Cassazione Civile, Ordinanza n. 30204/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva stipulato quattro contratti di lavoro somministrato a termine con un'agenzia interinale, operando presso un ente pubblico utilizzatore. Il tribunale aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti e condannato l'ente utilizzatore al pagamento di sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo generiche le causali dei contratti e non provata la reale sussistenza delle ragioni giustificative, anche per la mancata produzione dei contratti commerciali tra agenzia e utilizzatore. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha lamentato violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 276/2003 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che le causali erano specifiche e collegate a progetti e piani di zona; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112, 346 e 324 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello si sarebbe pronunciata su questioni non devolute e che si sarebbe formato giudicato implicito su mansioni e causali; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 32 l. 183/2010 e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che, per il pubblico impiego, non opererebbe la tutela risarcitoria automatica prevista per il privato e che il danno avrebbe dovuto essere allegato e provato, invocando anche la successiva stabilizzazione e assunzione del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e della documentazione contrattuale, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e che le censure ex artt. 112 e 346 c.p.c. non si confrontavano con la ratio decidendi della corte territoriale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato e nei casi di illegittima somministrazione a termine, non vi è conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma il lavoratore ha diritto a un risarcimento del danno parametrato all'art. 32, comma 5, l. 183/2010, come danno presunto con funzione sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 276/2003
Disciplina della somministrazione di lavoro richiamata per censurare la valutazione della specificità delle causali e della legittimità del ricorso alla somministrazione.
art. 21 d.lgs. 276/2003
La sanzione di nullità prevista per il difetto di forma scritta è richiamata dalla Corte come estensibile anche all'omessa o generica indicazione della causale della somministrazione.
art. 115 c.p.c.
La violazione può essere dedotta solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno; non quando si contesti la semplice valutazione del materiale istruttorio.
art. 112 c.p.c.
La censura è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e mira in realtà a contestare accertamenti di fatto.
art. 346 c.p.c.
Le domande o eccezioni non riproposte si intendono rinunciate; la Corte rileva però che la censura del ricorrente non si confrontava con l'accertamento della corte territoriale sulla riproposizione delle eccezioni da parte del lavoratore.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al dedotto giudicato interno, ma senza accoglimento della censura per difetto di confronto con la decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione.
art. 8 l. 604/1966
Richiamato come criterio di liquidazione del danno, in combinazione con l'art. 32, comma 5, l. 183/2010.
art. 32, comma 5, l. 183/2010
Applicato come parametro generale per la quantificazione del risarcimento, qualificato come danno presunto con valenza sanzionatoria e possibilità di prova del maggior pregiudizio.
art. 36 d.lgs. 165/2001
Nel pubblico impiego privatizzato esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso di illegittima successione di contratti a termine, ma non esclude il diritto al risarcimento del danno secondo il parametro dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere l'onere della prova del danno, ma la Corte ribadisce che il danno è presunto nei limiti del parametro legale, salva prova del maggior pregiudizio.
art. 1262 c.c.
Citato nel ricorso, ma senza autonoma trattazione decisiva nella motivazione della Corte.
art. 2043 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la qualificazione aquiliana del danno, ma la Corte conferma invece il criterio legale di liquidazione del danno presunto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali estreme che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In materia di somministrazione di lavoro, la mancata o generica indicazione della causale può determinare la nullità del contratto anche quando sia invocata una finalità progettuale o organizzativa dell'utilizzatore, se tale finalità non risulti specificamente e compiutamente documentata.
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'illegittima somministrazione o successione di contratti a termine non comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma dà luogo al diritto del lavoratore a un risarcimento del danno parametrato legalmente come danno presunto, salva prova di un maggior pregiudizio.
- La liquidazione del danno nei casi di abusivo ricorso al lavoro a termine nel settore pubblico va effettuata secondo il parametro dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, richiamato quale criterio generale di misura e avente funzione anche sanzionatoria.
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