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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30176/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto qualificato dalle parti come contratto di consulenza, stipulato il 27 maggio 2009, nel quale una società sosteneva di avere con una persona fisica un rapporto autonomo. Il lavoratore ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, in via principale per la sussistenza in concreto degli indici della subordinazione e, in subordine, per la riconduzione del rapporto alla collaborazione coordinata e continuativa priva di progetto, con conseguente conversione ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003 in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27 luglio 2009 all’8 maggio 2018 e con relativo inquadramento nel 2° livello CCNL Commercio. La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che non vi fosse domanda di accertamento di co.co.co. né di conversione ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003; 2) falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, assumendo che la conversione sarebbe possibile solo se il rapporto fosse stato formalmente qualificato come co.co.co.; 3) omesso esame di fatti e documenti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; 4) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in relazione alla clausola di esclusiva e alla penale prevista nel contratto di consulenza. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto, affermando che il giudice di merito aveva correttamente interpretato la domanda giudiziale nel suo complesso, correttamente applicato la disciplina della parasubordinazione e della conversione automatica per mancanza di progetto, e che le ulteriori censure si risolvevano in una diversa valutazione del materiale istruttorio e in una proposta interpretazione alternativa del contratto, non sindacabili in cassazione nei termini dedotti.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti, con inquadramento nel 2° livello CCNL Commercio, derivante dall’automatica conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa privo di progetto ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando, dalla lettura complessiva dell’atto introduttivo e delle conclusioni, emerga sostanzialmente la domanda effettivamente proposta; il giudice deve ricostruire il contenuto sostanziale della pretesa senza fermarsi alle formule usate.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato come parametro della subordinazione in fatto, in contrapposizione alla subordinazione derivante ex lege dalla disciplina delle co.co.co. prive di progetto.

  • art. 61, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

    Nel regime allora vigente, le collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali dovevano essere riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso; la forma contrattuale formalmente adottata non è decisiva se in concreto risultano i requisiti della collaborazione parasubordinata.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

    I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione dell’art. 112 c.p.c. è scrutinabile nei limiti del vizio di attività dedotto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera omissione nella valutazione di singoli documenti o elementi istruttori.

  • art. 348 ter c.p.c.

    La censura ex art. 360, n. 5, è preclusa nei casi di doppia conforme, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulti, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.

    L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione entro i limiti consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione della domanda giudiziale, il giudice deve considerare l’atto nel suo complesso e la reale finalità perseguita dalla parte, non essendo vincolato alle singole espressioni letterali impiegate.
  • La qualificazione di un rapporto di lavoro non dipende dal nomen iuris attribuito dalle parti: se risultano in fatto continuità, coordinazione e prestazione prevalentemente personale, il rapporto va riqualificato come collaborazione coordinata e continuativa, anche se formalmente denominato in altro modo.
  • Nel regime del d.lgs. n. 276/2003, la mancanza del progetto, programma o fase di lavoro nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la mera valutazione delle prove o per lamentare l’omesso esame di singoli documenti, se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa e più favorevole del testo negoziale senza dimostrare un effettivo errore nell’applicazione delle regole ermeneutiche; quando il testo è suscettibile di più letture plausibili, la scelta del giudice di merito non è sindacabile in cassazione solo perché non è stata preferita quella invocata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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