Cassazione Civile, Ordinanza n. 31896/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
Un automobilista aveva impugnato davanti al Giudice di Pace un verbale della Polizia locale per violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S.; il primo giudice aveva accolto l’opposizione ritenendo tardiva la notifica del verbale, perché effettuata oltre 90 giorni dalla data dell’infrazione. In appello, l’ente aveva sostenuto che il termine dovesse decorrere non dalla data della violazione, ma dalla data dell’attività accertativa compiuta successivamente (verifica delle risultanze dell’apparecchiatura e redazione del verbale). Il Tribunale ha accolto l’appello, ritenendo corretto il dies a quo individuato nell’accertamento e qualificando ragionevole lo scarto temporale tra violazione e notifica. Con il ricorso per cassazione la destinataria del verbale ha dedotto: 1) nullità della sentenza per non avere il Tribunale rilevato il giudicato formatosi su una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado, non impugnata dall’ente; 2) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 201, comma 1, C.d.S., sostenendo che, nel caso di utilizzo di apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di polizia, l’accertamento coincide con la rilevazione del fatto e quindi il termine di 90 giorni per la notifica decorre dalla data dell’infrazione, non da quella della successiva verbalizzazione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto fondato: nei casi di rilevamento della velocità con apparecchiature direttamente gestite dalla polizia, l’accertamento coincide di regola con la rilevazione; il termine di notificazione non può essere spostato in avanti per mere esigenze o prassi organizzative interne dell’amministrazione, dovendo invece operare la disciplina speciale che decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di procedere all’identificazione del trasgressore, quando vi sia un effettivo impedimento oggettivo. Nel caso concreto, però, non risultava alcun elemento che giustificasse un differimento del dies a quo rispetto alla data dell’infrazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito con annullamento del verbale di accertamento; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese sono state compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza del Tribunale di Bari e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha annullato il verbale di accertamento della Polizia locale. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e di legittimità, valorizzando la non univocità della giurisprudenza di merito sulla questione del dies a quo per la notifica nei casi di accertamento elettronico. La decisione afferma che, in assenza di specifici fattori oggettivi esterni che ritardino l’identificazione del trasgressore, il termine di novanta giorni decorre dalla data dell’infrazione/rilevazione e non da una successiva attività interna di verbalizzazione.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma sanzionatoria applicata al verbale impugnato per eccesso di velocità.
art. 201, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
"entro novanta giorni dall'accertamento"
Il termine di notifica decorre dall'accertamento; nei casi di immediata identificabilità il dies a quo non può essere spostato alla successiva attività organizzativa interna dell’amministrazione.
art. 201, comma 1-bis, lett. e), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Per gli accertamenti effettuati con appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia, la contestazione differita è ammessa nei casi previsti dalla legge, quando il veicolo non possa essere fermato in tempo utile.
art. 200, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Fuori dei casi di contestazione differita, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore e agli obbligati in solido.
art. 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamenta in via esemplificativa i casi in cui è impossibile la contestazione immediata, inclusi gli accertamenti tramite appositi apparecchi di rilevamento.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’esigenza di evitare che il termine decorra da un momento rimesso all’arbitrio o alle prassi interne dell’amministrazione; la Corte, nel caso concreto, ha privilegiato la disciplina speciale del Codice della strada.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal primo motivo per sostenere la formazione del giudicato interno su una rationes decidendi non impugnata.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo con riferimento all’interesse ad impugnare e alla dedotta carenza di censura su una base autonoma della decisione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione al giudicato formale.
art. 327 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla definitività della decisione non impugnata.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere che l’appello avrebbe dovuto investire tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro dei motivi relativi a nullità della sentenza e vizi motivazionali.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per denunciare la motivazione apparente o inesistente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando il verbale.
Massime di principio
- Nei procedimenti per violazioni del Codice della strada accertate mediante apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di polizia, il momento di decorrenza del termine di novanta giorni per la notificazione del verbale coincide, di regola, con l’accertamento/rilevazione del fatto e non con una successiva e interna attività di verbalizzazione.
- La pubblica amministrazione non può differire il dies a quo della notifica facendo leva su mere prassi organizzative o su tempi interni di lavorazione; il differimento è ammissibile solo se emergono oggettivi fattori esterni che abbiano reso impossibile o ritardato l’identificazione del trasgressore o il compimento degli adempimenti necessari.
- Quando il giudice di legittimità accoglie un motivo di ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., annullando direttamente l’atto sanzionatorio impugnato.
- Nel ricorso per cassazione la censura sulla violazione del termine di notifica del verbale va valutata in concreto alla luce della struttura dell’accertamento: se il rilievo è contestuale e l’agente ha immediata disponibilità dei dati, non è giustificato ancorare il termine a una data successiva e discrezionale dell’amministrazione.
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