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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30204/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva stipulato quattro contratti di lavoro somministrato a termine con un'agenzia interinale, operando presso un ente pubblico utilizzatore. Il tribunale aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti e condannato l'ente utilizzatore al pagamento di sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo generiche le causali dei contratti e non provata la reale sussistenza delle ragioni giustificative, anche per la mancata produzione dei contratti commerciali tra agenzia e utilizzatore. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha lamentato violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 276/2003 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che le causali erano specifiche e collegate a progetti e piani di zona; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112, 346 e 324 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello si sarebbe pronunciata su questioni non devolute e che si sarebbe formato giudicato implicito su mansioni e causali; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 32 l. 183/2010 e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che, per il pubblico impiego, non opererebbe la tutela risarcitoria automatica prevista per il privato e che il danno avrebbe dovuto essere allegato e provato, invocando anche la successiva stabilizzazione e assunzione del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e della documentazione contrattuale, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e che le censure ex artt. 112 e 346 c.p.c. non si confrontavano con la ratio decidendi della corte territoriale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato e nei casi di illegittima somministrazione a termine, non vi è conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma il lavoratore ha diritto a un risarcimento del danno parametrato all'art. 32, comma 5, l. 183/2010, come danno presunto con funzione sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 276/2003

    Disciplina della somministrazione di lavoro richiamata per censurare la valutazione della specificità delle causali e della legittimità del ricorso alla somministrazione.

  • art. 21 d.lgs. 276/2003

    La sanzione di nullità prevista per il difetto di forma scritta è richiamata dalla Corte come estensibile anche all'omessa o generica indicazione della causale della somministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può essere dedotta solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno; non quando si contesti la semplice valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e mira in realtà a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande o eccezioni non riproposte si intendono rinunciate; la Corte rileva però che la censura del ricorrente non si confrontava con l'accertamento della corte territoriale sulla riproposizione delle eccezioni da parte del lavoratore.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dedotto giudicato interno, ma senza accoglimento della censura per difetto di confronto con la decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 8 l. 604/1966

    Richiamato come criterio di liquidazione del danno, in combinazione con l'art. 32, comma 5, l. 183/2010.

  • art. 32, comma 5, l. 183/2010

    Applicato come parametro generale per la quantificazione del risarcimento, qualificato come danno presunto con valenza sanzionatoria e possibilità di prova del maggior pregiudizio.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Nel pubblico impiego privatizzato esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso di illegittima successione di contratti a termine, ma non esclude il diritto al risarcimento del danno secondo il parametro dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere l'onere della prova del danno, ma la Corte ribadisce che il danno è presunto nei limiti del parametro legale, salva prova del maggior pregiudizio.

  • art. 1262 c.c.

    Citato nel ricorso, ma senza autonoma trattazione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la qualificazione aquiliana del danno, ma la Corte conferma invece il criterio legale di liquidazione del danno presunto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali estreme che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • In materia di somministrazione di lavoro, la mancata o generica indicazione della causale può determinare la nullità del contratto anche quando sia invocata una finalità progettuale o organizzativa dell'utilizzatore, se tale finalità non risulti specificamente e compiutamente documentata.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, l'illegittima somministrazione o successione di contratti a termine non comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma dà luogo al diritto del lavoratore a un risarcimento del danno parametrato legalmente come danno presunto, salva prova di un maggior pregiudizio.
  • La liquidazione del danno nei casi di abusivo ricorso al lavoro a termine nel settore pubblico va effettuata secondo il parametro dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, richiamato quale criterio generale di misura e avente funzione anche sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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