Cassazione Civile, Ordinanza n. 30211/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una lavoratrice aveva agito contro un Comune deducendo che il rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato. Chiedeva: 1) l'accertamento della subordinazione; 2) le differenze retributive commisurate al livello corrispondente alle mansioni svolte; 3) l'ordine di rinnovo del rapporto a tempo determinato fino al maturare dei requisiti per la stabilizzazione, oppure in subordine il risarcimento del danno da precarizzazione. In appello la domanda era stata respinta perché non risultavano provati elementi decisivi della subordinazione (vincolo quotidiano, orari, eterodirezione) e perché la stabilizzazione nel pubblico impiego non costituiva un diritto automatico, essendo subordinata ai requisiti normativi. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (a) violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003, sostenendo che l'assenza di un progetto specifico e la non coerenza delle mansioni con il progetto escludessero la natura autonoma della collaborazione; (b) violazione degli stessi articoli per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante l'avvio del rapporto prima della formalizzazione contrattuale, in presenza di una collaborazione priva di progetto concreto e specifico; (c) violazione dell'art. 3, comma 94, L. 244/2007 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che l'ente, avendo deliberato proroghe dei contratti in corso per consentire il raggiungimento del triennio utile alla stabilizzazione, non potesse escludere la singola lavoratrice e che la sua mancata inclusione fosse in contrasto con imparzialità e buon andamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito non aveva escluso la qualificazione del rapporto per la conformità o meno del progetto, ma aveva accertato in fatto la mancata prova della subordinazione. La Corte ha anche rilevato che i contratti di collaborazione co.co.co. stipulati con la pubblica amministrazione, nel periodo considerato, non erano disciplinati dal d.lgs. 276/2003 nel modo dedotto dalla ricorrente e che, comunque, la qualificazione formale del rapporto come autonomo non crea una presunzione assoluta, dovendosi guardare allo svolgimento concreto del rapporto. Quanto al terzo motivo, è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva a ottenere una diversa ricostruzione del fatto già accertato dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che la stabilizzazione nel pubblico impiego è consentita solo ai soggetti che abbiano maturato i requisiti nei limiti temporali previsti dalla legge, senza che proroghe successive possano ampliare la platea dei beneficiari, e che non sussiste un diritto risarcitorio automatico alla stabilizzazione. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché il giudice di merito aveva fondato la decisione sulla mancata prova della subordinazione e non sulla sola qualificazione del progetto.
Invocato per sostenere l'assenza di un progetto concreto e specifico; la censura è stata giudicata inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi.
Richiamato per contestare la qualificazione autonoma del rapporto; la censura non coglieva la motivazione della sentenza di merito.
Nel testo originario, applicabile ratione temporis, non disciplinava espressamente le collaborazioni coordinate e continuative se non per gli esperti di comprovata esperienza; successivamente le collaborazioni sono state attratte nell'ambito applicativo della norma con disciplina più rigorosa.
artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001
Consentono il ricorso al lavoro subordinato solo nel rispetto delle forme di reclutamento e dei presupposti di legge; escludono la costituzione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato in violazione delle regole sull'assunzione nel pubblico impiego.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Espressione di un principio generale fondato sull'art. 97 Cost.; in caso di violazione delle norme sull'assunzione nel pubblico impiego, non può derivare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, restando la tutela nei limiti dell'art. 2126 c.c. e del risarcimento del danno da prestazione resa in violazione di norme imperative.
art. 97 Cost.
Richiamato come fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento che governano il reclutamento pubblico e impediscono stabilizzazioni o proroghe automatiche fuori dai limiti di legge.
Indicato come parametro di tutela nei casi di prestazione di fatto resa in violazione di disposizioni imperative, in luogo della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato.
art. 1, comma 519, L. n. 296/2006
La stabilizzazione è riconoscibile solo ai dipendenti in possesso dei requisiti temporali e soggettivi previsti; la platea dei destinatari va cristallizzata alla data indicata dalla legge.
art. 3, comma 90, L. n. 244/2007
Norma interpretata nel senso che la platea dei destinatari della stabilizzazione è fissata alla data del 28 settembre 2007, senza rilevanza di proroghe successive.
art. 3, comma 94, L. n. 244/2007
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che dalla norma derivi un diritto alla proroga o alla stabilizzazione in assenza dei requisiti e delle condizioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute in realtà volte a una rivalutazione dei fatti.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata nei limiti consentiti, ribadendo che il nomen iuris del contratto non ha valore presuntivo vincolante sulla natura del rapporto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti formalmente qualificati come collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica amministrazione, la natura subordinata o autonoma del rapporto va accertata in concreto, sulla base dello svolgimento effettivo della prestazione e di indici sintomatici quali continuità, inserimento nell'organizzazione e eterodirezione; la qualificazione contrattuale attribuita dalle parti è solo un elemento indiziario e non crea una presunzione assoluta.
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la deduzione apparente di violazione di legge, miri in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito o a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione delle regole legali di reclutamento non comporta la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato; la tutela del lavoratore resta nei limiti dell'art. 2126 c.c. e dell'eventuale risarcimento del danno previsto dalla legge.
- La stabilizzazione del personale precario nella pubblica amministrazione è procedimento eccezionale e condizionato: la platea dei beneficiari va individuata alla data stabilita dal legislatore e non può essere ampliata da proroghe successive dei contratti.
- Non esiste un diritto risarcitorio automatico alla stabilizzazione o alla proroga del rapporto di lavoro flessibile in assenza dei requisiti e dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa speciale.
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