Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30263/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla stipulazione di quattro contratti di lavoro somministrato a termine con un'agenzia interinale, utilizzati da una pubblica amministrazione come soggetto utilizzatore. La lavoratrice aveva contestato la legittimità dei contratti e il Tribunale, in parte, le aveva dato ragione, dichiarando l'illegittimità dei contratti e condannando il Comune al pagamento di un risarcimento parametrato a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provata dal Comune la genuinità delle causali e la temporaneità delle esigenze organizzative poste a fondamento della somministrazione, e liquidando il danno secondo i criteri dell'art. 8 L. 604/1966 richiamati dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione degli artt. 20 e 21 d.lgs. 276/2003, 115 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la somministrazione era giustificata da specifici progetti e che la Corte territoriale aveva male valutato gli accordi e i piani di zona prodotti; 2) violazione degli artt. 112, 324 e 346 c.p.c. e degli artt. 20 e 21 d.lgs. 276/2003, assumendo un giudicato interno e contestando l'accertamento sulla mancanza di ragioni giustificatrici; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 32 L. 183/2010 e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, oltre all'omessa applicazione degli artt. 2126 e 2043 c.c., sostenendo che nel pubblico impiego privatizzato non vi sarebbe trasformazione del rapporto e che il danno avrebbe richiesto specifica allegazione e prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, operazione non consentita in sede di legittimità, e che le doglianze sulla motivazione non superassero il vaglio del "minimo costituzionale". Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi secondo cui, nelle somministrazioni di lavoro, la mancata o generica indicazione della causale comporta nullità e, se contestata, grava sull'utilizzatore l'onere di provare l'effettività delle ragioni giustificative. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché fondato su una premessa non condivisibile, ossia che il danno da illegittima somministrazione nel pubblico impiego debba essere provato in concreto, mentre il danno è presunto e parametrato ai criteri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, salvo prova del maggior pregiudizio; ha inoltre rilevato che il ricorrente introduceva questioni nuove o comunque non trattate nel giudizio di merito. Il Comune è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato per l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poi respinta dalla Corte territoriale

  • art. 20 d.lgs. 276/2003

    disciplina del lavoro somministrato e dei presupposti di legittimità della somministrazione

  • art. 21 d.lgs. 276/2003

    la nullità prevista per il difetto di forma scritta si estende anche all'omessa o generica indicazione della causale della somministrazione

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    nei rapporti con la pubblica amministrazione il ricorso al lavoro flessibile è consentito solo per esigenze temporanee o eccezionali e non ordinarie

  • art. 115 c.p.c.

    non consente una censura di legittimità basata sulla mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità, specie sul vizio motivazionale ridotto al minimo costituzionale

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia non è ammissibile se non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un asserito giudicato interno

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla riproposizione delle domande/eccezioni non accolte

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che, una volta contestate le causali, grava sull'utilizzatore dimostrarne l'effettività

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    si applica quale criterio di liquidazione del danno da illegittima somministrazione anche nel pubblico impiego privatizzato, come danno presunto e sanzionatorio

  • art. 8 L. 604/1966

    richiamato come parametro di quantificazione del risarcimento

  • art. 2126 c.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione nel senso prospettato

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura aquiliana del danno; la Corte ribadisce invece il meccanismo risarcitorio presuntivo previsto dalla normativa speciale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità/rigetto

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54

    ha modificato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. riducendo il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione sistematica della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato alle sole anomalie che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è denunciabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Nel lavoro somministrato, la nullità può derivare anche dall'omessa o generica indicazione della causale; ove la causale sia contestata, l'utilizzatore deve provare l'effettiva sussistenza delle ragioni giustificative e la loro temporaneità.
  • Per le pubbliche amministrazioni il ricorso a contratti di lavoro flessibile è consentito solo in presenza di esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali, non per far fronte a fabbisogni ordinari e stabili.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, l'illegittima somministrazione a termine non determina la conversione del rapporto con la pubblica amministrazione, ma dà luogo a un risarcimento del danno presunto, parametrato ai criteri legali e salvo prova di un pregiudizio maggiore.
  • Le questioni nuove, o comunque non trattate nel giudizio di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se implicano accertamenti di fatto non già compiuti in causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.