizio con misure alternative al trattenimento. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione ritenendo legittimo il bilanciamento effettuato tra diritto all'unità familiare e mancanza dei presupposti per il soggiorno, anche valorizzando l'assenza di figli e la mancata prova di un reddito stabile del marito. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 30 d.lgs. 286/1998, dell'art. 5 della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 8 CEDU, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ridotto il concetto di unità familiare alla presenza di figli, trascurando la stabile comunità di vita con il coniuge e omettendo di valutare la documentazione sui redditi del marito; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art. 13, commi 4, 5 e 5.1, d.lgs. 286/1998, per mancata prova dell'adeguata informativa sulla facoltà di chiedere il termine per la partenza volontaria, assumendo che non vi fosse agli atti alcun verbale o sottoscrizione attestante l'avvenuta informazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata in diritto la motivazione del giudice di pace nella parte in cui aveva negato rilievo al diritto all'unità familiare sulla sola base dell'assenza di figli nel nucleo. Ha affermato che il bilanciamento imposto dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 e dall'art. 8 CEDU deve avere ad oggetto, caso per caso, l'effettività dei vincoli familiari, senza graduazioni o gerarchie tra forme di legame familiare, incluso il rapporto coniugale. Per questo ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per un nuovo esame, restando assorbito il secondo motivo relativo al termine per la partenza volontaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
norma processuale invocata per censurare violazione di legge e vizio motivazionale della decisione di merito
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
"si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine"
nell'adottare il decreto di espulsione occorre valutare in concreto la situazione familiare e il radicamento dello straniero, mediante un bilanciamento con gli interessi pubblici
art. 13, commi 4, 5 e 5.1, d.lgs. 286/1998
disciplina l'espulsione con termine per la partenza volontaria e l'obbligo di adeguata informazione allo straniero sulla facoltà di richiederlo
richiamato dalla ricorrente come base per il permesso di soggiorno per motivi familiari
art. 5 direttiva 2008/115/CE
richiamato come parametro europeo da coordinare con la disciplina nazionale sull'espulsione
art. 8 CEDU
tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, da valutare senza gerarchie rigide tra le diverse forme di legame
art. 13, comma 5.1, d.lgs. 286/1998
"Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del c.4."
impone alla Questura di fornire un'informazione adeguata e documentabile sulla facoltà di chiedere il termine per la partenza volontaria
Massime di principio
- Nel giudizio sull'espulsione dello straniero, il diritto all'unità familiare va valutato in concreto, caso per caso, tenendo conto dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d'origine.
- L'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 e l'art. 8 CEDU non consentono di limitare la tutela della vita familiare alla sola presenza di figli: il rapporto coniugale e gli altri legami familiari rilevanti devono essere considerati senza gerarchie aprioristiche.
- Ai fini della legittimità del decreto espulsivo, il giudice deve verificare la comunità di vita effettiva e concreta tra lo straniero e i familiari presenti nel territorio nazionale, compresi gli eventuali reciproci supporti anche economici.
- Se il giudice di merito adotta un criterio troppo restrittivo della nozione di famiglia, la decisione è censurabile per violazione di legge e va cassata per un nuovo bilanciamento degli interessi.
- La doglianza relativa alla mancata informativa sulla facoltà di chiedere il termine per la partenza volontaria resta assorbita quando il ricorso viene accolto per un vizio decisivo sul presupposto dell'espulsione.
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