Cassazione Civile, Ordinanza n. 30167/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di una lavoratrice che aveva svolto attività di assistenza e cura come badante convivente, dal 20 aprile 2006 fino al decesso dell’assistito avvenuto il 3 agosto 2014, a ottenere dal convenuto la somma di euro 72.804,75 a titolo di differenze retributive. La ricorrente sosteneva che il convenuto dovesse rispondere come datore di lavoro effettivo oppure come erede del datore di lavoro. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e degli artt. 2697, 1218, 2094, 1292, 1307 e 1309 c.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico l’onere di provare il vincolo di subordinazione nel rapporto di badantato, ritenuto per sua natura qualificabile come lavoro subordinato anche alla luce della disciplina legale e collettiva. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la subordinazione sarebbe stata provata dalla qualificazione giuridica delle mansioni di badante e dalle prove testimoniali, e che i giudici di merito avrebbero male apprezzato l’esito della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato incombe su chi lo allega e perché la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d’appello non aveva negato in astratto che la ricorrente potesse avere svolto prestazioni con caratteristiche di subordinazione, ma aveva rilevato l’insufficienza della prova del fatto che quel rapporto fosse riferibile al convenuto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettato come omesso esame di un fatto decisivo in violazione dei limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., sia per la preclusione della doppia conforme sia perché diretto in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, senza indicare correttamente il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato grava su chi lo deduce.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento; la Corte non ne ha fatto applicazione in senso favorevole alla tesi della ricorrente.
Richiamato per definire il lavoro subordinato, ma la Corte ribadisce che la subordinazione va comunque provata in concreto da chi la allega.
Richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo e non la mera insufficiente o diversa valutazione delle prove.
art. 348 ter c.p.c., ultimo comma
La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa nel caso di doppia conforme.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati processuali rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificazione e deposito richiesti per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Chi deduce in giudizio un rapporto di lavoro subordinato deve provarne la sussistenza e, soprattutto, la riferibilità al soggetto convenuto.
- La qualificazione astratta delle mansioni svolte non basta a integrare la prova del rapporto se manca la dimostrazione del collegamento tra la prestazione e la parte convenuta.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico decisivo e non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dalla legge.
- Il ricorso per cassazione che non individui con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività è inammissibile.
- Quando il giudice di merito non nega in astratto la configurabilità del rapporto, ma rileva solo l'insufficienza della prova sulla riferibilità soggettiva del rapporto, la censura che ignori tale ratio decidendi è destinata al rigetto.
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