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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30193/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente aveva agito contro la società datrice di lavoro deducendo di aver svolto, dal maggio 2007, mansioni riconducibili al 5° livello del contratto collettivo applicabile, in particolare quelle di specialista di attività tecniche integrate, e chiedendo l'inquadramento in tale qualifica a decorrere dal 1 agosto 2007, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e accessori. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo tempestiva l'eccezione di prescrizione ma insussistente la decorrenza della stessa in costanza di rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, insistendo sull'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e quindi sulla loro estinzione totale o parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo relativo alla prescrizione. Ha applicato il principio secondo cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di un regime di reale stabilità, la prescrizione dei diritti retributivi non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 decorre dalla cessazione del rapporto e non durante il suo svolgimento. Poiché le differenze retributive riconosciute decorrevano dal 1 agosto 2007, alla data del 18 luglio 2012 nessun rateo risultava ancora prescritto, neppure il più risalente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato solo quale base processuale per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.

    combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.

    la prescrizione dei crediti di lavoro, per i rapporti a tempo indeterminato privi di stabilità reale, decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012.

  • l. n. 92 del 2012

    data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (il 18 luglio 2012)

    la riforma è utilizzata come spartiacque per individuare i rapporti di lavoro privi di un regime di stabilità ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • d.lgs n. 23 del 2015

    come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015

    insieme alla l. n. 92/2012 è richiamato per affermare che il rapporto a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in corso di rapporto.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R.

    norma richiamata per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di tutela reale, la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non dal singolo maturare della retribuzione durante il rapporto.
  • Quando il lavoratore rivendica differenze retributive riconducibili a periodi anteriori alla riforma del 2012, il giudice deve verificare se, a tale data, i ratei siano già prescritti; se non lo erano, il termine non può essere fatto decorrere in costanza di rapporto.
  • L'eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro va valutata alla luce del regime di stabilità del rapporto esistente nel periodo considerato e del momento in cui si verifica lo spartiacque normativo rilevante.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente soccombente sopporta le spese del giudizio e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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