Cassazione Civile, Ordinanza n. 31895/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di liquidazione, a carico dello Stato, dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, perché il giudizio presupposto si era concluso con una declaratoria di inammissibilità dell'appello. La parte interessata aveva proposto opposizione sostenendo che l'art. 130-bis del d.P.R. n. 115/2002, interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 16/2018, escluderebbe il compenso solo quando l'inammissibilità dell'impugnazione fosse prevedibile ex ante; nel caso concreto, a suo dire, l'inammissibilità non era prevedibile poiché l'appello era stato corredato di documenti attestanti il decesso del dante causa e la qualità di erede. Il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002, dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 16/2018 e degli artt. 3 e 24 Cost., insistendo sul fatto che l'esclusione del compenso non opererebbe quando la causa di inammissibilità non sia ex ante prevedibile e che, nella specie, la documentazione prodotta rendeva non preventivabile la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che l'art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002 va letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 16/2018, estensibile anche alla disciplina del processo civile, nel senso che l'esclusione del compenso non opera quando l'inammissibilità dipenda da una causa sopravvenuta e imprevedibile al momento della proposizione dell'impugnazione. Tuttavia, ha ritenuto che nel caso concreto la doglianza non prospettasse una causa sopravvenuta e imprevedibile di inammissibilità, ma contestasse sostanzialmente l'errore del giudice d'appello nell'applicare una regola processuale che richiedeva ex ante la prova della qualità di erede e del decesso del dante causa a pena di inammissibilità. La pretesa di rivedere, in sede di opposizione al decreto di liquidazione, la correttezza della decisione resa nel giudizio presupposto è stata reputata inammissibile come utilizzo improprio di quel rimedio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002
"quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso"
La norma va interpretata in modo costituzionalmente orientato: l'esclusione del compenso opera solo per declaratorie di inammissibilità ex ante prevedibili, non quando l'inammissibilità dipenda da ragioni sopravvenute e imprevedibili al momento della proposizione dell'impugnazione.
Corte cost. n. 16/2018
Il principio affermato dalla Corte costituzionale, pur riferito alla disciplina del processo penale, è ritenuto estensibile anche alla previsione dell'art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002 nel processo civile.
È richiamato come norma omologa rispetto a quella oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata, da cui la Corte trae il criterio dell'imprevedibilità ex ante della causa di inammissibilità.
art. 3 Cost.
È invocato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura costituzionale, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 24 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte esclude che sia violato quando l'esclusione del compenso riguarda impugnazioni inammissibili per ragioni prevedibili ex ante.
È richiamato per evidenziare che chi agisce quale erede deve dare prova della propria qualità secondo le regole processuali applicate dal giudice del merito.
È menzionato come esempio di inammissibilità derivante da orientamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso, quindi potenzialmente imprevedibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dichiara i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Viene richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002 deve essere letto in senso costituzionalmente orientato: il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non perde il compenso per la sola declaratoria di inammissibilità, ma soltanto quando l'inammissibilità era prevedibile ex ante al momento della proposizione dell'impugnazione.
- L'imprevedibilità rilevante ai fini dell'esclusione della decurtazione del compenso è oggettiva e non meramente soggettiva: non basta la convinzione della parte circa la fondatezza dell'impugnazione, occorre una causa di inammissibilità sopravvenuta o comunque non conoscibile prima.
- In sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso non è consentito trasformare il rimedio in una revisione della decisione adottata nel giudizio presupposto; la correttezza della declaratoria di inammissibilità va fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione contro quella decisione.
- Quando la legge processuale richiede la prova di uno status o di un fatto costitutivo della legittimazione ad agire, la mancanza di tale prova al momento dell'impugnazione può integrare una causa di inammissibilità prevedibile ex ante e quindi escludere il compenso al difensore.
- L'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato tutela il diritto di difesa solo rispetto a impugnazioni inammissibili per ragioni non imputabili e non prevedibili, evitando al contempo che il costo di attività difensive superflue ricada sulla collettività.
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