Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30212/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti comunali assunti come vigili motociclisti con contratti a tempo determinato hanno agito per far accertare l'illegittimità della reiterazione dei contratti, ottenere la conversione del rapporto, il risarcimento dei danni da perdita di chance e da mancata stabilizzazione, nonché il pagamento delle retribuzioni per un determinato periodo. La Corte d'appello aveva rigettato le loro domande, ritenendo irrilevante l'eventuale illegittimità dei termini apposti ai contratti perché, successivamente, le parti avevano sottoscritto un accordo con previsione di un ulteriore contratto a termine part-time e con espressa rinuncia dei lavoratori a ogni pretesa risarcitoria; aveva inoltre escluso il diritto alla stabilizzazione per difetto dei presupposti e per la limitatezza delle risorse del fondo previsto dalla legge. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) la violazione della disciplina sui contratti a termine nel pubblico impiego e la nullità dell'atto del 30.12.2010/5.1.2011, sostenendo che non fosse un vero accordo aziendale e che comunque fosse contraria a norma imperativa la previsione di un nuovo contratto a termine con rinuncia ai danni; 2) la violazione della normativa europea e della disciplina nazionale sulla durata massima dei contratti a termine, chiedendo la disapplicazione della regola interna e la conversione del rapporto; 3) l'omesso esame delle domande risarcitorie; 4) la violazione della disciplina sulla stabilizzazione, assumendo di avere maturato l'anzianità necessaria e di aver subito una perdita di chance per l'omessa attivazione della procedura entro i termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla per contrarietà a norma imperativa la clausola dell'accordo che prevedeva la stipula di un contratto a tempo determinato part-time per un periodo massimo non prorogabile di sei mesi non consecutivi; ha conseguentemente ritenuto nulla anche la rinuncia espressa e incondizionata al risarcimento del danno, perché collegata sinallagmaticamente alla previsione nulla. Ha rigettato il secondo motivo, ribadendo che nel pubblico impiego privatizzato la conversione del rapporto a tempo determinato è esclusa. Il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa alla limitatezza delle risorse e all'inesistenza di un diritto alla stabilizzazione automatica. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001

    L'inciso sulle diverse disposizioni dei contratti collettivi non riguarda il superamento del limite complessivo di 36 mesi; il secondo periodo consente un solo accordo in deroga, ma la previsione di un ulteriore contratto a termine in contrasto con la norma imperativa è nulla.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego il ricorso ai contratti a termine è consentito solo per esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali, non riconducibili a fabbisogni ordinari.

  • art. 1418 c.c.

    La clausola contraria a norma imperativa è nulla e la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità della clausola o della previsione illegittima travolge il collegamento negoziale con la rinuncia sinallagmatica, nei limiti in cui ne sia compromesso il fondamento.

  • art. 2113 c.c.

    La Corte richiama il tema della rinuncia ai diritti del lavoratore, ma afferma la nullità della rinuncia per il suo collegamento con una previsione contrattuale nulla, rendendo non decisiva la mancata impugnazione ex art. 2113 c.c.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Sono i parametri formali invocati per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per escludere la conversione del rapporto nel pubblico impiego privatizzato.

  • direttiva 1999/70/CE

    Invocata dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che nel pubblico impiego privatizzato la conversione del rapporto è comunque esclusa dai principi interni ed europei.

  • legge n. 296/2006

    La Corte richiama la disciplina del fondo per la stabilizzazione, evidenziando la limitatezza delle risorse e l'assenza di un diritto automatico alla stabilizzazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la legittimità del ricorso al contratto a termine resta subordinata alla presenza di esigenze temporanee o eccezionali, e la durata complessiva di 36 mesi costituisce un parametro di riferimento per verificare l'abuso.
  • La previsione contrattuale che introduca un ulteriore rapporto a termine in contrasto con una norma imperativa è nulla; se la rinuncia ai diritti del lavoratore è stipulata in stretta connessione sinallagmatica con tale previsione nulla, anche la rinuncia è nulla.
  • La nullità per contrasto con norma imperativa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se dedotta sotto profili diversi da quelli effettivamente valorizzati dalla parte.
  • Nel pubblico impiego privatizzato la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato è esclusa, pur in presenza di norme eurounitarie sulla successione dei contratti a termine.
  • La domanda di stabilizzazione non si traduce in un diritto automatico alla trasformazione del rapporto o alla proroga dei contratti, specie quando la disciplina speciale la subordina a requisiti soggettivi, vincoli oggettivi e disponibilità finanziarie limitate.
  • Quando una sentenza poggia su rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggerla, l'omessa censura di una di esse rende inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.